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Circolare

Circolare numero 293 del 23-12-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione delle norme che prolungano l'indennità di mobilità per alcuni lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993, richiamando i commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991 e le successive modifiche della legge n. 236/1993. Vengono definiti i requisiti anagrafici e contributivi, precisando che, per effetto del comma 10-bis, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia vanno cristallizzati al 31 dicembre 1992. Sono inoltre confermati i criteri specifici per i lavoratori di taluni settori industriali e per i dipendenti delle ex società GEPI e INSAR.

Proroga e requisiti dell'indennità di mobilità per lavoratori collocati in mobilità fino al 31 dicembre 1993

Proroga dell’indennità di mobilità e requisiti per l’accesso

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di indennità di mobilità prolungata fino al pensionamento, con particolare riferimento ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993. Il documento coordina la disciplina originaria dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 con le successive modifiche introdotte dalla legge n. 236/1993, precisando i requisiti anagrafici e contributivi da considerare.

Ambito originario della disciplina

La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 6, della legge n. 223/1991, nelle aree ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 e in quelle in cui sia accertato un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, l’indennità di mobilità può essere prolungata fino alla data del pensionamento di vecchiaia per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1992 che:

  • al momento della cessazione del rapporto abbiano un’età non superiore di oltre cinque anni rispetto a quella prevista per la vecchiaia;
  • possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria un’anzianità contributiva non inferiore a quella minima richiesta per la pensione di vecchiaia, diminuita delle settimane mancanti alla maturazione dell’età pensionabile.

Per l’art. 7, comma 7, la circolare richiama la previsione secondo cui, negli stessi ambiti territoriali, ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1992 che abbiano un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista per la vecchiaia e possano far valere almeno 28 anni di contribuzione, l’indennità spetta fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità.

Casi particolari GEPI e INSAR

Per i lavoratori dipendenti anteriormente al 1 gennaio 1991 dalle società non operative GEPI e INSAR, la circolare evidenzia che il requisito dell’anzianità contributiva non si applica. In tali ipotesi, tuttavia, la prestazione non può comunque superare il limite massimo di dieci anni.

Estensione temporale al 1993

La legge n. 236/1993, art. 6, comma 10, ha prorogato sino al 31 dicembre 1993 l’efficacia delle disposizioni richiamate e ne ha esteso l’ambito ai lavoratori collocati in mobilità tra l’11 marzo 1993 e il 31 dicembre 1993 da imprese appartenenti ai settori:

  • chimica;
  • siderurgia;
  • industria della difesa;
  • industria minero-metallurgica non ferrosa.

L’estensione riguarda anche i lavoratori dipendenti da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/1988. La circolare precisa inoltre, in base al messaggio n. 37792 del 27 novembre 1993, che per i settori chimica, siderurgia e difesa tali criteri si considerano operanti dal 13 febbraio 1993, data di entrata in vigore del d.l. n. 31/1993.

Cristallizzazione dei requisiti di età

Il comma 10-bis dell’art. 6 della legge n. 236/1993 dispone che i requisiti di età previsti dai commi 6 e 7 dell’art. 7 della legge n. 223/1991 vadano determinati con riferimento alle norme in materia di pensione di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 1992. Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 dicembre 1993, ha chiarito che la disposizione è stata introdotta per evitare discontinuità tra la cessazione dell’indennità di mobilità e il conseguimento della pensione, in un contesto di progressiva elevazione dell’età pensionabile.

In applicazione di tale criterio, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993 che si trovino nelle condizioni previste dai commi 6 e 7:

  • il requisito di età pensionabile si considera maturato a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne;
  • il requisito contributivo deve essere accertato secondo l’art. 2 del d.lgs. n. 503/1992, con riferimento all’anno di compimento dell’età pensionabile.

Requisiti specifici confermati per il 1993

La circolare conferma i seguenti requisiti per i lavoratori collocati in mobilità nel 1993:

  • ai fini dell’art. 7, comma 6: 55 anni per gli uomini, 50 anni per le donne; requisito contributivo minimo pari alla differenza tra 832 settimane e le settimane mancanti al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 anni per le donne, con minimo di 572 settimane;
  • ai fini dell’art. 7, comma 7: 50 anni per gli uomini, 45 anni per le donne; anzianità contributiva minima di 28 anni;
  • per i lavoratori ex GEPI e INSAR: medesimi limiti di età, ma senza requisito contributivo.

Coordinamento con la precedente circolare n. 150/1993

In chiusura, il documento precisa che i criteri illustrati con la circolare n. 150 del 6 luglio 1993 devono intendersi modificati nella parte in cui prevedevano la progressiva elevazione dell’età pensionabile per i lavoratori interessati. La presente circolare recepisce quindi la cristallizzazione dei requisiti al 31 dicembre 1992 e ne assicura l’applicazione uniforme ai fini della mobilità e del successivo accesso al trattamento pensionistico.

Punti principali

Proroga dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, legge n. 223/1991

La circolare riepiloga che, nelle aree del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978 e in quelle con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, l'indennità di mobilità può essere prolungata fino alla data di pensionamento di vecchiaia o di anzianità per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1992, purché in possesso di specifici requisiti di età e anzianità contributiva. Per i lavoratori delle ex società non operative GEPI e INSAR cessati anteriormente al 1 gennaio 1991, il requisito contributivo non è richiesto, con durata massima della prestazione pari a dieci anni.

Estensione della disciplina al 1993 per effetto della legge n. 236/1993

L'art. 6, comma 10, della legge n. 236/1993 ha prorogato fino al 31 dicembre 1993 l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 223/1991, estendendola ai lavoratori collocati in mobilità tra l'11 marzo 1993 e il 31 dicembre 1993 da imprese dei settori chimica, siderurgia, difesa e industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché ai lavoratori dipendenti da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/1988. Per i settori chimica, siderurgia e difesa, i criteri si intendono operanti dal 13 febbraio 1993, data di entrata in vigore del d.l. n. 31/1993.

Cristallizzazione dei requisiti anagrafici al 31 dicembre 1992

Il comma 10-bis dell'art. 6 della legge n. 236/1993 stabilisce che la determinazione dei requisiti di età previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 va fatta con riferimento alla normativa in materia di pensione di vecchiaia vigente al 31 dicembre 1992. La circolare precisa che, per i lavoratori collocati in mobilità nel 1993, il requisito anagrafico per il comma 6 resta fissato a 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne; per il comma 7 resta fissato a 50 anni per gli uomini e 45 anni per le donne.

Requisiti contributivi e calcolo per il comma 6

Ai fini dell'art. 7, comma 6, per i lavoratori in mobilità nel corso del 1993 il requisito contributivo minimo è determinato come differenza tra 832 settimane, richieste per la pensione di vecchiaia nel 1993, e le settimane mancanti al compimento dell'età pensionabile di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, con un minimo comunque non inferiore a 572 settimane. La circolare ribadisce che il requisito contributivo deve essere verificato con riferimento all'anno di compimento dell'età pensionabile, secondo l'art. 2 del d.lgs. n. 503/1992.

Requisiti per il comma 7 e per GEPI/INSAR

Per l'applicazione dell'art. 7, comma 7, nella mobilità del 1993 resta confermato il requisito di età di 50 anni per gli uomini e 45 anni per le donne, unitamente a 28 anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria. Per i lavoratori che, anteriormente al 1 gennaio 1991, dipendevano dalle società non operative GEPI e INSAR, valgono gli stessi limiti di età, ma si prescinde dal requisito di anzianità contributiva.

Chiarimento ministeriale e superamento dei criteri della circolare n. 150/1993

La circolare richiama la nota ministeriale del 13 dicembre 1993, che motiva la norma come strumento per evitare una soluzione di continuità tra la fine dell'indennità di mobilità e il diritto a pensione, in considerazione della graduale elevazione dell'età pensionabile prevista dal d.lgs. n. 503/1992. In conformità a tale interpretazione, i precedenti criteri illustrati con la circolare n. 150 del 6 luglio 1993, nella parte in cui prevedevano la progressiva elevazione dell'età pensionabile per questi lavoratori, devono ritenersi modificati.

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