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Sentenza

Sentenza n. 327/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza di accesso agli atti del 6 febbraio 2026, con accertamento del relativo diritto e condanna dell’Amministrazione al rilascio della documentazione corrispondente.

Giustizia amministrativa202600105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso del 6 febbraio 2026 relativa a delibere, contratti e autorizzazioni dell'ASL

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso documentale, deducendo di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti in ragione di un contenzioso civile pendente con l'ASL per il pagamento dei compensi relativi alle forniture. Ha chiesto il rilascio di copia delle delibere, dei contratti e delle autorizzazioni, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'ASL si è costituita sostenendo di avere già rilasciato la documentazione e chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente ha precisato che non erano state ostese la delibera n. 1706 del 31 agosto 2024 e i contratti stipulati in esecuzione delle delibere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che la società fornitrice è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai sensi dell'art. 22 l. 241/1990, in quanto il contenzioso civile pendente sui compensi dovuti giustifica la conoscenza della documentazione richiesta. Ha quindi ordinato all'ASL di rilasciare entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza le copie dei documenti ancora non ostesi, individuati nella delibera n. 1706 del 31 agosto 2024 e nei contratti stipulati in esecuzione delle delibere. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione. L'ASL è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    L'interesse all'accesso documentale è diretto, concreto e attuale quando la conoscenza degli atti è funzionale alla tutela della posizione della richiedente in un contenzioso civile pendente con l'Amministrazione.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può ordinare all'Amministrazione l'esibizione e il rilascio dei documenti entro un termine determinato nel giudizio avverso il diniego o il silenzio sull'istanza di accesso.

Massime di principio

  • Un soggetto che abbia un contenzioso civile pendente con una pubblica amministrazione è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai documenti amministrativi connessi alla controversia, quando la conoscenza degli atti è funzionale alla tutela della propria posizione giuridica.
  • Nel giudizio avverso il silenzio-diniego sull'accesso, il rilascio solo parziale della documentazione non determina il venir meno dell'interesse a ricorrere limitatamente agli atti non ancora ostesi.
  • Il giudice amministrativo, accertato il diritto di accesso, può ordinare all'amministrazione il rilascio dei documenti entro un termine determinato e riservare la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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