Circolare numero 290 del 22-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il Ministero del Lavoro ha riconosciuto, per le Casse di Risparmio associate all’ACRI, la persistenza del requisito della stabilità d’impiego del personale dipendente a seguito della trasformazione in società per azioni prevista dal d.lgs. 357/1990. Di conseguenza, viene confermato l’esonero dal versamento dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 40, n. 2, del R.D.L. 1827/1935. L’assicurazione resta invece dovuta per il personale durante il solo periodo di prova, fino alla nomina in pianta stabile, con durata massima del periodo di prova pari a 3 mesi di effettivo servizio.
Esonero contributi disoccupazione involontaria per il personale delle Casse di Risparmio Italiane
Esonero del versamento dei contributi per la disoccupazione involontaria del personale delle Casse di Risparmio Italiane
La circolare dà conto del riconoscimento ministeriale della stabilità d’impiego del personale dipendente delle Casse di Risparmio associate all’ACRI, anche dopo la trasformazione degli istituti in società per azioni in attuazione del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357. Tale riconoscimento incide sul regime contributivo dovuto per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai sensi dell’art. 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento si innesta nella disciplina introdotta dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, che ha previsto la trasformazione degli Istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni. La nota richiama espressamente anche le circolari n. 264 del 14.11.1992 e n. 247 del 3.11.1993, collocandosi nel medesimo filone interpretativo e applicativo.
Istanza dell’ACRI e accertamenti istruttori
L’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane ha chiesto al Ministero del Lavoro un provvedimento che attestasse la permanenza della stabilità d’impiego del personale dipendente degli istituti associati a decorrere dalla loro trasformazione in S.p.a., così da ottenere l’esonero dal versamento dei contributi per la disoccupazione involontaria. Gli accertamenti svolti dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Roma hanno evidenziato che la contrattazione collettiva in vigore continua a garantire la stabilità di impiego a tutto il personale dipendente.
In particolare, la nota richiama:
- il C.C.N.L. del 16.1.1991 per il personale con qualifica di quadro, impiegato, subalterno e ausiliario;
- il C.C.N.L. dell’11.4.1991 per il personale direttivo.
Stabilità d’impiego e periodo di prova
La circolare precisa che la stabilità d’impiego si acquisisce con la nomina del dipendente in pianta stabile dopo il superamento del periodo di prova. Quest’ultimo è indicato come attualmente previsto per una durata massima di 3 mesi di effettivo servizio.
Durante il periodo di prova il rapporto non è ancora coperto da stabilità di impiego; pertanto, per tale fase, gli istituti interessati continuano ad assicurare il personale anche contro la disoccupazione involontaria, versando all’INPS la relativa contribuzione.
Esonero contributivo riconosciuto
Sulla base degli atti istruttori, il Ministero riconosce all’ACRI, a nome e per conto delle Casse di Risparmio associate, l’esonero dal versamento dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente al quale sia garantita la stabilità di impiego ai sensi dell’art. 40, secondo comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Ne deriva che l’esonero opera per il personale stabilizzato, mentre resta ferma la contribuzione dovuta nel solo periodo di prova, fino al conseguimento della nomina in pianta stabile.
Punti principali
Riferimento normativo e contesto
Il provvedimento si colloca nell’ambito del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357, attuativo della legge 30 luglio 1990, n. 218, che ha disposto la trasformazione degli Istituti di credito di diritto pubblico in società per azioni. La circolare richiama inoltre le precedenti circolari n. 264 del 14.11.1992 e n. 247 del 3.11.1993.
Richiesta dell’ACRI e riconoscimento ministeriale
L’Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane ha chiesto al Ministero del Lavoro un provvedimento che attestasse la persistenza della stabilità d’impiego del personale dipendente degli Istituti associati dopo la trasformazione in S.p.a. Il Ministero, con nota n. 107321 del 30.10.1993, ha riconosciuto tale requisito per le Casse associate.
Effetti sull’esonero contributivo
In forza del riconoscimento della stabilità d’impiego, viene confermato l’esonero dal versamento dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria per il personale dipendente delle Casse di Risparmio associate, ai sensi dell’art. 40, punto 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
Periodo di prova e obbligo assicurativo
L’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione involontaria permane per il personale dipendente limitatamente alla durata del periodo di prova, poiché la stabilità d’impiego si acquisisce solo con la nomina in pianta stabile. La nota precisa che il periodo di prova è attualmente previsto in una durata massima di 3 mesi di effettivo servizio e che, per tale fase, gli istituti versano la relativa contribuzione all’INPS.
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