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Sentenza

Sentenza n. 1576/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza della I Sezione del Tribunale Amministrativo della Campania, Salerno, n. 2750 del 20.10/27.11.2023, passata in giudicato; e la dichiarazione di nullità, perché adottato in violazione ed elusione di giudicato, del provvedimento del 15.4.2025, prot. G. 0029789/2025 - U - del Servizio Strategico SUED, Sportello Unico Edilizia Digitale, del Comune di Avellino, avente ad oggetto “Ricorso TAR Salerno I Sezione R.G. 2186/2016 per l'annullamento del provvedimento prot. n. 39459 del 1/02/2018 e prot. n. 15777 del 22.02.2018. Sentenza n. 2750/2023 - Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005 relativamente al riesame dell'istanza. Diniego. Ditta Della Pia Sabato e Angelo”; e per l'annullamento del provvedimento del 15.4.2025, prot. G. 0029789/2025 - U - del Servizio Strategico SUED, Sportello Unico Edilizia Digitale, del Comune di Avellino, avente ad oggetto “Ricorso TAR Salerno I Sezione R.G. 2186/2016 per l'annullamento del provvedimento prot. n. 39459 del 1/02/2018 e prot. n. 15777 del 22.02.2018. Sentenza n. 2750/2023 - Comunicazione si sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005 relativamente al riesame dell'istanza. Diniego. Ditta Della Pia Sabato e Angelo” con il quale il dirigente del Servizio Strategico SUED, Sportello Unico Edilizia Digitale del Comune di Avellino, il responsabile del servizio tecnico SUED del Comune di Avellino ed il responsabile del procedimento avevano disposto la chiusura del procedimento di riesame in ossequio alla sentenza n. 2750/2023 con esito negativo per i motivi già espressi nella comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990, nonché alla luce delle osservazioni presentate ed esposte nel presente atto e comunicato il diniego del rilascio del permesso di costruire a sanatoria richiesto, e per tutto quanto sopra evidenziato confermato l'Ordinanza Dirigenziale n. 211 del 31.5.2012 prot. 26072/2012 che dispone la demolizione dei manufatti abusivi ed il provvedimento dirigenziale del 22.2.2018 prot. 15777, con il quale si notificava ai sigg. Della Pia la richiesta di pagamento in solido della sanzione di euro 20.000 e contestualmente si dava notizia dello stesso provvedimento al Settore Patrimonio del Comune per gli adempimenti connessi all'acquisizione gratuita del bene a patrimonio pubblico e al Settore Lavori Pubblici del Comune per l'esecuzione della procedura di demolizione e, perché richiamati, della nota prot. n. 78978 del 21.10.2024 del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio e del certificato di destinazione urbanistica con essa trasmesso; della rinnovata istruttoria del 26.11.2024 e del parere non favorevole del r.p.; della decisione del dirigente emessa nella seduta della Commissione dell'11.12.2024 verbale n. 16; della nota del 14.1.2024 contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di sanatoria, dell'ordinanza di demolizione n. 211 del 31.5.2012 prot. 26072 oggetto del provvedimento confermativo; e per il risarcimento dei danni derivanti dalla esecuzione del provvedimento nullo o illegittimo.

Giustizia amministrativa202500883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento comunale del 15 aprile 2025 di chiusura negativa del riesame dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria, conferma dell’ordinanza di demolizione del 31 maggio 2012 e della sanzione di 20.000 euro, con avvio dell’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale; sono stati inoltre contestati gli atti presupposti e richiamati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano già ottenuto, con la sentenza del TAR Campania - Salerno n. 2750 del 27 novembre 2023, l’annullamento dei precedenti atti comunali per difetto di istruttoria sul vincolo paesaggistico e l’obbligo per il Comune di riesaminare la domanda di sanatoria. Hanno impugnato il successivo diniego del 15 aprile 2025, deducendo: 1) in ottemperanza, violazione ed elusione del giudicato, perché il Comune avrebbe reiterato l’istruttoria carente; 2) violazione degli artt. 142 e 167 del d.lgs. 42/2004, in relazione al r.d. 1775/1933, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il certificato di destinazione urbanistica non dimostrasse l’effettiva inclusione dell’immobile nella fascia vincolata di 150 metri e chiedendo una verificazione; in subordine, hanno domandato di sollevare questione di costituzionalità delle norme sul vincolo; 3) illegittimità della conferma dell’ordinanza di demolizione, che non sarebbe stata annullata dal giudice; 4) omissione del parere della Commissione edilizia integrata e del parere vincolante della Soprintendenza; 5) erronea qualificazione delle opere come nuova costruzione anziché ristrutturazione edilizia, sostenendo che la diversa sagoma non impedisse tale qualificazione nelle aree vincolate ex art. 142. Hanno infine chiesto il risarcimento dei danni che sarebbero derivati dalla demolizione. La verificazione è stata contestata dai ricorrenti, che ne hanno chiesto la rinnovazione e la sostituzione dell’ausiliario, proponendo criteri alternativi per individuare il punto iniziale della misurazione del tratto vincolato.

La decisione

Il primo motivo era già stato respinto con sentenza non definitiva n. 1576 del 26 settembre 2025: il giudicato imponeva una nuova istruttoria, ma non prescriveva una specifica modalità di accertamento né la misurazione sul campo. Il Comune aveva riaperto l’istruttoria acquisendo il certificato di destinazione urbanistica; rigettata la domanda di nullità, il rito era stato convertito per l’esame delle domande di annullamento e risarcimento. Nel merito, il secondo motivo è stato respinto sulla base della verificazione, svolta in contraddittorio mediante cartografie storiche e attuali e georeferenziazione: l’immobile ricade per intero nella fascia di 150 metri del tratto del Vallone San Francesco ancora vincolato, compreso tra il punto I individuato dalla delibera regionale n. 137/2016 e il punto posto a un chilometro a monte della frazione Valle. Le contestazioni dei ricorrenti e i criteri alternativi proposti sono stati ritenuti inattendibili; non vi era ragione di discostarsi dall’elaborato tecnico. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza: nel caso concreto il vincolo era identificabile e i ricorrenti ne erano consapevoli, avendo ottenuto nel 2011 l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi. Il terzo motivo è inammissibile per contraddittorietà: proprio perché l’ordinanza di demolizione non era stata annullata, essa aveva ripreso efficacia dopo il rigetto della sanatoria e poteva essere richiamata. Il quarto motivo è infondato: la Commissione edilizia si era già pronunciata nel 2015 e il riesame era circoscritto alla verifica del vincolo; il parere della Soprintendenza previsto per l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria non era dovuto, poiché le opere avevano comportato aumento di volumi e non rientravano nei casi ammessi dall’art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del d.lgs. 42/2004. Il quinto motivo è infondato: pur potendo l’intervento di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma essere qualificato come ristrutturazione edilizia anche in area tutelata ex art. 142, la qualificazione non consente l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria quando sono stati creati nuovi volumi; la nozione di volume paesaggisticamente rilevante non viene meno perché i volumi siano qualificati come tecnici o resi inaccessibili a uso residenziale. La domanda risarcitoria è inammissibile per difetto di interesse, non essendo ancora stata eseguita la demolizione. Il ricorso è stato definitivamente respinto. I ricorrenti sono stati condannati al costo della verificazione, liquidato in 3.000 euro, e alle spese di difesa del Comune, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Infatti l’articolo 142, al comma 1, tra le aree tutelate per legge contempla, al capoverso C, i fiumi e i torrenti, nonché i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto n. 1775 del 1933 e le relative sponde o argini per una fascia di 150 m ciascuna.

    La tutela paesaggistica interessa i fiumi e i torrenti automaticamente, mentre gli altri corsi d’acqua sono vincolati se iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; il vincolo comprende le sponde o gli argini e la fascia di 150 metri per lato.

  • art. 142, commi 2 e 3, d.lgs. 42/2004

    In accoglimento dell’istanza comunale, la Regione Campania, con delibera della giunta n. 137 del 2016, in applicazione dell’articolo 142, comma 3, del codice del paesaggio, che consente alle Regioni di escludere dai vincoli i beni ritenuti in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici, ha dichiarato la irrilevanza paesaggistica di un tratto del corso d’acqua, coincidente con le aree maggiormente urbanizzate del Comune di Avellino, ferma restando la tutela nelle porzioni ancora di valore paesaggistico e ambientale.

    La Regione può escludere dal vincolo le porzioni ritenute paesaggisticamente irrilevanti; l’esclusione limitata a un tratto non elimina la tutela delle porzioni in cui permangono valori paesaggistici e ambientali.

  • r.d. 18 novembre 1900, n. 7332

    Questo corso d’acqua è stato incluso nell’elenco delle acque pubbliche approvato con regio decreto n. 7332 del 18 novembre 1900, al n. 110, essendo stato ritenuto pubblico dallo sbocco al km 1 a monte di Valle, frazione del Comune di Avellino.

    Per il Vallone San Francesco, corso d’acqua non qualificato come torrente, l’iscrizione nell’elenco delle acque pubbliche individua il tratto tutelato fino a un chilometro a monte della frazione Valle; la delimitazione va ricostruita sulla base del riferimento territoriale contenuto nel decreto.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    Infatti, indipendentemente dalla qualificazione delle opere realizzate in difformità dall’autorizzazione paesaggistica come nuova costruzione oppure come ristrutturazione edilizia, l’elemento ostativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria è costituito dalla creazione di nuovi volumi, essendo ininfluente, sul piano paesaggistico, come già rilevato, la trasformazione dei volumi effettivamente realizzati in volumi tecnici e inaccessibili in senso residenziale, dovendo essere distinta la nozione di volume rilevante sul piano urbanistico-edilizio da quella di volume rilevante sul piano paesaggistico.

    La creazione di nuovi volumi impedisce l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nei casi non ammessi dalla disciplina; la natura tecnica o l’inaccessibilità residenziale dei volumi non esclude la loro rilevanza paesaggistica.

  • art. 181, commi 1-ter e 1-quater, d.lgs. 42/2004

    In sostanza, trattandosi nel caso specifico di un intervento edilizio, realizzato in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che aveva determinato aumento di volumi, essendo irrilevante sul piano paesaggistico la qualificazione di volume tecnico, è risultata inapplicabile la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria disciplinata dall’articolo 181, comma 1 quater.

    La procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria e il relativo parere vincolante della Soprintendenza riguardano soltanto le tipologie di interventi ammesse dall’art. 181, comma 1-ter; non si applicano a opere che abbiano prodotto aumenti di volume.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    Questa limitazione, tuttavia, non si estende agli edifici situati in aree tutelate per vincolo paesaggistico, ai sensi dell’articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per cui, anche nelle aree paesaggisticamente vincolate, può essere qualificata come ristrutturazione edilizia la demolizione e ricostruzione di un edificio con diversa sagoma.

    La limitazione che impone la conservazione di sagoma e caratteristiche preesistenti per gli immobili sottoposti a tutela non si estende, secondo la disposizione applicata dal giudice, agli edifici situati in aree tutelate ex art. 142; la demolizione e ricostruzione con diversa sagoma può quindi essere qualificata come ristrutturazione, ferma la distinta disciplina paesaggistica sui nuovi volumi.

  • art. 41 c.p.a.

    Nel caso specifico, essendo stato proposto il giudizio di ottemperanza entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 41 del codice del processo amministrativo, è stata disposta la conversione del rito al fine della trattazione, innanzi allo stesso Tribunale amministrativo regionale, delle domande di annullamento e di risarcimento proposte nel ricorso.

    La tempestiva proposizione dell’azione di ottemperanza ha consentito la conversione del rito e l’esame, davanti allo stesso TAR, delle domande di annullamento e risarcimento connesse alla nuova determinazione amministrativa.

Massime di principio

  • Quando il giudicato impone all’amministrazione di rinnovare l’istruttoria senza prescriverne modalità puntuali, la scelta degli strumenti istruttori resta all’amministrazione; la violazione del giudicato non ricorre per il solo fatto che non sia stata adottata la specifica modalità di accertamento auspicata dal privato, purché sia stata effettivamente svolta una nuova istruttoria.
  • Per i corsi d’acqua diversi da fiumi e torrenti, la tutela paesaggistica prevista dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004 presuppone l’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche; l’estensione del tratto tutelato va ricostruita secondo i riferimenti territoriali contenuti nell’atto di iscrizione, utilizzando cartografie storiche e, per correlare il tracciato alle particelle attuali, la georeferenziazione con cartografie successive.
  • La procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria prevista dall’art. 181, commi 1-ter e 1-quater, d.lgs. 42/2004 non si applica agli interventi che abbiano determinato la creazione o l’aumento di volumi; la qualificazione dei volumi come tecnici o la loro inaccessibilità a uso residenziale non ne esclude la rilevanza paesaggistica.
  • La demolizione e ricostruzione con diversa sagoma può essere qualificata come ristrutturazione edilizia anche in area tutelata ex art. 142, d.lgs. 42/2004; tale qualificazione urbanistico-edilizia non rimuove, tuttavia, l’ostacolo paesaggistico alla sanatoria costituito dalla creazione di nuovi volumi.
  • La domanda risarcitoria fondata sui danni che deriverebbero dalla demolizione di un immobile è inammissibile per difetto di interesse quando la demolizione non sia ancora stata eseguita.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiGiudizio di ottemperanza
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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