Circolare numero 294 del 23-12-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone l'annuale controllo 1994 sulla regolarità della riscossione delle pensioni tramite delegato, fondato sull'accertamento dell'esistenza in vita del titolare e sulla verifica dei delegati con più deleghe. Vengono richiamati i nuovi strumenti operativi, in particolare il modulo polivalente Cert.1 e la possibilità di accertamento d'ufficio in alcuni Comuni tramite scambio di supporti magnetici con i Comuni. Sono inoltre indicate le modalità di segnalazione dei Comuni interessati, le informazioni da trasmettere a consuntivo entro il 10 ottobre, limitate alle situazioni patologiche, e la necessità di relazioni sui casi più rilevanti o anomali.
Controllo annuale 1994 sulla riscossione delle pensioni tramite delegato e accertamento dell'esistenza in vita
Controllo annuale 1994 sulla riscossione delle pensioni tramite delegato
La circolare disciplina le operazioni annuali di controllo per il 1994 sulla riscossione delle pensioni tramite delegato. L'obiettivo è verificare la regolarità delle riscossioni mediante l'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della prestazione e il riscontro dei delegati che ricevono deleghe da più pensionati, in attuazione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 189 del 21 ottobre 1988.
Modulistica e modalità di dichiarazione
Per la dichiarazione di esistenza in vita con firma autenticata viene indicato il nuovo modulo polivalente "Cert.1", di prossima distribuzione. La sua compilazione deve seguire le modalità già in uso e non viene prevista la stampa o la distribuzione di modulistica specifica come negli anni precedenti. In alternativa, possono essere accettate dichiarazioni redatte su moduli o tracciati equivalenti a quello riportato sul retro degli avvisi spersonalizzati distribuiti per il 1993.
Informazione ai pensionati e gestione operativa delle Sedi
Poiché le modalità di svolgimento delle operazioni di controllo sono ritenute generalmente note, la circolare affida alle Sedi il compito di pubblicizzare caratteristiche e scadenze attraverso i consueti canali informativi e con le modalità ritenute più idonee. Le Sedi devono quindi organizzare l'informazione locale e la gestione delle operazioni con autonomia operativa, entro il perimetro delle disposizioni vigenti.
Accertamento d'ufficio dell'esistenza in vita
Viene confermata la possibilità di effettuare il riscontro dell'esistenza in vita d'ufficio per le Sedi che adottano la procedura di scambio di supporti magnetici con i Comuni, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 111 del 12 maggio 1993 e dal messaggio n. 35212 del 12 maggio 1993. In tali casi i pensionati e i delegati delle aree interessate vengono sollevati dagli adempimenti normalmente richiesti per il controllo.
Comunicazione dei Comuni interessati ed esonero degli Uffici pagatori
Le Sedi che applicano l'accertamento d'ufficio devono segnalare immediatamente alla Direzione Generale - Direzione Centrale Ragioneria e Finanza - Ufficio 3 i Comuni nei quali la procedura trova applicazione. Tale comunicazione serve a esentare gli Uffici pagatori interessati, ossia Poste e Banche operanti in quei Comuni, dall'effettuazione dell'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati.
Rilevazioni a consuntivo e segnalazione delle anomalie
Per la trasmissione dei dati a operazione conclusa, alla consueta scadenza del 10 ottobre, la circolare stabilisce che la rilevazione sia limitata alle situazioni patologiche. Le Sedi Regionali devono indicare, distintamente per Sede, il numero e gli importi complessivi delle indebite riscossioni da parte di delegati dopo la morte del titolare della prestazione, oltre a fornire i dati globali per Regione.
Devono inoltre essere evidenziati singolarmente:
- i casi di importo più rilevante,
- i casi per i quali siano stati ravvisati gli estremi per la segnalazione all'Autorità giudiziaria.
Per tali fattispecie è richiesta una relazione esplicativa dedicata.
Controllo sui delegati con più deleghe
Devono essere trasmessi anche i dati relativi ai delegati ai quali siano state conferite deleghe alla riscossione da parte di più di due pensionati. Anche per questo profilo la circolare richiede una breve relazione sugli eventuali casi anomali o di maggior rilievo, al fine di consentire la valutazione delle situazioni più significative.
Rapporti con gli Uffici pagatori
La circolare conclude raccomandando alle Sedi di mantenere rapporti di stretta collaborazione con gli Uffici pagatori, assicurando loro tempestiva informazione sulle iniziative intraprese e su ogni anomalia riscontrata durante lo svolgimento dei controlli.
Punti principali
Oggetto del controllo annuale
Per il 1994 deve essere svolto il consueto controllo sulla regolarità della riscossione delle pensioni tramite delegato, verificando l'esistenza in vita del pensionato e controllando i delegati che abbiano ricevuto deleghe da più pensionati. Il richiamo operativo si collega alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 189 del 21 ottobre 1988.
Strumenti e modulistica per la dichiarazione di esistenza in vita
Per la dichiarazione di esistenza in vita con firma autenticata può essere utilizzato il nuovo modulo polivalente denominato Cert.1, di prossima distribuzione. La compilazione segue le modalità già in uso e non viene quindi predisposta una modulistica specifica come negli anni precedenti. Possono comunque essere accettate dichiarazioni redatte su moduli o tracciati equivalenti a quello riportato sul retro degli avvisi spersonalizzati distribuiti per il 1993.
Informazione ai pensionati e iniziativa delle Sedi
Poiché le modalità del controllo annuale sono considerate ormai note, la circolare demanda alle Sedi l'iniziativa di pubblicizzare caratteristiche e scadenze delle operazioni con i consueti canali di informazione e nei modi ritenuti più idonei.
Accertamento d'ufficio dell'esistenza in vita
Il controllo può essere effettuato d'ufficio nelle aree interessate per le Sedi che adottano la procedura di scambio di supporti magnetici con i Comuni, secondo quanto già disposto con la circolare n. 111 del 12 maggio 1993 e con il messaggio n. 35212 dello stesso giorno. In tali casi i pensionati e i delegati sono sollevati dagli adempimenti previsti nella forma ordinaria.
Comunicazione dei Comuni interessati e esonero degli Uffici pagatori
Le Sedi che applicano l'accertamento d'ufficio devono segnalare immediatamente alla Direzione Generale - Direzione Centrale Ragioneria e Finanza - Ufficio 3 i Comuni in cui la procedura trova applicazione, così da esentare gli Uffici pagatori interessati, cioè Poste e Banche operanti in quei Comuni, dall'accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati.
Rilevazione finale e dati da trasmettere entro il 10 ottobre
Alla scadenza del 10 ottobre la rilevazione dei dati viene limitata all'evidenziazione delle eventuali situazioni patologiche. Le Sedi Regionali devono segnalare, distintamente per Sede, il numero e gli importi complessivi delle indebite riscossioni effettuate da delegati dopo la morte del titolare, oltre ai dati globali per Regione.
Casi di maggior rilievo e relazioni esplicative
Devono essere evidenziati singolarmente i casi di importo più rilevante e quelli per i quali ricorrano i presupposti per la segnalazione all'Autorità giudiziaria. Per tali casi va redatta un'apposita relazione esplicativa. Devono inoltre essere trasmessi i dati relativi ai delegati che abbiano ricevuto deleghe da più di due pensionati, accompagnati da una breve relazione sugli eventuali casi anomali o di maggior rilievo.
Collaborazione con gli Uffici pagatori
Si raccomanda infine di mantenere rapporti di stretta collaborazione con gli Uffici pagatori, informandoli tempestivamente delle iniziative assunte e di ogni anomalia riscontrata.
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