Cassazione Civile, Sentenza n. 35108/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune di Piacenza ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva disposto l'assegnazione di una posizione dirigenziale a favore di Massimo Mangiarotti e il risarcimento del danno. La questione centrale riguardava la legittimità della procedura di mobilità volontaria esterna (ex art. 30 d.lgs. n.165/2001) nella parte in cui il bando prevedeva un colloquio e un punteggio minimo per l'idoneità: il Comune sosteneva che, trattandosi di mera cessione del contratto e di un unico candidato ammesso, l'amministrazione non poteva sottoporre il candidato a una valutazione idoneativa che esprimesse un sindacato di merito, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che la mobilità si perfezionasse automaticamente con l'accertamento dei requisiti formali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso del Comune di Piacenza, ritenendo che l'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 impone che i requisiti e le competenze professionali richiesti siano indicati previamente nel bando e che l'amministrazione di destinazione debba comunque verificare, anche se vi sia un unico concorrente, la concreta corrispondenza del candidato ai requisiti richiesti. La Cassazione ha poi stabilito che il bando può legittimamente prevedere un punteggio minimo e l'utilizzo di un colloquio, anche con un solo candidato. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Cassazione ha rigettato il ricorso originario di Mangiarotti. Sono stati enunciati i principi di diritto richiamati nella decisione; le spese sono state compensate tra le parti in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti ... Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. (...) Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire"
La norma impone che requisiti e competenze siano indicati preventivamente nel bando e autorizza l'amministrazione di destinazione a verificare la concreta corrispondenza del candidato a tali requisiti anche se vi sia un unico concorrente; legittima l'uso di criteri valutativi (colloquio, punteggio minimo) purché previsti nel bando e nel rispetto di correttezza e buona fede.
art. 24 CCNL Comparto Regioni Enti locali 10 aprile 1996
Richiamato in motivazione dalla corte territoriale, ma la Cassazione lo ha ritenuto non pertinente perché si riferisce a ipotesi di mobilità disciplinate da accordi sindacali non dedotti nel caso di specie.
art. 97 Cost.
Richiamato quale principio costituzionale che impone efficienza e buon andamento dell'amministrazione e giustifica la possibilità per l'ente di valutare la rispondenza professionale del candidato per garantire il buon funzionamento dell'ente.
Cass. Sez. L, n. 18972/2015
Richiama la natura negoziale degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e la conseguente esistenza di un potere discrezionale del datore di lavoro nella scelta del personale.
Cass. SU, n. 32624/2018
Conferma la possibilità per l'ente di fissare preventivamente criteri e punteggi per garantire trasparenza e correttezza nella selezione.
Cass. Sez. L, n. 1485/2015
Sentenza richiamata dalla Corte d'appello ma distinta dalla Cassazione: in quel caso il superamento della prova orale era condizione essenziale per la graduatoria; nella vicenda oggetto del ricorso la situazione normativa e di bando era diversa.
Norma processuale che ha consentito alla Cassazione di cassare e decidere nel merito senza rinvio, applicando i principi di diritto enunciati.
art. 373 c.p.c. e art. 92 c.p.c.
Riferimenti processuali utilizzati nella decisione: il primo per il subprocedimento menzionato, il secondo per la compensazione integrale delle spese in ragione della novità delle questioni.
Massime di principio
- In procedure di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 l'amministrazione di destinazione deve verificare la concreta corrispondenza del candidato ai requisiti e alle competenze indicati nel bando anche quando vi sia un unico candidato.
- Il bando di mobilità può legittimamente prevedere l'attribuzione di un punteggio minimo e l'utilizzo di un colloquio come elemento di valutazione, anche se è presente un solo aspirante, purché tali regole siano fissate preventivamente nella lex specialis.
- Se il bando lascia un margine di discrezionalità all'amministrazione, l'illegittimità delle valutazioni sulla idoneità dà luogo di regola a tutela risarcitoria (danno da perdita di chance) e non all'assegnazione automatica dell'incarico; la tutela in forma specifica è possibile solo se il bando contiene meccanismi vincolanti e privi di discrezionalità.
- I limiti all'azione discrezionale della P.A. nelle selezioni derivano dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dai principi generali di correttezza e buona fede; ogni valutazione arbitrar ia, discriminatoria o irragionevole può dar luogo a responsabilità dell'ente.
- Strategia pratica: chi contesta il risultato di una mobilità dovrebbe verificare se il bando contiene criteri vincolanti (possibile richiesta di assegnazione) o se la materia è rimessa a discrezionalità (azione risarcitoria per perdita di chance).
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