Ordinanza n. 553/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, degli atti della procedura per l’affidamento della fornitura, tra gli altri, di prodotti per la nutrizione enterale per Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale in relazione al lotto n. 36 – CIG BA4B6C8298 – “Supplemento orale polimerico normocalorico iperproteico, vari gusti” (“Procedura”), e in particolare, per ciò che concerne tale lotto: a) della Determinazione del Direttore di Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici di ESTAR n. 746/2026 (proposta n. 856 dell’11/06/2026), relativa alla procedura ESTARSDAFA03PR07 per l’affidamento, in accordo quadro multifornitore, della fornitura di prodotti per nutrizione enterale, limitatamente alla parte in cui: (i) dichiara non conforme l’offerta presentata da Nutrisens Italia S.r.l. per il lotto 36 (prodotto DIABA® HP orale); e (ii) aggiudica il medesimo lotto 36 a Danone Nutricia S.p.A. (prodotto Fortimel Protein, gusti Vaniglia/Cioccolato, codici 41048/41003); b) del presupposto verbale di valutazione delle offerte tecniche/conformità (All. 2.1 “Conformità”), nella parte relativa al lotto 36, recante quale motivazione di esclusione la dicitura “Proteine x 100 ml 5,7G”; c) per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, del capitolato e dei relativi allegati ove interpretati nel senso che, per il lotto n. 36, per “prodotto iperproteico” si intenda un prodotto con caratteristiche nutrizionali diverse da quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1924/2006; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il silenzio serbato dalla Stazione Appaltante sull’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla Ricorrente; e per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra ESTAR e la controinteressata Danone Nutricia S.p.A. Società Benefit per il Lotto n. 36, ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a., con riconoscimento del diritto della Ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nel rapporto contrattuale; nonché per la condanna di ESTAR al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica o per equivalente monetario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia della ricorrente alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sulla legittimità degli atti di gara, sulle domande di inefficacia, subentro o risarcimento, che restano riservate alla successiva fase di merito. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 28 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: atti della procedura di affidamento della fornitura di prodotti per nutrizione enterale, limitatamente al lotto n. 36, con non conformità dell'offerta della ricorrente e aggiudicazione a un'altra impresa
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi al lotto n. 36 della procedura per l'affidamento, in accordo quadro multifornitore, della fornitura di prodotti per nutrizione enterale. Ha contestato la dichiarazione di non conformità della propria offerta, motivata nel verbale dalla dicitura "Proteine x 100 ml 5,7G", e la conseguente aggiudicazione del lotto a un'altra impresa. Ha inoltre censurato, ove interpretati in senso incompatibile, il bando, il disciplinare, il capitolato e gli allegati, sostenendo che la nozione di prodotto iperproteico dovesse essere riferita alle caratteristiche nutrizionali stabilite dal Regolamento (CE) n. 1924/2006. Sono state formulate anche domande di declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto, di subentro e di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica o per equivalente. Nel corso della camera di consiglio, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare poiché la stazione appaltante aveva avviato un procedimento di riesame degli atti impugnati.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Richiamato quale fondamento della disciplina della tutela cautelare, ma non applicato nel merito poiché la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare.
art. 120, comma 5, c.p.a.
fissazione dell’udienza per la trattazione di merito del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a.
Utilizzato per fissare l'udienza pubblica di merito nel rito speciale relativo alle procedure di affidamento.
artt. 121 e ss. c.p.a.
declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato ... ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a.
Indicato nell'originaria domanda della ricorrente, ma non esaminato dall'ordinanza.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, determinata dall'avvio di un procedimento di riesame da parte della stazione appaltante, deve essere semplicemente presa d'atto dal giudice e non comporta la decisione anticipata sulle censure di merito.
- Nel rito speciale relativo alle procedure di affidamento, quando la fase cautelare viene meno per rinuncia, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a.
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