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Circolare

Circolare n. 51 del 17/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce istruzioni operative sulla legittimazione passiva nei giudizi tributari che coinvolgono avvisi di mora, cartelle di pagamento e altri atti della riscossione, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 16412/2007. Viene chiarito quando deve resistere l’ente creditore, quando l’agente della riscossione e in quali casi uno dei due deve chiamare in causa l’altro. Sono inoltre indicate le regole per l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, per la chiamata di terzo, e per la competenza territoriale delle commissioni tributarie nei diversi tipi di impugnazione.

Legittimazione processuale nei ricorsi contro atti dell’agente della riscossione

Legittimazione processuale nei motivi di ricorso concernenti l’attività dell’agente della riscossione

La circolare fornisce criteri operativi per l’individuazione del soggetto legittimato a resistere nei giudizi tributari che hanno ad oggetto atti della riscossione, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 16412 del 25 luglio 2007. Il documento si concentra in particolare sull’avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento, sui rapporti tra ente creditore e agente della riscossione e sulle conseguenze processuali in termini di legittimazione passiva, chiamata in causa e competenza territoriale.

Principio generale affermato dalla Cassazione

Le Sezioni Unite hanno affermato che il contribuente può promuovere l’azione di contestazione della pretesa tributaria indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario/agente della riscossione, senza che tra i due soggetti si determini un litisconsorzio necessario. Se il ricorso è notificato al concessionario, è quest’ultimo che, se intende evitare di rispondere dell’eventuale esito sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente creditore. La decisione precisa inoltre che la scelta del contribuente di evocare uno solo dei due soggetti non rende inammissibile il ricorso.

Orientamento giurisprudenziale precedente

Prima della sentenza a Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità prevalente riteneva che il concessionario del servizio di riscossione fosse parte del processo tributario solo quando venivano contestati vizi propri degli atti da lui formati o comunque direttamente a lui imputabili. Restavano invece escluse le controversie sulla debenza del tributo. La circolare richiama, in particolare, sentenze che avevano distinto nettamente la fase della riscossione di competenza dell’ente creditore dalla fase successiva, attribuita all’agente della riscossione, e che avevano ritenuto legittimato passivo il concessionario soltanto per i vizi della cartella di pagamento o dell’avviso di mora.

Lettura delle pronunce successive al 2007

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite, la sezione tributaria ha confermato che il contribuente che impugna l’avviso di mora deducendo il venir meno del debito per prescrizione può notificare il ricorso anche solo all’Amministrazione finanziaria, senza coinvolgere l’agente della riscossione. La circolare interpreta la pronuncia delle Sezioni Unite in modo sistematico, richiamando anche il parere dell’Avvocatura generale dello Stato del 14 maggio 2008, e precisa che l’"indifferenza" nella scelta del destinatario del ricorso si riferisce essenzialmente ai casi in cui venga contestato l’atto consequenziale dell’agente della riscossione per mancata notificazione dell’atto presupposto.

Gestione delle controversie da parte degli uffici

Gli uffici devono seguire regole distinte a seconda dei casi:

  • se è chiamata in causa solo l’Agenzia delle entrate per vizi che riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti dell’agente della riscossione, l’ufficio deve eccepire il difetto di legittimazione passiva e chiamare in causa l’agente della riscossione;
  • se il ricorrente cita in giudizio solo l’agente della riscossione lamentando vizi della pretesa tributaria, l’agente deve chiamare in causa l’ufficio competente ai sensi dell’articolo 39 del d.lgs. n. 112/1999;
  • se sono evocati in giudizio sia l’ufficio sia l’agente, ma i vizi dedotti sono imputabili soltanto a quest’ultimo, l’ufficio deve limitarsi a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva;
  • se il ricorrente deduce contemporaneamente vizi dell’agente della riscossione e questioni relative all’esercizio del potere impositivo dell’Amministrazione, l’ufficio legittimato passivo deve svolgere adeguate controdeduzioni sugli atti di propria competenza.

La circolare ricorda inoltre che la chiamata di terzo nel processo tributario va effettuata con l’atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

Competenza territoriale delle commissioni tributarie

Particolare attenzione deve essere posta alla competenza della commissione tributaria provinciale quando ufficio e agente della riscossione hanno sedi in ambiti territoriali diversi. Se il contribuente fa valere esclusivamente vizi della pretesa erariale e propone ricorso contro l’ufficio che ha formato il ruolo, la competenza si determina in base alla sede dell’ufficio impositore, non a quella dell’agente che ha notificato la cartella. Se il ricorso è invece diretto solo contro vizi del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, la competenza appartiene alla commissione nella cui circoscrizione ha sede l’agente della riscossione. In caso di erronea individuazione del foro, l’ufficio deve eccepire l’incompetenza della commissione adita, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, quando ne ricorrano i presupposti.

Ipoteca e fermo amministrativo

Le medesime indicazioni si applicano anche ai ricorsi contro l’iscrizione di ipoteca ex articolo 77 del DPR n. 602/1973 e contro il fermo di beni mobili registrati ex articolo 86 del medesimo decreto, atti espressamente inclusi tra quelli impugnabili dall’articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992. Anche in tali ipotesi, se non vengono dedotti vizi che incidono sulla debenza del credito posto in riscossione, l’ufficio deve eccepire il difetto di legittimazione passiva.

Vigilanza e osservanza delle istruzioni

La circolare chiude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché gli uffici rispettino integralmente i principi interpretativi e le istruzioni operative fornite, così da garantire una gestione uniforme del contenzioso in materia di riscossione.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare interviene per fornire indicazioni agli uffici sulla gestione delle controversie relative agli atti dell’agente della riscossione, con particolare attenzione all’individuazione del soggetto legittimato passivo quando il contribuente impugna un avviso di mora non preceduto da cartella di pagamento o deduce vizi della riscossione.

Principio affermato dalle Sezioni Unite n. 16412/2007

La Corte di cassazione ha affermato che il contribuente può impugnare la pretesa tributaria indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario/agente della riscossione, senza litisconsorzio necessario tra i due. Se viene convenuto il concessionario, spetta a quest’ultimo chiamare in causa l’ente creditore per non rispondere dell’esito sfavorevole della lite.

Orientamento giurisprudenziale precedente

Prima della sentenza delle Sezioni Unite, la giurisprudenza prevalente riteneva che il concessionario fosse legittimato passivo solo per i vizi propri degli atti a lui riferibili, come errori nella cartella o nell’avviso di mora, mentre restava estraneo alle contestazioni sulla debenza del tributo. Tale impostazione valorizzava la distinzione tra fase della riscossione di competenza dell’ente creditore e fase successiva affidata all’agente della riscossione.

Evoluzione successiva alla sentenza delle Sezioni Unite

Dopo la pronuncia del 2007, la sezione tributaria ha ribadito che, in caso di impugnazione dell’avviso di mora per venir meno del debito tributario, il ricorso può essere notificato anche solo all’Amministrazione. La circolare interpreta la decisione nel senso che l’"indifferenza" nella scelta del destinatario vale soprattutto quando l’impugnazione dell’atto consequenziale si fonda sulla mancata notificazione dell’atto presupposto.

Gestione delle controversie: regole operative

Se il ricorso è rivolto solo all’Agenzia delle entrate per vizi esclusivamente imputabili all’agente della riscossione, l’ufficio eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e chiama in causa l’agente. Se il ricorso è proposto solo contro l’agente ma riguarda la pretesa tributaria, è quest’ultimo che deve chiamare in causa l’ufficio competente. Se sono convenuti sia ufficio sia agente ma i vizi riguardano solo quest’ultimo, l’ufficio si limita a eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva. Se invece vengono dedotti sia vizi della riscossione sia questioni attinenti al potere impositivo, l’ufficio predispone controdeduzioni sui propri atti.

Termini per la chiamata in causa

La chiamata di terzo nel processo tributario può essere effettuata dal resistente con l’atto di costituzione in giudizio, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

Competenza territoriale delle commissioni tributarie

Quando si contestano solo vizi della pretesa erariale e il ricorso è rivolto all’ufficio che ha formato il ruolo, la competenza va determinata con riferimento alla sede dell’ufficio impositore, non a quella dell’agente della riscossione. Se invece si impugnano solo vizi relativi all’emissione o notificazione della cartella di pagamento, la competenza appartiene alla commissione nella cui circoscrizione ha sede l’agente della riscossione.

Ipoteca e fermo amministrativo

Per l’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca ex articolo 77 DPR n. 602/1973 e del fermo di beni mobili registrati ex articolo 86 del medesimo decreto, la circolare richiama le stesse regole sopra indicate: l’ufficio deve eccepire il difetto di legittimazione passiva quando non siano dedotti vizi che incidono sulla debenza del credito posto in riscossione.

Vigilanza delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali devono vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni operative e i principi interpretativi indicati nella circolare.

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