Ordinanza n. 394/2026 - Catania, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, (Sezione Seconda) n. 2937 del 22 ottobre 2025, notificata il 24 ottobre 2025, emessa a conclusione del giudizio iscritto al n. 739/2025 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 2937/2025, che aveva annullato il diniego di permesso di costruire
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Sicilia - Catania n. 2937 del 22 ottobre 2025, con la quale era stato annullato un provvedimento comunale di diniego di permesso di costruire. Il Comune si è costituito resistendo e ha rappresentato di avere appellato la sentenza dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, chiedendone contestualmente la sospensione dell'efficacia esecutiva. Il CGARS, con ordinanza n. 28/2026, ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha quindi chiesto la sospensione del giudizio di ottemperanza in attesa della definizione dell'appello.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio di ottemperanza e ha disposto che la trattazione sia ripresa su istanza di parte, da presentare entro il termine di legge decorrente dalla comunicazione della decisione che definirà il giudizio di appello. Il Collegio ha ritenuto che l'ottemperanza presupponga necessariamente l'esistenza di un titolo giudiziale efficace ed esecutivo. La sospensione dell'esecutività della sentenza da parte del giudice d'appello fa temporaneamente venir meno l'idoneità del titolo a fondare l'azione esecutiva; di conseguenza, il giudice dell'ottemperanza non può verificare né sanzionare una condotta inottemperante rispetto a una pronuncia la cui efficacia è sospesa. La sospensione è stata qualificata come conseguenza logico-giuridica necessaria della pronuncia cautelare d'appello, pur non integrando un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.
art. 295 c.p.c.
La sospensione del giudizio di ottemperanza, pur conseguente alla sospensione cautelare dell'esecutività del titolo, non è qualificata come sospensione necessaria ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale efficace ed esecutivo, idoneo a fondare l'attività di esecuzione e la verifica dell'inottemperanza dell'amministrazione.
- La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza di primo grado disposta dal giudice d'appello priva temporaneamente il titolo della capacità di fondare l'azione di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza non può dare esecuzione a una pronuncia la cui efficacia esecutiva sia stata sospesa dal giudice dell'impugnazione, né può verificare una condotta inottemperante sulla base di tale pronuncia sospesa.
- La sospensione del giudizio di ottemperanza conseguente alla sospensione dell'esecutività del titolo costituisce una conseguenza logico-giuridica necessaria della pronuncia cautelare d'appello, anche se non è riconducibile alla sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c.
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