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Sentenza

Sentenza n. 594/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 105/2024, RG 133/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 06/05/2024 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 07/05/2024 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202600123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Fermo, quale Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Fermo, passata in giudicato perché non impugnata, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e alle articolazioni territoriali competenti di assegnare le somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, richiesto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario sia attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e disponga dei successivi 120 giorni per eseguire il giudicato, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, solo dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione che fondava il beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato presupposto.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce somme dovute da una pubblica amministrazione integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'integrale esecuzione del titolo, salvo detrarre quanto eventualmente già pagato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile dal creditore, attribuendogli i poteri necessari per adottare gli atti contabili e organizzativi indispensabili all'esecuzione del giudicato.
  • L'amministrazione che non abbia contestato l'inadempimento al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del relativo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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