Cassazione Penale, Sentenza n. 06788/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta per suo conto, perché la richiesta era stata trasmessa via PEC ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'elenco previsto dal decreto del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA). In Cassazione si deduceva che l'indirizzo utilizzato fosse comunque istituzionale e riferibile allo stesso ufficio giudiziario, per cui l'invio avrebbe costituito al più una irregolarità e non l'inammissibilità dell'atto, atteso che l'atto aveva raggiunto lo scopo.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: 1) la proposizione di un ricorso per cassazione diretto ("per saltum") contro l'ordinanza cautelare resa avverso la misura cautelare consuma il mezzo di gravame e rende geneticamente inammissibile la richiesta di riesame ai sensi dell'art. 311, comma 2, ultimo periodo, c.p.p.; nel caso concreto lo stesso difensore aveva già proposto ricorso per cassazione diretto contro la ordinanza di custodia cautelare; 2) sul punto delle modalità di deposito la corte osserva che, secondo le Sezioni unite, l'impugnazione trasmessa a PEC non compresa nell'elenco DGSIA è inammissibile, salvo il caso in cui sia stata contestualmente inviata anche ad un indirizzo incluso nell'elenco e pervenga entro il termine di deposito; nel caso specifico non era dato dimostrare l'invio concorrente ad un indirizzo incluso nell'elenco (quale depositoattipenali.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it), per cui l'istanza era comunque inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 87-bis
Disciplina le modalità di trasmissione telematica delle impugnazioni civili/penali e prevede l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad una PEC non compresa nell'elenco DGSIA, salvo il caso di invio concorrente al PEC incluso nell'elenco e tempestivo arrivo di quest'ultimo.
codice di procedura penale, art. 311 comma 2
Stabilisce che la proposizione del ricorso diretto per cassazione contro ordinanze che dispongono misure coercitive rende inammissibile la richiesta di riesame; il ricorso per cassazione "consuma" il mezzo di gravame.
codice di procedura penale, art. 309
Regola la procedura e i termini per la richiesta di riesame contro misure cautelari; citato per gli aspetti di regolarità e tempestività del deposito dell'istanza.
codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, se in colpa nella redazione dei motivi, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Decreto del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del 9 novembre 2020 (elenco indirizzi PEC)
depositoattipenali.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it
Fornisce l'elenco ufficiale degli indirizzi PEC cui devono essere inviati gli atti di impugnazione; l'invio a un indirizzo non incluso nell'elenco non soddisfa il requisito formale, salvo l'ipotesi di invio concorrente all'indirizzo compreso nell'elenco.
Sentenza Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 11 dicembre 2025
Ha chiarito che, nel sistema dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022, l'impugnazione inviata a PEC non compresa nell'elenco DGSIA è inammissibile, salvo che sia stata altresì inoltrata all'indirizzo incluso nell'elenco e pervenuta nei termini; il rischio dell'inammissibilità resta a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso diretto per cassazione contro un'ordinanza che dispone una misura coercitiva rende inammissibile una successiva o concorrente richiesta di riesame: scegliere il ricorso per cassazione "consuma" il mezzo di impugnazione.
- Per le impugnazioni trasmesse via PEC ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n.150/2022 è fondamentale inviare l'atto agli indirizzi inclusi nell'elenco DGSIA; l'invio a PEC diverse, anche se riferibili allo stesso ufficio, espone al rischio di inammissibilità.
- Se si usa una PEC non inclusa nell'elenco, l'unico attenuante è l'invio contemporaneo e dimostrabile anche al PEC ufficiale incluso nell'elenco e la tempestiva pervenienza di quest'ultimo; il onere della prova della tempestività grava sul ricorrente.
- L'irregolarità nella modalità di deposito può avere conseguenze severe (inammissibilità, spese processuali e sanzione alla Cassa delle ammende) se il giudice ritiene che il ricorrente sia in colpa.
- Prassi consigliata: prima di depositare telematicamente un atto, verificare l'elenco DGSIA degli indirizzi PEC competenti; in caso di dubbio inviare sempre all'indirizzo ufficiale indicato e conservare prova elettronica dell'invio e della ricezione.
- Strategia processuale: valutare attentamente la scelta tra istanza di riesame e ricorso diretto per cassazione, tenendo conto che il ricorso diretto può precludere il riesame e determinare effetti processuali immediati.
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