Sentenza n. 122/2026 - Milano, Sezione 2
DOMANDA DI ACCERTAMENTO NULLITA' EX ART. 31 co. 4 c.p.ac.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di diniego della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale per i ratei bimestrali maturati e maturandi dal 1° gennaio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 31, comma 4, e dell'art. 114 c.p.a. per ottenere la declaratoria di nullità, per violazione o elusione del giudicato, dell'atto con cui il Ministero della Salute ha negato l'applicazione, anche per il futuro, del criterio di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale stabilito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, resa in sede di rinvio. Tale sentenza aveva accertato l'obbligo del Ministero di rivalutare l'indennità per gli anni successivi al 2006 e aveva condannato l'amministrazione all'erogazione delle rivalutazioni per gli anni a venire secondo il medesimo criterio. Il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale al giudicato, corrispondendo gli importi maturati sino al 31 dicembre 2024, ma aveva negato la rivalutazione dei ratei successivi, sostenendo che il criterio imposto dal giudicato fosse erroneo, contrario alla normativa e lesivo della parità di trattamento rispetto agli altri beneficiari dell'indennizzo ex legge n. 210/1992. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione delle penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, l'atto ministeriale di diniego della rivalutazione per i ratei maturati e maturandi dal 1° gennaio 2025, ravvisando una violazione o elusione del giudicato. Il Collegio ha distinto la mera inerzia dall'adozione di un nuovo atto formalmente autonomo ma sostanzialmente incompatibile con il contenuto precettivo della sentenza civile. Il Ministero, nell'eseguire il giudicato, non poteva rimettere in discussione il rapporto già definito dal giudice ordinario, né esercitare una discrezionalità idonea ad alterare il criterio di calcolo stabilito in via definitiva. Le contestazioni ministeriali sull'erroneità del calcolo, sull'indebito arricchimento e sulla parità di trattamento avrebbero dovuto essere dedotte nella fase di cognizione e non potevano giustificare il rifiuto dell'esecuzione. La sentenza civile estendeva espressamente l'obbligo alle rivalutazioni degli anni a venire, sicché non era fondata neppure la tesi secondo cui il giudicato non avrebbe potuto produrre effetti sui rapporti futuri. La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta allo stato, per mancanza dei relativi presupposti, con riserva di eventuale applicazione su istanza del ricorrente in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, c.p.a.
Prevede la domanda di accertamento della nullità dell'atto amministrativo, inclusa quella derivante da violazione o elusione del giudicato.
art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti per applicarla.
art. 21-septies l. 241/1990
violazione o elusione del giudicato
La violazione o elusione del giudicato determina la nullità del provvedimento amministrativo; il vizio ricorre quando l'amministrazione adotta un nuovo atto che, pur formalmente diverso, contraddice o vanifica il contenuto precettivo della decisione definitiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'amministrazione che deve dare esecuzione a un giudicato non può rimettere in discussione il rapporto sostanziale definito dal giudice, né esercitare una discrezionalità idonea ad alterare il contenuto o la portata precettiva della decisione, anche quando invochi ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà finanziarie, parità di trattamento o asseriti errori nel criterio di calcolo.
- Sussiste violazione o elusione del giudicato, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, quando l'amministrazione adotta un nuovo atto di diniego che, anziché limitarsi a non eseguire la sentenza, contraddice consapevolmente una specifica statuizione contenuta nel giudicato e ne vanifica gli effetti.
- Le contestazioni relative all'erroneità del criterio decisorio, alla sua conformità alla normativa o ai suoi effetti sulla parità di trattamento devono essere fatte valere nella fase di cognizione; non possono essere riproposte dall'amministrazione nella fase di esecuzione per sottrarsi all'obbligo di conformarsi al giudicato.
- Quando il giudicato stabilisce espressamente l'obbligo di erogare una prestazione secondo un determinato criterio anche per gli anni a venire, l'amministrazione è vincolata a tale statuizione anche con riferimento ai ratei futuri del rapporto di durata.
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