Cassazione Civile, Sentenza n. 35122/2022 del 29/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia sul rapporto di lavoro del direttore amministrativo relativo al periodo 1.8.1998 - 30.11.2006: Rimicci chiedeva che il rapporto fosse qualificato come subordinato, il pagamento delle differenze retributive e il riconoscimento dell'illegittimità del recesso anticipato rispetto alla scadenza prevista (31.7.2008). L'Università impugnava in Cassazione le pronunce di merito contestando la qualificazione del rapporto come subordinato e sostenendo che le norme invocate (art. 17 co.110 L.127/1997 e art. 8 L.370/1999) riguarderebbero soltanto le università statali e non le libere università; erano altresì dedotte questioni circa la restituzione di somme e la quantificazione delle somme dovute
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale (NRG 8572/2016) e dichiarato inammissibile il secondo ricorso (NRG 29396/2020). Ha ritenuto che la Libera Università ha natura di ente pubblico non economico e che, in base all'art. 17 co. 110 L.127/1997 e all'art. 8 L.370/1999, il rapporto del direttore amministrativo rientra tra i rapporti di lavoro subordinato (anche rispetto al periodo considerato). Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi della ricorrente che reiteravano questioni già esaminate o che erano puramente consequenziali; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Rimicci perché la pronuncia di revocazione aveva sostituito la precedente decisione rendendo privi di utilità i motivi incidentali proposti. La sentenza di revocazione aveva confermato il pagamento a favore di Rimicci di euro 57.535,75 e ridotto l'obbligo restitutorio del lavoratore a euro 72.587,12 (da euro 339.280,72). La Corte condanna la Libera Università al pagamento delle spese di cassazione (e dà atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002)
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
Riferimento alla nozione di prestatore di lavoro subordinato come parametro normativo generale; la Corte respinge l'argomentazione che la fattispecie non rientri nel lavoro subordinato
art. 17, co. 110, legge 127/1997
il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile
La norma contribuisce a ricondurre il rapporto del direttore amministrativo nel novero dei rapporti riconducibili alla dirigenza pubblica e, quindi, nell'ambito del lavoro subordinato, anche se non qualifica espressamente la natura subordinata
art. 8, legge 370/1999
il rapporto di lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri individuati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica
Norma chiara che qualifica il rapporto del direttore amministrativo come subordinato; la Corte la applica anche alle libere università
art. 2 lett. n) legge 240/2010
Citata per affermare che le modifiche introdotte (sostituzione del direttore amministrativo con il direttore generale e disciplina in diritto privato) non incidono sul periodo oggetto di causa (1998-2006/2008)
art. 2909 c.c.
Richiamato nel motivo relativo a termini e prescrizione; la Corte ritiene il motivo privo di autonomia rispetto alle questioni già trattate
art. 324 c.p.c.
Evocato nella contestazione sulla quantificazione delle somme; la Corte considera il motivo assorbito o privo di autonomia
art. 336 c.p.c.
Riferito alla possibile conseguenza dell'accoglimento di altro motivo (effetto sull'oggetto della condanna); la Corte lo esclude come base autonoma per cassazione quando è mera conseguenza di altra censura
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per riconoscere l'obbligo del raddoppio del contributo unificato per la parte soccombente (la Libera Università) in Cassazione
Massime di principio
- Le 'libere università' in base alla giurisprudenza di legittimità sono da considerarsi enti pubblici non economici: i rapporti di lavoro con il personale apicale possono rientrare nella disciplina del lavoro subordinato
- Norme specifiche (art. 8 L.370/1999 e art. 17 co.110 L.127/1997) possono qualificare il rapporto del direttore amministrativo come subordinato anche se elementi concreti mostrano autonomie: il tipo legale può prevalere sulla configurazione fenomenologica
- Le modifiche normative successive (es. L.240/2010) non retroagiscono automaticamente a incidere su rapporti instaurati in periodi precedenti: va considerata la disciplina vigente nel periodo di instaurazione del rapporto
- Una sentenza di revocazione sostitutiva rende inammissibili i motivi incidentali relativi alla pronuncia originaria che sia stata poi rimossa o modificata: occorre impugnare la pronuncia che effettivamente determina i diritti
- In Cassazione non sono ammissibili motivi meramente consequenziali o reiterativi: il ricorso deve indicare vizi di legittimità autonomi e specifici
- Somme corrisposte e poi ritenute indebite possono essere oggetto di condanna restitutoria; chi intende contestare la quantificazione deve impugnare tempestivamente la pronuncia che definisce quegli importi
- Il soccombente in Cassazione può essere condannato anche al raddoppio del contributo unificato se ricorsi infondati sono stati proposti
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