Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7612/2026 - Roma, Sezione 2T

per l’annullamento della nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento per l’Energia - Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza prot. n. 0209045 del 20 dicembre 2023, ricevuta da Costa Bioenergie S.r.l. in pari data a mezzo p.e.c., recante oggetto "Deposito GPL sito nel Comune di Chioggia. Commissione di verifica istituita con decreto ministeriale 7 maggio 2021, in attuazione dell’articolo 95, comma 24, del decreto-legge n. 104 del 2020 e di cui ai decreti 19 ottobre 2021, n. 428, 9 novembre 2021, n. 445, 27 settembre 2022, n. 358 e 13 luglio 2023 n. 221. Comunicazione indennizzo"; di ogni altro atto presupposto, con particolare ma non esclusivo riferimento: al decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 202680 datato 11 dicembre 2023, mai comunicato a Costa Bioenergie S.r.l. e di contenuto sconosciuto; alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento per l’Energia - Direttore Generale Infrastrutture e Sicurezza prot. n. 0197339 del 1° dicembre 2023, ricevuta da Costa Bioenergie S.r.l. in data 29 gennaio 2024 a mezzo p.e.c., recante oggetto "Commissione di verifica istituita con decreto ministeriale 7 maggio 2021, in attuazione dell’articolo 95, comma 24, del decreto-legge n. 104 del 2020 e di cui ai decreti 19 ottobre 2021, n. 428, 9 novembre 2021, n.445, 27 settembre 2022, n.358 e 13 luglio 2023 n.221 - TRASMISSIONE VERBALI E PROPOSTA QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO"; ai Verbali della Commissione di Verifica (presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituita con d.m. 7 maggio 2021, n. 173, in attuazione dell’art. 95, co. 24, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 e s.m.i., e di cui ai decreti 19 ottobre 2021, n. 428, 9 novembre 2021, n. 445, 27 settembre 2022, n. 358 e 13 luglio 2023, n. 221), n. 1/2023 del 20 settembre 2023, n. 2/2023 del 9 ottobre 2023, n. 3/2023 del 23 ottobre 2023 e n. 4/2023 del 15 novembre 2023, tutti ricevuti da Costa Bioenergie S.r.l. in data 29 gennaio 2024 a mezzo p.e.c.; ove occorrer possa, alla nota della medesima Commissione di Verifica datata 10 maggio 2023, recante oggetto "Deposito costiero di prodotti petroliferi sito in Val del Rio in Comune di Chioggia (VE) – della Società Costa Bioenergie – Commissione di verifica di cui ai decreti 19 ottobre 2021, n. 428 e 9 novembre 2021, n. 445. Rif. Nota PEC MASE prot. n. 70780 del 03/05/2023"; ove occorrer possa, al parere dell’Avvocatura Generale dello Stato acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 70122 del 3 maggio 2023 in riscontro alla richiesta; ove occorrer possa, al d.m. 7 maggio 2021, n. 173, del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e il Ministro della Cultura, e al d.m. 11 agosto 2021, n. 352, del Ministro della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministro della Cultura, di contenuto sconosciuto; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202405780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota ministeriale di comunicazione dell’indennizzo relativo al deposito GPL sito nel Comune di Chioggia, con gli atti presupposti, inclusi i verbali della Commissione di verifica e la proposta di quantificazione dell’indennizzo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota ministeriale del 20 dicembre 2023 recante la comunicazione dell’indennizzo relativo al deposito GPL di Chioggia, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui il decreto direttoriale dell’11 dicembre 2023, la nota ministeriale di trasmissione dei verbali e della proposta di quantificazione dell’indennizzo, i verbali della Commissione di verifica, una precedente nota della Commissione, il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e i decreti ministeriali istitutivi e regolativi della Commissione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere proposto ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 111 Cost., 110 c.p.a. e 362 c.p.c., contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 3755 del 2025. Il TAR ha rilevato che, con la precedente ordinanza n. 20985 del 2025, aveva ritenuto potenzialmente pregiudiziali per la controversia le sorti della sentenza del Consiglio di Stato oggetto del ricorso per cassazione.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 79, comma 1, c.p.a., ritenendo che la decisione definitiva della Corte di cassazione sul ricorso proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 3755 del 2025 possa orientare la decisione da assumere nel presente giudizio. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei motivi di annullamento né è stata adottata una decisione sulla legittimità degli atti ministeriali impugnati. Il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 80 c.p.a., l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione dovrà essere presentata dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che farà venir meno la causa di sospensione, ossia dalla definizione del giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione del giudizio quando ricorra una causa di sospensione, nel caso ritenuta sussistente in ragione della potenziale pregiudizialità del giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 80 c.p.a.

    Impone la prosecuzione del giudizio sospeso mediante presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

  • art. 111 Cost.

    Indicato quale base costituzionale del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato.

  • art. 110 c.p.a.

    Indicato quale disposizione processuale relativa al ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 362 c.p.c.

    Indicato quale disposizione del codice di procedura civile posta a fondamento del ricorso per cassazione comunicato dalla parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può sospendere il giudizio quando un distinto giudizio pendente, avente a oggetto una decisione potenzialmente pregiudiziale, sia idoneo a orientare la decisione della controversia amministrativa ancora da definire.
  • Quando venga meno la causa di sospensione, l’istanza di fissazione dell’udienza di prosecuzione deve essere presentata dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina tale cessazione, ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.