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Circolare

Circolare n. 48 del 10/07/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina del credito d’imposta introdotto dalla legge finanziaria 2008 per i datori di lavoro che aumentano l’occupazione a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate di alcune regioni del Mezzogiorno e di Abruzzo e Molise. Vengono chiariti soggetti beneficiari, settori e territori ammessi, requisiti dei lavoratori, modalità di calcolo del credito, massimali di aiuto, divieti di cumulo, cause di decadenza, procedure di richiesta, obbligo di dichiarazione "deggendorf", modalità di utilizzo in compensazione e regole per i controlli e il recupero.

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate

Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione nelle aree svantaggiate

La circolare illustra in modo organico la disciplina del credito d’imposta previsto dall’articolo 2, commi 539-548, della legge finanziaria 2008 per i datori di lavoro che incrementano l’occupazione a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate di alcune regioni del Mezzogiorno e di Abruzzo e Molise. La misura opera come aiuto di Stato e deve quindi essere applicata nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 e delle connesse regole sugli aiuti regionali, sui massimali, sul cumulo e sulle cause di decadenza.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro che, nel 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. La circolare chiarisce che, nell’accezione di datore di lavoro, rientrano non solo imprese e professionisti, ma in generale tutti i soggetti che rivestono tale qualifica secondo la normativa lavoristica. Sono quindi ricompresi, tra gli altri:

  • esercenti arti e professioni;
  • imprenditori agricoli e commerciali;
  • società di persone e soggetti equiparati;
  • società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici;
  • enti commerciali e non commerciali, pubblici o privati;
  • soggetti non residenti per le stabili organizzazioni in Italia;
  • condomini;
  • altri datori di lavoro non sostituti d’imposta, come persone fisiche che assumono dipendenti pur non esercitando attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Restano esclusi i soggetti di cui all’articolo 74 del TUIR, ossia organi e amministrazioni dello Stato, province, comuni e altri enti ivi indicati. La circolare segnala inoltre che, per i contribuenti minimi, l’assunzione di dipendenti incide sul regime fiscale secondo la disciplina specifica di tale regime.

Settori esclusi e caso del trasporto

Il regolamento (CE) n. 2204/2002 si applica in via generale a tutti i settori, ma esclude costruzione navale, industria carboniera e trasporti. Per il settore trasporti, la circolare precisa tuttavia che l’esclusione riguarda gli aiuti alla creazione di posti di lavoro di cui all’articolo 4 del regolamento, non anche quelli per l’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili di cui all’articolo 5. Ne consegue che, nel settore trasporti, il credito può essere fruito per assunzioni di portatori di handicap e di lavoratrici svantaggiate.

Aree territoriali ammesse

Il credito spetta per assunzioni effettuate presso uffici, stabilimenti o sedi ubicati nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammesse alle deroghe dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE, come definite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

La circolare distingue le diverse situazioni territoriali:

  • Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: intero territorio regionale ammesso alla deroga di cui alla lettera a);
  • Sardegna: ammissibilità limitata alle aree individuate dalla Carta degli aiuti, talvolta a livello comunale o di zone di censimento;
  • Abruzzo e Molise: aree ammesse ai sensi della lettera c), anch’esse individuate dalla Carta a livello comunale o sub-comunale; alcune aree sono soggette a phasing-out e quindi ammesse solo fino al 31 dicembre 2008.

Ai fini del requisito territoriale rileva il luogo di impiego del lavoratore, non la sede legale del datore di lavoro.

Requisiti dei lavoratori e altre condizioni di accesso

L’agevolazione è subordinata a specifici requisiti soggettivi dei lavoratori assunti. In linea generale, i lavoratori devono non aver mai lavorato prima oppure aver perso, o essere in procinto di perdere, l’impiego precedente. Questi requisiti derivano dal regolamento comunitario e si applicano ai nuovi posti creati.

La circolare precisa però che il requisito non è richiesto per:

  • lavoratori portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992;
  • lavoratrici donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002.

Non è agevolabile la semplice conversione di un contratto a tempo determinato, anche se formativo, in contratto a tempo indeterminato.

Sono inoltre richieste ulteriori condizioni:

  • rispetto delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche per le unità che non danno diritto al credito;
  • rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • assenza di riduzioni della base occupazionale nel periodo 1° novembre 2007 - 31 dicembre 2007, salvo i casi espressamente esclusi, come pensionamento, dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, decesso o grave malattia.

La circolare spiega che questa ultima previsione ha una finalità antielusiva: evitare riduzioni fittizie dell’organico effettuate per creare artificialmente il diritto al credito.

Nei casi di subentro nella gestione di un servizio pubblico, il credito spetta solo per i lavoratori assunti in più rispetto a quelli dell’impresa sostituita.

Calcolo dell’incremento occupazionale

Il credito spetta solo se l’assunzione determina un incremento netto della base occupazionale a tempo indeterminato rispetto alla media dei lavoratori mediamente occupati nel 2007 nelle medesime aree. Il calcolo va svolto non solo con riferimento al singolo stabilimento, ufficio o sede in cui opera il lavoratore neo-assunto, ma anche rispetto all’insieme delle sedi ubicate nelle aree svantaggiate e all’organico complessivo del datore di lavoro.

La circolare evidenzia che l’incremento nello stabilimento o nella sede agevolata può essere considerato solo nei limiti dell’incremento complessivo dell’impresa e di quello relativo alle aree svantaggiate, così da evitare compensazioni con decrementi intervenuti altrove nel gruppo o nelle altre attività del medesimo soggetto.

Sono quindi rilevanti:

  • l’incremento nello specifico stabilimento/ufficio/sede in area svantaggiata;
  • l’incremento complessivo nelle aree svantaggiate;
  • l’incremento complessivo dell’impresa ovunque ubicata.

Per i soggetti che svolgono più attività in qualità di datori di lavoro, i decrementi in altre attività vanno sottratti. Per le società controllate, collegate o comunque facenti capo allo stesso soggetto, l’incremento va considerato al netto dei decrementi intervenuti nel gruppo.

Per i soggetti divenuti datori di lavoro dal 1° gennaio 2008, ogni assunzione a tempo indeterminato costituisce incremento, fermo restando il rispetto delle altre condizioni.

I lavoratori part-time si computano in proporzione all’orario rispetto al contratto nazionale. I soci lavoratori delle società cooperative sono equiparati ai dipendenti, con conseguente rilevanza dell’aumento del loro numero ai fini dell’agevolazione.

Misura del credito e determinazione mensile

La misura unitaria del beneficio è pari a:

  • 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese;
  • 416 euro per ciascuna lavoratrice che rientri nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dal regolamento comunitario.

Il credito spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero medio dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007. La rilevazione avviene al termine di ciascun mese e l’assunzione effettuata entro la fine del mese produce diritto al credito, senza proporzionamento ai giorni di presenza.

Per i part-time il credito è riconosciuto in misura proporzionale alle ore prestate rispetto all’orario del contratto nazionale.

La circolare riporta vari esempi applicativi, ma il criterio sostanziale è sempre lo stesso: il credito mensile si ottiene moltiplicando la misura unitaria per il numero di unità lavorative effettivamente agevolabili, determinate come minore tra incremento occupazionale realizzato e numero dei neo-assunti che possiedono i requisiti.

Massimali di intensità di aiuto

Il credito deve rispettare i massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti regionali e dal regolamento (CE) n. 2204/2002.

Per gli aiuti alla generalità dei lavoratori, la circolare riepiloga i massimali per area e dimensione aziendale:

  • Calabria: 40% grandi imprese, 50% medie, 60% piccole;
  • Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata: 30% grandi, 40% medie, 50% piccole;
  • Abruzzo e Molise: 15% grandi, 25% medie, 35% piccole;
  • Sardegna: 25% grandi, 35% medie, 45% piccole;
  • Abruzzo-Molise phasing-out: 10% grandi, 20% medie, 30% piccole.

La dimensione aziendale va determinata secondo la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005.

Per il calcolo del massimale, occorre determinare i costi salariali dei nuovi dipendenti agevolabili per due anni e applicare la percentuale corrispondente. Il massimale così ottenuto rappresenta il limite di maturazione del credito per l’intero periodo di validità 2008-2010.

Per i lavoratori svantaggiati e disabili, la circolare richiama il diverso parametro previsto dall’articolo 5 del regolamento:

  • 50% dei costi salariali annui per i lavoratori svantaggiati;
  • 60% per i lavoratori disabili.

La circolare aggiunge che, se più favorevole, il datore può applicare le regole previste per i lavoratori generici, ma in tal caso deve tener conto anche delle norme sul cumulo.

Cumulo con altri aiuti

Il credito non è cumulabile con altri aiuti di Stato o misure comunitarie riferiti agli stessi costi salariali se il cumulo conduce a un’intensità di aiuto superiore ai limiti consentiti. È vietato anche il cumulo con altri aiuti a finalità regionale sotto forma di aiuti all’occupazione legati all’investimento, quando l’aiuto all’investimento è calcolato sui costi di investimento materiali e immateriali.

Per gli aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e disabili, il regolamento consente il cumulo con altri aiuti o misure comunitarie sugli stessi costi, purché l’intensità lorda complessiva non superi il 100% dei costi salariali per il periodo considerato.

La circolare precisa che il divieto opera anche rispetto agli aiuti de minimis se, sommati al credito, si superano i massimali. Restano invece fuori dal divieto le misure fiscali di carattere generale, come la deduzione IRAP.

L’eventuale cumulo illegittimo comporta recupero dell’aiuto e sanzioni.

Cause di decadenza

La disciplina individua tre grandi ipotesi di decadenza.

In primo luogo, il datore decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, compresi i contratti a contenuto formativo, risulta inferiore o pari alla media occupazionale del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007. La verifica opera anno per anno e, se negativa, la decadenza produce effetti dall’anno successivo a quello di rilevazione. Il credito già maturato e non ancora utilizzato resta però fruibile.

In secondo luogo, si decade se i posti di lavoro creati non sono conservati per almeno tre anni, ovvero per due anni nel caso delle piccole e medie imprese.

In terzo luogo, la decadenza consegue all’accertamento definitivo di:

  • violazioni non formali della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, con sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro;
  • violazioni non formali della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, con sanzioni non inferiori a 5.000 euro;
  • provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale.

In queste ultime ipotesi, la decadenza comporta non solo il blocco del credito non ancora utilizzato, ma anche il recupero di quanto già fruito, con sanzioni e interessi.

Procedura di accesso e gestione delle risorse

Per accedere al beneficio, il datore di lavoro deve presentare in via telematica un’istanza al Centro Operativo di Pescara, usando il modello IAL approvato dall’Agenzia delle entrate. L’istanza può essere trasmessa a partire dalle ore 10 del 15 luglio 2008 e comunque non oltre il 31 gennaio 2009.

Per le assunzioni agevolabili effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2008 è prevista un’unica istanza da inviare a partire dal 15 luglio 2008; per le assunzioni successive al 1° luglio 2008 che producono ulteriori incrementi occupazionali, vanno presentate istanze ulteriori.

L’Agenzia esamina le domande in ordine cronologico e, entro 30 giorni, comunica telematicamente l’accoglimento o il diniego, entro i limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno. Con apposito provvedimento viene comunicato l’eventuale esaurimento dei fondi.

L’accoglimento dell’istanza comporta la prenotazione dell’ammontare complessivo del credito spettante per il triennio, e consente di utilizzare in compensazione il credito che matura mensilmente nell’anno di presentazione dell’istanza.

Per gli anni 2009 e 2010, i soggetti ammessi devono presentare tra il 1° febbraio e il 31 marzo una comunicazione attestante:

  • il mantenimento delle condizioni occupazionali richieste;
  • l’eventuale minor credito spettante rispetto all’anno precedente o a quello in corso.

Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal beneficio. Chi non ha ottenuto l’accoglimento per esaurimento fondi può presentare una nuova istanza dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, per un importo non superiore a quello dell’istanza originaria.

Dichiarazione "deggendorf"

Prima di inviare l’istanza IAL, il soggetto interessato deve trasmettere telematicamente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato, attestando di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea. La dichiarazione va resa con il modello approvato dall’Agenzia delle entrate; non va ripresentata se già acquisita per altri aiuti di Stato.

Utilizzo del credito e rilevanza fiscale

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, a partire dal giorno successivo alla comunicazione telematica di accoglimento dell’istanza. In ciascun anno l’importo compensabile non può superare 250.000 euro.

La fruizione è subordinata al possesso del DURC, in quanto il credito è qualificato come beneficio normativo e contributivo in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sotto il profilo fiscale, il credito:

  • non concorre alla formazione del reddito;
  • non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
  • non rileva per il calcolo della quota di interessi passivi deducibile ex articolo 61 TUIR;
  • non rileva per la deduzione di spese e altri componenti negativi ai sensi dell’articolo 109, comma 5, TUIR.

Ai fini del controllo, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è concesso.

Controlli e recupero

L’Agenzia delle entrate controlla la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, dal decreto attuativo e dal regolamento comunitario, nonché l’eventuale verificarsi di cause di decadenza, l’esatto ammontare del credito spettante e quello effettivamente utilizzato in compensazione.

Se accerta un’indebita fruizione, anche parziale, procede al recupero dell’importo con interessi e sanzioni. Il recupero avviene tramite atto motivato notificato al contribuente e, in caso di mancato pagamento, mediante riscossione coattiva secondo le regole ordinarie. Gli atti di recupero sono impugnabili davanti alla Commissione tributaria provinciale; la cartella di pagamento, in caso di riscossione coattiva, è impugnabile solo per vizi propri.

Punti principali

Ambito dell’agevolazione e natura dell’aiuto

Il credito d’imposta è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2008 nelle aree svantaggiate di Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. La misura, a differenza del previgente incentivo generale, è qualificata come aiuto di Stato e deve rispettare il regolamento (CE) n. 2204/2002, senza necessità di previa autorizzazione della Commissione europea.

Beneficiari e settori ammessi

Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i datori di lavoro che incrementano nel 2008 i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, inclusi imprenditori, professionisti, società, enti, non residenti con stabile organizzazione, condomini e altri datori di lavoro non sostituti d’imposta. Sono esclusi gli enti di cui all’art. 74 TUIR. Il regolamento esclude in linea generale costruzione navale, industria carboniera e trasporti; per quest’ultimo settore resta però possibile l’agevolazione per l’assunzione di lavoratori disabili e di lavoratrici svantaggiate.

Aree territoriali ammesse

L’agevolazione spetta per uffici, stabilimenti o sedi ubicati nelle aree ammesse dalla Carta degli aiuti 2007-2013. Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia sono ammesse per l’intero territorio; Sardegna, Abruzzo e Molise solo per le aree specificate nella Carta, talvolta a livello comunale o di zone di censimento. Per Abruzzo e Molise alcune aree risultano ammesse solo fino al 31 dicembre 2008 per effetto del phasing-out. Conta il luogo di impiego del lavoratore, non la sede legale del datore.

Requisiti dei lavoratori e condizioni di ammissibilità

Per i nuovi posti di lavoro, i lavoratori assunti devono non aver mai lavorato prima oppure aver perso o essere in procinto di perdere l’impiego; tali requisiti non valgono per lavoratori disabili e per lavoratrici svantaggiate. Sono agevolabili i portatori di handicap ex legge n. 104/1992 e le donne che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato del regolamento (CE) n. 2204/2002. Non è agevolabile la mera conversione di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Occorre inoltre il rispetto dei contratti collettivi, della normativa sulla salute e sicurezza e il divieto di riduzione della base occupazionale nel periodo 1° novembre 2007 - 31 dicembre 2007, salvo ipotesi come pensionamento, dimissioni volontarie, licenziamento per giusta causa, decesso o grave malattia.

Determinazione dell’incremento occupazionale

Il credito spetta solo se l’assunzione genera un incremento netto della base occupazionale a tempo indeterminato rispetto alla media 2007, sia nello specifico stabilimento/ufficio/sede, sia nell’insieme delle aree svantaggiate, sia complessivamente. Per i soggetti che operano in più attività o in società controllate/collegate, gli incrementi vanno considerati al netto dei decrementi intervenuti nelle altre attività o società del gruppo. Per i nuovi datori di lavoro dal 1° gennaio 2008, ogni assunzione a tempo indeterminato costituisce incremento. I part-time si computano in proporzione all’orario e i soci lavoratori delle cooperative sono equiparati ai dipendenti.

Misura del credito e calcolo mensile

Il credito è pari a 333 euro per ciascun lavoratore e per ciascun mese, elevati a 416 euro per le lavoratrici svantaggiate. La misura si determina mensilmente confrontando i dipendenti a tempo indeterminato presenti a fine mese con la media dei dipendenti occupati nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2007. Il diritto matura anche se l’assunzione avviene entro fine mese, senza proporzionamento ai giorni di presenza; per i part-time il credito è proporzionale alle ore lavorate.

Limiti di intensità di aiuto e massimali

L’agevolazione deve rispettare i massimali della Carta degli aiuti regionali e del regolamento (CE) n. 2204/2002. Per i lavoratori generici il limite dipende da area e dimensione d’impresa: ad esempio Calabria 40/50/60%, Campania, Puglia, Sicilia e Basilicata 30/40/50%, Abruzzo e Molise 15/25/35%, Sardegna 25/35/45%, Abruzzo-Molise phasing-out 10/20/30%. Per i lavoratori svantaggiati il massimale è il 50% dei costi salariali annui; per i disabili il 60%, indipendentemente da area e dimensione. Il credito cessa di maturare quando il plafond viene raggiunto.

Divieto di cumulo con altri aiuti

Il credito non è cumulabile con altri aiuti di Stato o misure comunitarie riferiti agli stessi costi salariali se il cumulo supera l’intensità massima consentita. Per i lavoratori svantaggiati e disabili il cumulo è possibile solo fino al 100% dei costi salariali per il periodo di occupazione considerato. Sono escluse dal divieto le misure fiscali di carattere generale, come la deduzione IRAP.

Cause di decadenza

La decadenza interviene se su base annuale la forza lavoro complessiva, compresi i contratti a tempo determinato e formativi, risulta pari o inferiore alla media 2007; in tal caso la decadenza opera dall’anno successivo. Si decade anche se i posti non sono conservati per almeno tre anni, o due per le PMI, oppure in presenza di violazioni non formali fiscali, contributive o in materia di sicurezza con sanzioni non inferiori a 5.000 euro, o di provvedimenti definitivi per condotta antisindacale. In questi casi è previsto il recupero del credito già fruito, con sanzioni e interessi.

Procedura di accesso e comunicazioni annuali

L’istanza va presentata telematicamente al Centro Operativo di Pescara tramite il modello IAL, dal primo giorno del mese successivo all’incremento occupazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2009; la procedura telematica è stata attivata dal 15 luglio 2008. Le istanze sono esaminate in ordine cronologico e l’Agenzia comunica l’accoglimento o il diniego entro 30 giorni, nei limiti delle risorse disponibili. Per gli anni 2009 e 2010 i soggetti ammessi devono trasmettere tra il 1° febbraio e il 31 marzo una comunicazione sul mantenimento dei requisiti e sull’eventuale minor credito; l’omissione comporta decadenza. Se la prima istanza è stata respinta per esaurimento fondi, è possibile presentare una nuova istanza dal 1° al 20 aprile di ciascun anno successivo.

Impegno "deggendorf"

Per fruire del credito è necessario presentare, prima dell’istanza IAL, la dichiarazione sostitutiva attestante di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non restituito aiuti illegali o incompatibili individuati dalla Commissione europea. La dichiarazione va trasmessa telematicamente secondo il modello approvato dall’Agenzia delle entrate; non va ripresentata se già acquisita per altri aiuti di Stato.

Utilizzo in compensazione e rilevanza fiscale

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal giorno successivo alla comunicazione telematica di accoglimento dell’istanza. In ciascun anno non può superare il limite di compensazione di 250.000 euro. La fruizione è subordinata al possesso del DURC. Il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base IRAP, e non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative. Deve inoltre essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di concessione.

Controlli, recupero e impugnazioni

L’Agenzia verifica la sussistenza dei requisiti, il rispetto delle cause di decadenza, l’esatto importo spettante e quello effettivamente compensato. In caso di fruizione indebita, anche parziale, procede al recupero dell’importo con interessi e sanzioni, secondo le regole del recupero dei crediti d’imposta. Gli atti di recupero sono impugnabili dinanzi alla Commissione tributaria provinciale; in caso di riscossione coattiva, la cartella è impugnabile solo per vizi propri.

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