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Ordinanza

Ordinanza n. 3293/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico di contenuto identico n.1326 del 29.05.2024 notificato al Prof. Cosimo Valentino, n. 1208 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Vincenza Ferrante, n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno e n. 1195 notificato ala Prof.ssa Carla Campana in data 24.05.2024, con cui i ricorrenti sono stati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all’Avviso DGPER 29.12.2023 n.79720, nonché ove occorra, degli art.2 e 3 dell’AVVISO del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAMPANA CARLA il 20\10\2024 : 1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; 2. Dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per i ricorrenti; 3. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; 4. Della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti; 5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BUONGIORNO MARIA il 6\12\2024 : - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno; - degli artt. 2 e 3 dell’AVVISO del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’08.06.2023 n. 107 e pubblicato sul sito del MIM solo in data 11.08.2023 “recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14”, nella parte in cui all’art. 2 denominato “Soggetti Destinatari” al comma 1 prevede che : “Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”; - della nota ricevuta via pec del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM, nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; - dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per i ricorrenti; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; - della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti; - della nota MIM – USR per il Lazio, prot. n. 2184 del 22 ottobre 2024; - della nota MIM – USR per le Marche, prot. n. 1587 del 22 ottobre 2024; - della nota MIM – USR per la Sardegna, prot. n. 19031 del 21 ottobre 2024; - dell’avviso prot. n. 203703 datato 27 novembre 2024 avente ad oggetto “Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali su rinunce”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BUONGIORNO MARIA il 23\10\2025 : - del DM 1° agosto 2025, n. 155 di riparto su base regionale del contingente assunzionale di dirigenti scolastici autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026. Registrato alla Corte dei conti il 18/08/2025 n. 1748; - del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 124 del 30 giugno 2025 recante l'aggiornamento dei criteri, di cui al D.M. 30 giugno 2023, prot. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'a.s. 2026/27, ex art. 1, c. 557, L. 29.12.2022, n. 197. PNRR. M4.C1. Riforma 1.3. Registrato alla Corte dei Conti nr. 1486 il 15/07/2025, pubblicato con nota Prot. n. 124 in data 16 luglio 2025; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico di contenuto identico n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno, n.1326 del 29.05.2024 notificato al Prof. Cosimo Valentino, n. 1208 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Vincenza Ferrante, n. 1195 notificato alla Prof.ssa Carla Campana in data 24.05.2024, con cui i ricorrenti sono stati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all’Avviso DGPER 29.12.2023 n.7972; - degli artt. 2 e 3 dell’AVVISO del Ministero dell’Istruzione degli artt. 2 e 3 dell’AVVISO del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’08.06.2023 n. 107 e pubblicato sul sito del MIM solo in data 11.08.2023 “recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24febbraio 2023, n. 14”, nella parte in cui all’art. 2 denominato “Soggetti Destinatari” al comma 1 prevede che : “Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”; - della nota ricevuta via pec del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM, nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; - dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per i ricorrenti; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; - della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti; - della nota MIM – USR per il Lazio, prot. n. 2184 del 22 ottobre 2024; - della nota MIM – USR per le Marche, prot. n. 1587 del 22 ottobre 2024; - della nota MIM – USR per la Sardegna, prot. n. 19031 del 21 ottobre 2024; - dell’avviso prot. n. 203703 datato 27 novembre 2024 avente ad oggetto “Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali su rinunce”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BUONGIORNO MARIA il 15\1\2026 : - della rettifica alla graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023, approvata con decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024, successivamente rettificata con decreto prot. n. AOODPIT 2206 del 19 agosto 2024, intervenuta con atto MIM n. 3827/2025 e tutti i relativi allegati, nonché ogni atto prodromico e consequenziale; - del DM 1° agosto 2025, n. 155 di riparto su base regionale del contingente assunzionale di dirigenti scolastici autorizzato per l'anno scolastico 2025/2026. Registrato alla Corte dei conti il 18/08/2025 n. 1748; - del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 124 del 30 giugno 2025 recante l'aggiornamento dei criteri, di cui al D.M. 30 giugno 2023, prot. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'a.s. 2026/27, ex art. 1, c. 557, L. 29.12.2022, n. 197. PNRR. M4.C1. Riforma 1.3. Registrato alla Corte dei Conti nr. 1486 il 15/07/2025; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico di contenuto identico n. 1194 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Maria Buongiorno, n.1326 del 29.05.2024 notificato al Prof. Cosimo Valentino, n. 1208 del 24.05.2024 notificato alla Prof.ssa Vincenza Ferrante, n. 1195 notificato alla Prof.ssa Carla Campana in data 24.05.2024, con cui i ricorrenti sono stati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti per legge dalla procedura concorsuale riservata per Dirigenti Scolastici di cui all’Avviso DGPER 29.12.2023 n.7972; - degli artt. 2 e 3 dell’AVVISO del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. Registro Ufficiale U.0079720 del 29.12.2023 avente ad oggetto “DM 8 giugno 2023, n. 107 - Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2”; - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito dell’08.06.2023 n. 107 e pubblicato sul sito del MIM solo in data 11.08.2023 “recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale D.M n.107 dell'8/06/2023 recante la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, ex art. 5, commi da 11- quinquies a 11- novies, del D.L. 29 .12.2022, n.198 convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2023, n. 14”, nella parte in cui all’art. 2 denominato “Soggetti Destinatari” al comma 1 prevede che : “Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta”, e al comma 2 dello stesso articolo nella parte in stabilisce che “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 gg. dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente c.1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta”; - della nota ricevuta via pec del 09.10.2023 della D.G. per il personale scolastico del MIM, nonché dell’elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni al Corso intensivo; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; - dell’Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato l’assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per i ricorrenti; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risultano inseriti i nominativi dei ricorrenti; - della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per i ricorrenti; - della nota MIM – USR per il Lazio, prot. n. 2184 del 22 ottobre 2024; - della nota MIM – USR per le Marche, prot. n. 1587 del 22 ottobre 2024; - della nota MIM – USR per la Sardegna, prot. n. 19031 del 21 ottobre 2024; - dell’avviso prot. n. 203703 datato 27 novembre 2024 avente ad oggetto “Procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107/2023. Ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali su rinunce”; - di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand’anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente impedendole di partecipare alla prova orale del concorso.

Giustizia amministrativa202406446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti di esclusione dalla procedura concorsuale riservata per dirigenti scolastici e, con motivi aggiunti, atti di approvazione e rettifica della graduatoria, assegnazione ai ruoli regionali e conferimento degli incarichi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i decreti ministeriali con cui sono stati esclusi dalla procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici prevista dal d.m. n. 107/2023 e dall'Avviso del 29 dicembre 2023, deducendo l'illegittimità dei requisiti applicati dall'amministrazione e contestando, in particolare, la mancata ammissione alla prova orale e al corso intensivo di formazione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la graduatoria nazionale e la sua rettifica, gli atti di assegnazione ai ruoli regionali, l'avvio del conferimento degli incarichi, gli atti relativi a ulteriori assegnazioni e, successivamente, gli atti di riparto del contingente assunzionale e la nuova rettifica della graduatoria. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, in ragione dell'elevatissimo numero di potenziali controinteressati collocati nelle graduatorie.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito né in rito le domande di annullamento. Ha ritenuto che il deposito dei motivi aggiunti del 15 gennaio 2026 impedisse la trattazione della causa nell'udienza pubblica del 4 febbraio 2026 e ha quindi differito la discussione. Ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, considerata l'elevata quantità di possibili controinteressati e richiamate le eccezionali circostanze che consentono tale modalità di notificazione. Ha stabilito che i ricorrenti debbano chiedere al Ministero la pubblicazione, sul sito istituzionale e nella pagina relativa alla procedura, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza; il Ministero dovrà inoltre inviare un avviso via posta elettronica ai candidati collocati in graduatoria in posizione pari o superiore a quella della ricorrente interessata. La richiesta di pubblicazione deve essere presentata entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'amministrazione deve provvedere entro venti giorni dalla richiesta e mantenere la pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva. La prova degli adempimenti deve essere depositata entro dieci giorni dal rilascio dell'attestazione amministrativa. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 22 settembre 2026, con riserva di ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per l'integrazione del contraddittorio, anche mediante modalità stabilite dal giudice quando la notificazione ordinaria risulti particolarmente difficile.

  • art. 41 c.p.a.

    Rileva in relazione alle modalità di notificazione del ricorso ai controinteressati, adattate dal giudice mediante autorizzazione ai pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando il numero dei potenziali controinteressati è elevatissimo e la notificazione individuale risulta impraticabile o eccessivamente gravosa, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano adottate modalità idonee a garantire l'effettiva conoscibilità del giudizio.
  • L'autorizzazione ai pubblici proclami può essere accompagnata da specifici obblighi informativi a carico dell'amministrazione, quali la pubblicazione degli atti processuali sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla procedura e l'invio di avvisi individuali agli interessati identificabili mediante la graduatoria.
  • In presenza di motivi aggiunti depositati poco prima dell'udienza pubblica, il giudice può differire la trattazione per consentire il rispetto del contraddittorio e la regolare prosecuzione del giudizio, riservando ogni decisione sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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