Sentenza n. 763/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 261/2025, pubblicata il 19.4.2025, a definizione del procedimento N.R.G. 168/2025, pronunciata dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, notificata il 23.4.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, notificata all'amministrazione e divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. L'USR si è costituito con una memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, in parte qua, al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie, essendosi costituita soltanto formalmente. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, stabilendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso in ottemperanza per il pagamento di somme dovute da un'amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato posto in esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme dovute da una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
- La mancata esecuzione, anche parziale, di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di integrale adempimento, con salvezza delle somme eventualmente già corrisposte.
- Quando l'amministrazione si costituisce soltanto formalmente e non contesta la spettanza né l'azionabilità della pretesa esecutiva, tale condotta non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza al giudicato, ove l'adempimento non risulti intervenuto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'amministrazione quando, al momento della proposizione del ricorso, l'inadempimento al giudicato non era controverso.
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