Cassazione Civile, Sentenza n. 34954/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mascitti impugnava in Cassazione la decisione della Corte d'appello dell'Aquila che, accogliendo il ricorso per revocazione proposto da ARAP, aveva annullato una precedente sentenza favorevole a Mascitti che lo aveva inquadrato nel profilo Q, posizione economica Q1. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, che la revocazione fosse inammissibile o tardiva, che l'errore evocato dalla controparte non era un errore di fatto decisivo ma mera svista non ostativa alla decisione, e che la Corte d'appello aveva omesso di valutare o di motivare adeguatamente documenti e delibere (in particolare la delibera n. 165/2013), nonché le mansioni svolte e la relativa violazione del CCNL e dell'art. 2103 c.c.; infine contestava la liquidazione delle spese e il mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'uso dell'istituto della revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) quando l'errore derivi da un evidente copia-incolla e sia di portata decisiva, e ha confermato la valutazione di merito della Corte d'appello secondo cui la sentenza revocata conteneva riferimenti a fatti e soggetti estranei, comparazioni tra categorie non pertinenti e richiamo a prove non acquisite, elementi che dimostravano un errore materiale decisivo. Quanto alle doglianze sulla mancata valutazione di prove, sulla natura confessorio della delibera n.165/2013 e sulla violazione di norme contrattuali e di diritto del lavoro, la Corte ha ritenuto che Mascitti non avesse adempiuto all'onere di allegazione e prova; la valutazione di merito sulla qualificazione delle mansioni non è sindacabile in sede di legittimità se non nei casi tassativi. Sono state confermate le spese di giudizio a carico del ricorrente (compenso €5.000,00, esborsi €200,00, accessori e spese generali 15%) e l'obbligo, se dovuto, del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge n.228/2012.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
L'errore di fatto consistente in una svista o falso percepire della realtà (es. copia-incolla) può giustificare la revocazione quando sia di portata tale da risultare decisivo per la decisione; la Corte ha ritenuto sussistente tale errore nella sentenza revocata.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione alla corretta motivazione e al divieto di riesame libero delle prove in Cassazione: la Corte segnala che le censure su valutazione delle risultanze istruttorie non sono ammissibili in Cassazione salvo casi in cui siano state poste a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti.
art. 348-bis c.p.c.
La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile o infondato l'appello fondato su questo articolo perché il ricorrente non ha provato l'esistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento né ha adeguatamente allegato i documenti a fondamento.
art. 2697 c.c.
Principio per cui l'onere della prova grava su chi deduce un fatto costitutivo del proprio diritto; la Corte ha richiamato tale onere per ritenere il ricorrente carente di prova delle mansioni superiori.
art. 2735 c.c.
Riferimento alla presunta efficacia confessorio della delibera n.165/2013: la Corte ha escluso valore confessorio alla delibera ritenendola revocata e subordinata a condizione non verificatasi.
art. 2719 c.c.
Richiamato nella contestazione sul valore probatorio di atti e scritture, la Corte ha ritenuto che la valutazione del contenuto documentale rientra nella libera valutazione del giudice di merito.
art. 2103 c.c.
Norma sulla classificazione del personale e sulle mansioni: la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto né provato gli elementi costitutivi del diritto alla diversa inquadratura e alla promozione automatica.
art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese di lite: la Corte ha applicato i criteri ordinari di soccombenza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di Cassazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228/2012 e art. 13 d.P.R. n.115/2002 (1-quater)
Previsione del versamento dell'ulteriore contributo unificato per impugnazioni integralmente rigettate; la Corte ha dato atto dell'obbligo per il ricorrente, se dovuto.
art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.
Richiamati in relazione al dovere di motivazione e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione laddove il ricorrente non abbia adeguatamente allegato e provato le sue pretese.
artt. 24 e 28 CCNL lavoratori Consorzi di Sviluppo Industriale (FICEI)
Richiamati dall'attore in tema di inquadramento e promozione; la Corte ha escluso la loro efficacia a favore del ricorrente per mancanza di prova degli elementi richiesti.
art. 24 Cost. e art. 6 CEDU
Richiamati in tema di diritto di accesso alla giustizia e giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata lesione poiché la domanda è stata respinta per carenza di allegazione e prova.
Massime di principio
- L'errore di fatto derivante da copia-incolla o da evidenti refusi può giustificare la revocazione ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c. solo se l'errore è di portata decisiva e documentalmente dimostrabile.
- In Cassazione non è consentito un libero riesame delle prove: le valutazioni di merito sulle risultanze istruttorie sono sindacabili solo nei casi previsti dalla legge (ad es. prove poi acquisite illegittimamente o valutazioni fondate su elementi non presenti nel processo).
- Chi deduce un diritto (es. diversa inquadratura, mansioni superiori) ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi; documenti generici o non specificamente richiamati non sono sufficienti.
- Una delibera aziendale revocata o subordinata a condizione non verificata non ha automaticamente valore confessorio capace di fondare un diritto se non accompagnata da prove concrete dell'effettivo svolgimento delle mansioni.
- Se si ritiene che il giudice di merito non abbia esercitato i poteri istruttori d'ufficio, il ricorrente deve in sede di merito indicare quali fatti o mezzi di prova decisivi esistevano e dimostrare di avere richiesto l'intervento officioso; altrimenti la censura è infondata.
- Le spese di lite seguono la soccombenza; in caso di rigetto integrale del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato anche al contributo unificato aggiuntivo previsto dalla norma vigente.
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