Cassazione Civile, Ordinanza n. 18057/2023 del 23/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni giudiziali civili rese in favore dell'azienda sanitaria locale. L'ente ha proposto opposizione al decreto; il tribunale, con ordinanza collegiale, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l'opponente al pagamento di euro 222.300,00, detratto l'acconto ricevuto, oltre spese e accessori. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso tale ordinanza. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo. La Corte, preso atto della transazione, ha ritenuto che la sopravvenuta definizione bonaria rendesse non più decidibile il ricorso nel merito, con caducazione dell'efficacia della sentenza impugnata. È stata inoltre richiamata la regola secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o per la ordinaria inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per effetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, con conseguente venir meno dell'efficacia della decisione impugnata. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, perché la definizione conciliativa ha reso superflua la decisione. È stato escluso altresì il raddoppio del contributo unificato, perché la chiusura del processo è avvenuta per cessazione della materia del contendere e non per rigetto o ordinaria inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 382 c.p.c.
richiamato insieme agli artt. 383 e 384 c.p.c. per escludere che la sopravvenuta transazione fosse riconducibile alle tipologie decisorie ivi previste
art. 383 c.p.c.
richiamato per affermare che la cessazione della materia del contendere non rientra nelle decisioni tipizzate da questa norma
art. 384 c.p.c.
richiamato per escludere l'applicabilità delle decisioni di cassazione previste da questa disposizione nel caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo in caso di integrale conferma della statuizione impugnata o di ordinaria inammissibilità del ricorso, non quando il giudizio si chiude per cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicabile nella specie
Cass., SU, n. 8980 dell'11 aprile 2018
richiamata per affermare che la transazione sopravvenuta comporta cessazione della materia del contendere e non inammissibilità sopravvenuta per disinteresse delle parti
Cass., Sez. 3, n. 3542 del 10 febbraio 2017
richiamata per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere, poiché tale evento travolge le pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, le parti raggiungono una transazione che definisce integralmente la controversia, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e non decidere sui motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accordo tra le parti comporta la caducazione dell'efficacia della decisione impugnata, senza che la situazione possa essere qualificata come inammissibilità sopravvenuta per disinteresse delle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo di cassazione si estingue per cessazione della materia del contendere, poiché la sanzione è prevista solo per il rigetto o per l'ordinaria inammissibilità del ricorso.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, le spese di lite possono essere compensate integralmente se vi è accordo concorde delle parti.
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