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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - della nota Prot. n. 236 dd. 24/03/2025 dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana; - del nulla osta negativo trasmesso a mezzo PEC in data 22/03/2025 dalla Questura di Trieste all'Ambasciata d'Italia a Lubiana, con cui veniva comunicata l'esistenza di motivi ostativi al rilascio dei documenti "ai sensi dell'art. 3, lettera "d", della Legge italiana n. 1185/1967"; - di tutti gli atti comunque connessi ivi incluse le comunicazioni della Questura di Trieste dd. 16/4/2025 e 15/05/2025; e per l'accertamento del diritto del sig. -OMISSIS- ad ottenere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio nonché il passaporto, non sussistendo motivi ostativi di cui all'art. 3, lettera d), l. 1185/2025; nonché per la condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d'Italia a Lubiana - ex art. 34, comma I, lettera c), c.p.a. - all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e dunque all'emissione del provvedimento di rilascio dei documenti richiesti;

Giustizia amministrativa202500269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana al rilascio del primo passaporto e della carta d'identità elettronica, fondato sul nulla osta negativo della Questura di Trieste per la presenza di motivi ostativi ai sensi dell'art. 3, lett. d), l. 1185/1967

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente, riconosciuto cittadino italiano con sentenza del Tribunale ordinario di Roma e successivamente iscritto all'AIRE, ha impugnato il diniego dell'Ambasciata d'Italia a Lubiana al rilascio del primo passaporto e della carta d'identità elettronica, nonché il presupposto nulla osta negativo della Questura di Trieste e gli atti connessi. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 3, 16 e 97 Cost., degli artt. 1, 3 e 8 della l. 1185/1967, dell'art. 3 del r.d. 773/1931, del d.P.R. 649/1974 e dell'art. 3 l. 241/1990, oltre all'eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto e carenza dei presupposti. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto al rilascio dei documenti e la condanna dell'Amministrazione all'adozione delle misure necessarie. Le amministrazioni resistenti hanno contestato nel merito le censure. L'Ambasciata ha sostenuto che il diniego fosse atto obbligatorio e vincolato in presenza della comunicazione della Questura; la Questura ha eccepito, tra l'altro, l'assenza di lesività della propria comunicazione e l'incompetenza territoriale del TAR adito, prospettando la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.

La decisione

Il TAR ha escluso il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando l'art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a., che attribuisce alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie sui provvedimenti in materia di passaporti. Ha tuttavia dichiarato il proprio difetto di competenza territoriale. In base agli artt. 5, comma 1, lett. b), 6, comma 1, lett. b), e 7 l. 1185/1967, il passaporto richiesto all'estero è rilasciato dall'ufficio consolare competente per la circoscrizione di residenza del richiedente; nel caso concreto, il procedimento è stato definito dall'Ambasciata d'Italia a Lubiana, autorità statale avente sede all'estero e munita della competenza al rilascio del documento. Il diniego della Questura di Trieste è stato qualificato come atto endoprocedimentale, pur vincolante in concreto per l'esito del procedimento, mentre l'atto direttamente lesivo è il diniego dell'Ambasciata. Poiché tale atto è statale e i suoi effetti travalicano il territorio regionale, il giudice competente è stato individuato nel TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a. Il processo può essere riassunto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese è stata rimessa al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a.

    sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (...) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passaporti

    Le controversie relative ai provvedimenti in materia di passaporti appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 5, comma 1, lett. b), l. 1185/1967

    Il passaporto è rilasciato (...) dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega: (...) all'estero: dagli uffici consolari come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

    All'estero il passaporto è rilasciato dagli uffici consolari operanti per delega del Ministro degli affari esteri.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 1185/1967

    alle rappresentanze diplomatiche e consolari

    Le domande di passaporto presentate all'estero devono essere rivolte alle rappresentanze diplomatiche o consolari.

  • art. 7 l. 1185/1967

    l'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente

    La competenza amministrativa al rilascio del passaporto appartiene all'ufficio o alla rappresentanza estera competente per il luogo di residenza del richiedente.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    Per gli atti statali i cui effetti diretti non sono limitati territorialmente, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio, sede di Roma.

  • art. 15, commi 1 e 4, c.p.a.

    Il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di competenza fino alla decisione di primo grado, indicando il giudice competente; il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia.

  • art. 3, lett. d), l. 1185/1967

    La disposizione è stata indicata dall'Amministrazione quale base del motivo ostativo al rilascio dei documenti, ma l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto provvedimenti in materia di passaporti rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. u), c.p.a.; ciò vale anche quando sia contestata la presenza di un motivo ostativo comunicato da un'autorità di pubblica sicurezza.
  • Quando il diniego al rilascio del passaporto è adottato da un'ambasciata o da un ufficio consolare italiano all'estero, il diniego dell'autorità nazionale che comunica il motivo ostativo costituisce atto endoprocedimentale, mentre l'atto direttamente lesivo è quello dell'ufficio estero che definisce il procedimento.
  • Per una controversia relativa a un atto statale adottato da un ufficio italiano all'estero, i cui effetti diretti non siano limitati al territorio di una singola regione, la competenza territoriale appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
  • Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d'ufficio dal giudice amministrativo fino alla decisione di primo grado; dichiarato il difetto, il processo può proseguire davanti al giudice indicato mediante riassunzione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiurisdizione e ripartoCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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