Sentenza n. 10540/2026 - Roma, Sezione 5B
PER L’ACCERTAMENTO dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull’istanza n. 47331 presentata in data 28 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea – Spagna; E PER LA CONDANNA della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 28 ottobre 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento, assumendo che fosse decorso il termine previsto dall'art. 2 della l. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. 206/2007, pari complessivamente a un massimo di quattro mesi, senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza pronuncia dell'amministrazione. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato individuato quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha interpretato l'art. 16 del d.lgs. 206/2007 nel senso che il procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, cui può aggiungersi il termine di trenta giorni per l'accertamento della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni; il termine complessivo massimo è quindi di quattro mesi. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando il carattere seriale e il rilevante numero di domande. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all'amministrazione di provvedere sull'istanza.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'amministrazione l'obbligo generale di concludere il procedimento entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento conclusivo entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; combinato con il comma 2, conduce a un termine massimo complessivo di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e ora Ministero dell'Istruzione e del Merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.
- Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. 206/2007, il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; al termine per la decisione può aggiungersi il termine di trenta giorni previsto per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni, con un termine complessivo massimo di quattro mesi.
- In presenza di silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato in sentenza e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La natura seriale o di massa del procedimento e l'elevato numero di istanze possono giustificare l'assegnazione all'amministrazione di un termine giudiziale di 120 giorni per provvedere, ferma restando la declaratoria dell'illegittimità del silenzio già maturato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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