Cassazione Penale, Sentenza n. 27670/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il procedimento trae origine da un articolato schema di frode fiscale, secondo l'impostazione accusatoria fondato sull'emissione e sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nel commercio dell'argento, con contestazioni anche di associazione per delinquere e autoriciclaggio. Nei confronti dell'indagato era stato disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, poi annullato dal Tribunale del riesame. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, l'erronea applicazione della disciplina sul prezzo e sul profitto del reato: sosteneva che il Tribunale avesse male individuato i parametri del sequestro in relazione agli artt. 416 c.p. e 2, 8, 9 e 12-bis d.lgs. 74/2000, valorizzando impropriamente il tema del prezzo/profitto e non considerando la struttura complessiva della frode. Con un secondo motivo contestava l'interpretazione del profitto del delitto di autoriciclaggio, sostenendo che esso dovesse essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto delle condotte dissimulatorie e non nel solo incremento patrimoniale derivante dall'autoriciclaggio. La difesa dell'indagato ha resistito, chiedendo il rigetto e, in subordine, segnalando che il Tribunale non avrebbe affrontato un diverso tema difensivo sul fumus dei reati presupposto e dell'autoriciclaggio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del pubblico ministero. Ha ritenuto inammissibile, perché nuovo rispetto al perimetro della cautela originariamente richiesta, la censura relativa alla pretesa rilevanza del prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, osservando che il sequestro era stato richiesto e disposto con riferimento al profitto parametrato all'imposta evasa e non al prezzo; inoltre ha ribadito che il giudice della cautela è vincolato al petitum cautelare e non può introdurre d'ufficio basi giuridiche diverse da quelle poste a fondamento della richiesta. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato l'orientamento per cui, nel delitto di autoriciclaggio, il profitto non coincide con l'intero valore dei beni provenienti dal reato presupposto, ma con il guadagno direttamente e immediatamente ricavato dalla condotta tipica di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative. Ha quindi condiviso l'annullamento del sequestro disposto dal riesame. Le richieste subordinate della difesa sono rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati
l'astensione non opera nei procedimenti cautelari quando è necessaria una decisione sollecita sulla misura, anche reale.
art. 291, comma 1, c.p.p.
il giudice della cautela è vincolato alla domanda cautelare e agli elementi posti a suo fondamento.
art. 321, comma 1, c.p.p.
il sequestro preventivo deve essere ancorato al petitum cautelare formulato dal pubblico ministero.
art. 240 c.p.
richiamato per distinguere il concetto di prezzo da quello di profitto ai fini della confisca.
art. 253 c.p.p.
richiamato per la distinzione tra prezzo e profitto come basi del sequestro finalizzato alla confisca.
art. 110 c.p.
il concorso di persone nel reato è possibile secondo la disciplina ordinaria, salvo il regime derogatorio previsto dalla normativa tributaria.
art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
esclude la sovrapposizione automatica tra emissione e utilizzazione delle fatture false, ma non impedisce il concorso in ipotesi diverse e formalmente contestate.
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
emissione di fatture per operazioni inesistenti; per tale reato, ai fini della confisca/sequestro, rileva il prezzo del reato e non il profitto conseguito da terzi utilizzatori.
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
richiamato come reato diverso dall'emissione, rispetto al quale il profitto può identificarsi nell'imposta evasa.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
richiamato nel primo motivo come norma sulla confisca dei reati tributari.
art. 648-ter.1 c.p.
il profitto dell'autoriciclaggio va parametrato alla specifica condotta di impiego/sostituzione/trasferimento e non coincide con l'intero valore del bene proveniente dal reato presupposto.
art. 648-quater c.p.
richiamato come norma sulla confisca nel delitto di autoriciclaggio, coerente con la ricostruzione del profitto della condotta tipica.
art. 416 c.p.
richiamato soltanto come reato associativo contestato nel fatto, ma non posto a base della richiesta di sequestro oggetto del giudizio.
Massime di principio
- Nel procedimento incidentale cautelare reale il giudice resta vincolato alla domanda del pubblico ministero: non può fondare il sequestro su una diversa base giuridica o su imputazioni non poste a fondamento dell'istanza originaria.
- In tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ai fini del sequestro finalizzato alla confisca può rilevare il prezzo del reato, inteso come compenso pattuito o percepito per l'emissione, ma non il profitto conseguito da terzi utilizzatori, salvo che vi sia autonoma e formale contestazione di concorso nel diverso reato tributario.
- Il regime dell'art. 9 d.lgs. 74/2000 impedisce che la sola emissione o la sola utilizzazione delle fatture false venga automaticamente valorizzata come concorso nell'altro reato; per superare la separazione delle fattispecie occorrono specifiche contestazioni di concorso di persone o di reati diversi.
- Nel delitto di autoriciclaggio il profitto non coincide con l'intero valore dei beni provenienti dal reato presupposto, ma con il vantaggio economico direttamente ricavato dalle condotte tipiche di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative.
- Il profitto del reato presupposto e quello dell'autoriciclaggio devono essere tenuti distinti, per evitare duplicazioni del vincolo cautelare e per rispettare la struttura autonoma della fattispecie di cui all'art. 648-ter.1 c.p.
- Nei procedimenti cautelari reali relativi a misure conservative la tutela difensiva non può paralizzare la decisione quando, per la natura della misura, sussiste l'esigenza di una rapida definizione dell'incidente cautelare.
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