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Sentenza

Sentenza n. 9779/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale di vista medica di riesame dell’11/4/2024, in seguito all’istanza presentata dall’interessata ai sensi dell’art. 12, comma 10, del bando di concorso, con il quale la Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici presso la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, nominata dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, ha espresso il seguente giudizio nei confronti della sig.ra -OMISSIS-: “NON IDONEO quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Esercito Italiano: E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 5\9\2024 : - del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-18-06-2024, pubblicato il 20 giugno 2024, con il quale venivano approvate graduatorie di merito del concorso, - di ogni altro atto, documento e verbale presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi dell’odierna ricorrente E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell’odierna ricorrente ad essere dichiarata idonea ai fini concorsuali e condanna dell’Amministrazione resistente a riformulare la graduatoria relativa al profilo “Corpo di Commissariato (Scienze dell’economia ovvero Scienze economico aziendali)”, inserendo la Sig.ra -OMISSIS- nel relativo elenco, con ogni statuizione consequenziale.

Giustizia amministrativa202407438

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione del difensore della ricorrente. Non è stata quindi esaminata la legittimità del giudizio di non idoneità, delle graduatorie o degli altri atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, ritenendo equo tale esito in considerazione dell’andamento della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica all’esito della visita medica di riesame e graduatorie di merito del concorso

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale dell’11 aprile 2024 con cui la Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici ha espresso un giudizio di non idoneità quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata dell’Esercito Italiano, chiedendo l’accertamento del diritto a essere dichiarata idonea ai fini concorsuali. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto ministeriale del 18 giugno 2024, di approvazione delle graduatorie di merito, nonché gli atti presupposti e consequenziali, chiedendo l’inserimento nella graduatoria relativa al profilo del Corpo di Commissariato. Il testo della sentenza non riporta i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel procedimento decisorio relativo alla definizione del giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara che è venuto meno il proprio interesse alla decisione, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame del merito delle censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione tra le parti quando l’andamento complessivo della vicenda la renda equa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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