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Circolare

Circolare n. 49 del 11/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l'applicazione della tassazione sostitutiva del 10% prevista dall'art. 2 del D.L. 93/2008 per straordinari, lavoro supplementare/clausole elastiche e premi di produttività nel settore privato, per il secondo semestre 2008, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi. Vengono definiti i soggetti beneficiari ed esclusi, le modalità di computo temporale, gli adempimenti del sostituto d'imposta, gli effetti su IRPEF, ISEE e prestazioni assistenziali, oltre ai profili giuslavoristici rilevanti. La circolare illustra anche la soppressione dell'art. 51, comma 2, lett. b), TUIR, con conseguente inclusione nel reddito di lavoro dipendente di talune erogazioni liberali e sussidi, per le somme erogate dal 29 maggio 2008 in poi.

Chiarimenti sulle misure fiscali sperimentali per straordinari e premi di produttività e sull'abrogazione dell'art. 51, comma 2, lett. b), TUIR

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull'art. 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, che ha introdotto, in via sperimentale per il secondo semestre 2008, una tassazione agevolata del 10% su specifiche somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato. Il documento disciplina inoltre l'abrogazione dell'art. 51, comma 2, lett. b), del TUIR, con effetti sull'imponibilità di alcune erogazioni liberali e sussidi.

Finalità della misura e quadro generale

La misura è stata adottata per sostenere il potere di acquisto delle famiglie e, al contempo, incentivare la produttività del lavoro. La circolare chiarisce che l'agevolazione si applica alle somme erogate a livello aziendale per straordinari, lavoro supplementare, clausole elastiche e premi legati a produttività, innovazione, efficienza organizzativa, competitività e redditività, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi. Su tali somme si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%.

Soggetti beneficiari

L'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nell'anno 2007, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR non superiori a 30.000 euro lordi. Ai fini del limite rilevano solo i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione ordinaria, mentre restano esclusi quelli assoggettati a tassazione separata. Il limite va verificato sul complesso dei redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007, anche in presenza di più rapporti di lavoro. Non assume rilievo il superamento dei 30.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

Soggetti esclusi

Sono esclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ossia l'intero comparto delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali e degli enti ricompresi nella norma. La circolare segnala comunque che, al termine della sperimentazione, è prevista una verifica con le organizzazioni sindacali e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai fini di una possibile estensione anche ai dipendenti pubblici.

Somme agevolabili e criteri temporali

L'agevolazione si applica:

  • alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008;
  • alle prestazioni di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche, con riferimento ai contratti part-time stipulati prima del 29 maggio 2008;
  • alle somme corrisposte per incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, competitività e redditività.

Per lo straordinario e il lavoro supplementare, il regime agevolato richiede che la prestazione sia resa nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2008 e che il compenso sia erogato nel medesimo arco temporale, tenendo conto del principio di cassa allargata fino al 12 gennaio 2009. Restano quindi esclusi, a titolo esemplificativo, lo straordinario di giugno pagato a luglio e quello di dicembre pagato dopo il 12 gennaio 2009. Per i premi di produttività, invece, rileva esclusivamente il momento dell'erogazione, anche se riferita ad attività svolte in periodi precedenti.

Importo limite e natura dell'imposta sostitutiva

Il limite massimo agevolabile è pari a 3.000 euro lordi complessivi. La soglia è da intendersi al lordo della ritenuta del 10% e comprende sia le somme per straordinario o lavoro supplementare sia i premi di produttività. Il limite non può essere superato neppure in presenza di più rapporti di lavoro. L'eccedenza rispetto ai 3.000 euro concorre al reddito complessivo ed è tassata con le aliquote ordinarie.

Adempimenti del sostituto d'imposta e facoltà del lavoratore

L'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta. Se il datore di lavoro ha rilasciato il CUD per un rapporto durato per tutto il 2007, l'applicazione può avvenire in via automatica. Negli altri casi il lavoratore deve comunicare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito nel 2007, oppure l'assenza di redditi di lavoro dipendente in quell'anno.

Il lavoratore deve inoltre comunicare la perdita del diritto al regime sostitutivo nei casi in cui:

  • nel 2007 abbia percepito, con altri rapporti di lavoro dipendente, redditi tali da superare la soglia di 30.000 euro;
  • nel 2008 abbia già percepito da altri rapporti somme assoggettate a imposta sostitutiva fino al raggiungimento del limite di 3.000 euro.

Il dipendente può rinunciare per iscritto al regime sostitutivo, ad esempio quando la tassazione ordinaria risulti più conveniente per la presenza di oneri deducibili o detraibili che sarebbero altrimenti penalizzati. In tal caso le somme confluiscono integralmente nel reddito complessivo e sono tassate ordinariamente. Anche in assenza di rinuncia, il sostituto può applicare la tassazione ordinaria se la ritiene più favorevole per il dipendente, dandogliene comunicazione.

Indicazioni in sede di CUD e compensazione

Il sostituto d'imposta deve indicare separatamente nel CUD:

  • la parte di reddito assoggettata a imposta sostitutiva;
  • l'importo dell'imposta trattenuta;
  • la quota teoricamente agevolabile per la quale il beneficio non è stato applicato per rinuncia del contribuente o per altre cause.

L'imposta sostitutiva può essere compensata con altre ritenute secondo le regole richiamate dalla circolare.

Effetti su IRPEF, ISEE e prestazioni assistenziali

I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF e non devono essere considerati ai fini della determinazione dell'ISEE, entro il limite di 3.000 euro. Tuttavia, tali redditi devono essere computati ai fini del riscontro delle condizioni di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, restando salve le prestazioni già in godimento in relazione a redditi fino a 30.000 euro.

Profili giuslavoristici

La circolare precisa che la nozione di lavoro straordinario comprende non solo le prestazioni oltre la 40ª ora settimanale, ma anche quelle oltre il minore limite stabilito dalla contrattazione collettiva. Tale limite può essere fissato, ai soli fini contrattuali, anche da contratti territoriali e aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La stessa logica vale per il lavoro straordinario forfetizzato e per le prestazioni rese nei giorni di riposo o festivi, se riconducibili allo straordinario o ai premi di produttività.

Per il lavoro a tempo parziale, il beneficio si estende sia al lavoro supplementare sia alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche, a condizione che il contratto sia stato stipulato o trasformato prima del 29 maggio 2008. Quanto ai premi di produttività, la circolare li riconduce a tutte le somme collegate a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, competitività e redditività, anche se previste unilateralmente dal datore di lavoro, purché documentabili.

Rientrano nel regime agevolato, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni per turni o ciclo continuo, banca ore, indennità di reperibilità o di turno, premi una tantum e altri emolumenti analoghi, purché legati ai risultati dell'impresa. Sono escluse le somme stabilmente riconosciute in misura fissa e già entrate nel patrimonio del lavoratore, come il superminimo individuale.

Abrogazione dell'art. 51, comma 2, lett. b), TUIR

La soppressione della lettera b) del comma 2 dell'art. 51 TUIR comporta che concorrono integralmente al reddito di lavoro dipendente:

  • le erogazioni liberali non superiori a 258,23 euro nel periodo d'imposta, concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
  • i sussidi occasionali concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
  • i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o ammessi alle erogazioni a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto di richieste estorsive.

La nuova disciplina si applica, in base al principio di cassa, alle somme e ai valori erogati successivamente al 29 maggio 2008, data di entrata in vigore del decreto.

Disposizioni finali

Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso relativi all'imposta sostitutiva si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. La circolare conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza sull'esatta osservanza delle istruzioni da parte degli uffici.

Punti principali

Ambito della tassazione sostitutiva del 10%

La misura sperimentale introdotta dall'art. 2 del D.L. 93/2008 si applica nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2008, con estensione fino al 12 gennaio 2009 per il principio di cassa allargata, alle somme erogate nel settore privato per straordinario, lavoro supplementare e clausole elastiche, nonché per incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, competitività e redditività. Il beneficio opera entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi e comporta l'imposta sostitutiva del 10% in luogo di IRPEF e addizionali.

Beneficiari ed esclusioni

Possono accedere al regime solo i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2007 abbiano percepito redditi di lavoro dipendente ex art. 49 TUIR non superiori a 30.000 euro lordi, considerando il reddito soggetto a tassazione ordinaria e non quello assoggettato a tassazione separata. Il limite va verificato sul complesso dei redditi di lavoro dipendente del 2007, anche da più rapporti, e non rilevano altri redditi diversi. Sono esclusi i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001, con possibile successiva valutazione di estensione al pubblico impiego.

Compensi agevolabili e criteri temporali

Per straordinario e lavoro supplementare/clausole elastiche rileva sia il periodo di effettuazione della prestazione sia quello di erogazione del compenso, che deve collocarsi nel periodo agevolato; sono quindi esclusi, ad esempio, lo straordinario di giugno pagato a luglio e quello di dicembre pagato dopo il 12 gennaio 2009. Per i premi di produttività conta invece la data di erogazione, anche se riferiti ad attività pregresse. Sono escluse le somme in natura e, in generale, gli importi stabilmente riconosciuti e già entrati nel patrimonio del lavoratore, come il superminimo individuale.

Adempimenti del sostituto d'imposta e rinuncia del lavoratore

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta: in via automatica se lo stesso ha rilasciato il CUD per un rapporto durato tutto il 2007; altrimenti il lavoratore deve comunicare per iscritto l'importo del reddito dipendente 2007 o l'assenza di redditi. Il dipendente deve comunicare anche l'insussistenza dei presupposti per superamento del limite di 30.000 euro nel 2007 o del plafond di 3.000 euro nel 2008. È possibile rinunciare per iscritto al regime sostitutivo, con applicazione della tassazione ordinaria; il sostituto può anche applicare d'ufficio l'ordinaria se più favorevole, informandone il lavoratore. Nel CUD devono essere indicati separatamente reddito assoggettato a imposta sostitutiva, imposta trattenuta e quota teoricamente agevolabile non beneficiata.

Effetti fiscali e previdenziali

I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono al reddito complessivo IRPEF e non rilevano ai fini ISEE entro il limite di 3.000 euro, ma devono essere computati per il riscontro delle condizioni di accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, ferme le prestazioni già in godimento in relazione a redditi fino a 30.000 euro. Per accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni sulle imposte dirette. L'imposta sostitutiva può essere compensata e, se non trattenuta dal sostituto, può essere applicata in dichiarazione.

Chiarimenti giuslavoristici

La circolare precisa che il concetto di straordinario comprende sia le ore oltre le 40 settimanali sia quelle oltre il minor limite contrattuale, anche a livello territoriale o aziendale, se previsto da organizzazioni comparativamente più rappresentative; ciò vale anche per lo straordinario forfetizzato e per prestazioni rese nei giorni di riposo e festivi, se riconducibili alla nozione di straordinario o ai premi di produttività. Per il part-time, il beneficio riguarda sia il lavoro supplementare sia le clausole elastiche, purché il contratto sia stato stipulato o trasformato prima del 29 maggio 2008. I premi di produttività possono essere previsti anche unilateralmente dal datore di lavoro, purché documentabili, e possono consistere in premi di rendimento, flessibilità oraria, banca ore, indennità di reperibilità o di turno, premi una tantum e simili, purché collegati a produttività, innovazione, efficienza o competitività.

Abrogazione dell'art. 51, comma 2, lett. b), TUIR

Dal 29 maggio 2008 è soppressa la lettera b) del comma 2 dell'art. 51 TUIR, con conseguente concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per intero importo, delle erogazioni liberali fino a 258,23 euro concesse per festività o ricorrenze, dei sussidi occasionali per rilevanti esigenze personali o familiari e dei sussidi a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a ristoro per rifiuto a richieste estorsive. La circolare applica il principio di cassa, per cui la nuova disciplina si riferisce alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

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