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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23918/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 18/04/2016 (irrevocabile il 13/09/2016), motivata dal mancato svolgimento del lavoro di pubblica utilità cui era subordinata la sospensione. Il ricorrente deduceva di non essere stato posto nelle condizioni di eseguire il lavoro perché non era stato adeguatamente notiziato dell'avvio dell'esecuzione da parte del P.M., che sarebbe l'organo tenuto alla notificazione dell'ordine di esecuzione; inoltre denunciava l'assenza di prova della comunicazione e l'omesso esame, da parte del giudice dell'esecuzione, della documentazione difensiva attestante la disponibilità di un ente per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non documenta l'avvio dell'attività esecutiva da parte del P.M. responsabile né la regolare notificazione dell'ordine di esecuzione, come previsto dall'art. 655 c.p.p. Ha richiamato l'art. 656, comma 8-bis, c.p.p., che consente al P.M. di assumere informazioni e rinnovare la notifica qualora risulti probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso. Dalla istruttoria emergeva soltanto una nota del P.M. del 20/10/2016 e un sollecito del 03/03/2021, senza prova di riscontro; la difesa ha prodotto successiva dichiarazione di disponibilità di un ente del 04/06/2021. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Avellino per nuovo giudizio alla luce delle considerazioni svolte.

Norme richiamate

  • art. 655 cod. proc. pen.

    comma 5: l'organo che cura l'esecuzione dei provvedimenti di condanna è il Pubblico Ministero; obbligo di notificare l'ordine di esecuzione della condanna a pena detentiva ex art. 656 e i provvedimenti afferenti l'esecuzione della pena in generale

    Il P.M. è responsabile dell'avvio dell'esecuzione e della notificazione dell'ordine di esecuzione; la mancata prova dell'esecuzione/ notifica può impedire la revoca del beneficio per inadempimento del condannato.

  • art. 656, comma 8-bis cod. proc. pen.

    quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica

    Se sussiste il dubbio che il condannato non abbia ricevuto l'avviso, il P.M. deve attivarsi per raccogliere informazioni (anche tramite il difensore) e può procedere alla rinnovazione della notifica prima di adottare provvedimenti sfavorevoli come la revoca della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • Prima di revocare la sospensione condizionale per mancato svolgimento di lavoro di pubblica utilità, il giudice dell'esecuzione deve verificare che il P.M. abbia effettivamente avviato l'esecuzione e notificato l'ordine di esecuzione al condannato.
  • La responsabilità primaria della notificazione e dell'impulso esecutivo è del Pubblico Ministero: la mancanza di prova di tali attività può rendere illegittima la revoca del beneficio.
  • Se emerge il possibile difetto di conoscenza dell'avviso da parte del condannato, il P.M. è tenuto ad assumere informazioni (anche dal difensore) e, se necessario, a rinnovare la notifica prima di procedere a sanzioni esecutive.
  • Il condannato è comunque tenuto a dare prova di attiva disponibilità a eseguire l'obbligo (es. attestazioni dell'ente che ospita), e la difesa deve produrre tempestivamente documentazione che dimostri la possibilità di eseguire il lavoro di pubblica utilità.
  • In presenza di documentazione difensiva che attesta la disponibilità di un ente e di carenze nell'azione esecutiva del P.M., il rimedio processuale è l'annullamento dell'ordinanza di revoca e il rinvio per nuovo esame, con istruttoria sulle comunicazioni e sulle notifiche.

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