Sentenza n. 3461/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 del c.p.a., alla sentenza n. 7937/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli - IX Sezione, in persona della Dott.ssa Borzelli, il 01/03/2024, pubblicata il 18/03/2024 e notificata ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. il 21/03/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune di Napoli, della sentenza del Giudice di Pace di Napoli che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite e degli esborsi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli, passata in giudicato e notificata al Comune con formula esecutiva, deducendo il persistente mancato pagamento delle somme dovute nonostante il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la successiva notificazione dell'atto di precetto. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il risarcimento del maggior danno e la condanna alle spese. Il Comune ha ammesso l'inadempimento, deducendo che il debito era stato riconosciuto come debito fuori bilancio e che il pagamento sarebbe seguito secondo l'ordine cronologico dell'ufficio competente; si è opposto alle domande di penalità di mora e risarcimento, ritenendole infondate e non provate.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché il credito derivava da una sentenza passata in giudicato, era certo, liquido ed esigibile e l'inadempimento comunale era pacifico e ammesso. Le procedure interne di riconoscimento del debito fuori bilancio e l'ordine cronologico dei pagamenti non possono giustificare un differimento indefinito dell'esecuzione del giudicato. Il Comune è stato quindi obbligato a pagare integralmente le somme liquidate nella sentenza, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, entro sessanta giorni. È stato nominato il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di inutile decorso del termine, attribuendogli anche il reperimento dei fondi e l'emissione del mandato di pagamento. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari al tasso degli interessi legali sulla somma capitale per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato; tale misura non richiede la prova di un danno ulteriore. È stata invece respinta la domanda di risarcimento del maggior danno, poiché il ricorrente non aveva allegato né provato, neppure in via presuntiva, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello compensato dagli interessi legali. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario che impongano alla pubblica amministrazione un obbligo di dare o di fare.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato, fissare un termine per l'esecuzione e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è una misura coercitiva indiretta volta a stimolare l'adempimento spontaneo dell'amministrazione; può essere applicata senza la prova di un danno ulteriore e, se parametrata agli interessi legali, non è manifestamente iniqua.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni non esonera l'amministrazione dall'obbligo di adempiere al giudicato.
artt. 24 e 113 Cost.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impedisce che procedure contabili interne o l'ordine cronologico dei pagamenti determinino un differimento sine die dell'esecuzione di una pronuncia passata in giudicato.
art. 1226 c.c.
Il risarcimento equitativo del maggior danno richiede l'allegazione e la prova, anche presuntiva, di un pregiudizio ulteriore e distinto rispetto a quello compensato dagli interessi legali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile.
- Il riconoscimento del debito fuori bilancio e le procedure contabili interne dell'ente non costituiscono una giustificazione per il mancato o indefinito differimento dell'adempimento di un giudicato; l'amministrazione deve assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente inerzia dell'amministrazione consente al giudice di fissare un termine per l'adempimento e di nominare un commissario ad acta, anche con il potere di reperire i fondi e adottare il mandato di pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva indiretta e può essere applicata senza la prova di un danno ulteriore; una penalità parametrata agli interessi legali non è manifestamente iniqua.
- Il maggior danno rispetto agli interessi legali deve essere specificamente allegato e provato, anche mediante presunzioni; in mancanza, la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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