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Ordinanza

Ordinanza n. 337/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Graduatoria definitiva pubblicata il 03/12/2025 dal Comune di Milano relativa all'Avviso Pubblico n. 11681 -Piano Anno 2025 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Milano, nella parte in cui non è stata riconosciuta al ricorrente la priorità nell'assegnazione per la condizione di indigenza e nella parte in cui è stato attribuito il minor punteggio di 32,041 e dei provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi;

Giustizia amministrativa202600799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria definitiva relativa all'Avviso Pubblico n. 11681 - Piano Anno 2025, nella parte in cui non ha riconosciuto la priorità per la condizione di indigenza e ha attribuito il punteggio di 32,041

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva pubblicata dal Comune di Milano per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, chiedendo l'annullamento dell'atto e la sospensione cautelare dei suoi effetti. Ha contestato il mancato riconoscimento della priorità connessa alla condizione di indigenza e l'attribuzione di un punteggio ritenuto erroneamente basso, pari a 32,041, nonché degli atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo non specifica ulteriori motivi di legittimità dedotti. Il TAR ha inoltre rilevato, riservandone l'esame alla fase di merito, la questione della validità della procura alle liti, apparsa generica, e dell'ammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non presentasse profili di fondatezza. In particolare, ha valorizzato gli avvertimenti inviati dalla piattaforma informatica durante la compilazione della domanda e il principio di autoresponsabilità, ritenendo che il ricorrente dovesse sopportare le conseguenze dell'errore commesso. La validità della procura alle liti, ritenuta apparentemente generica, e l'ammissibilità del ricorso sono state riservate alla sede di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base dell'esame sommario proprio della fase cautelare, il TAR ha respinto la domanda di sospensione.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., sent. n. 11/2025

    Richiamata quale precedente in relazione alla valutazione della validità della procura alle liti e dell'ammissibilità del ricorso, questioni riservate alla fase di merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la valutazione della fondatezza del ricorso è svolta in base a un esame sommario; le questioni concernenti la validità della procura alle liti e l'ammissibilità del ricorso possono essere riservate alla fase di merito quando non risultino necessarie per la decisione cautelare.
  • Quando una piattaforma informatica fornisce specifici avvertimenti durante la compilazione di una domanda amministrativa, il principio di autoresponsabilità può comportare che il richiedente sopporti le conseguenze dell'errore commesso nella presentazione della domanda, escludendo, in sede cautelare e allo stato degli atti, la manifesta fondatezza della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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