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Sentenza

Sentenza n. 3637/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misura cautelare, - del D.D. n. 499/2020 di indizione del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; - dei decreti n. AOODRTO1006 del 02/11/2022, n. AOODRTO1245 del 01/12/2022, n. AOODRTO1402 del 05/12/2022, n. AOODRTO1460 del 13/12/2022, n. AOODRTO1527 del 21/12/2022, n. AOODRTO21 del 17/01/2023, n. AOODRTO35 del 23/01/2023, AOODRTO45 del 30/01/2023, n. AOODRT46 del 01/02/2023, n. AOODRTO64 del 10/02/2023, n. AOODRTO93 del 28/02/2023, n. AOODRTO136 del 21/03/2023, n. AOODRTO142 del 28/03/2023, n. AOODRTO170 del 04/04/2023, n. AOODRTO173 del 05/04/2023, AOODRTO186 del 17/04/2023, AOODRTO192 del 18/04/2023, AOODRTO382 del 27/04/2023, AOODRTO447 del 04/05/2023, AOODRTO665 del 15/05/2023 con i quali è stata costituita e modificata la commissione giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per la classe di concorso A001- Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado; - del verbale n. 18 avente ad oggetto “nuova affissione esiti (periodo 06 dicembre 2022 – 06 aprile 2023)” redatto in data 14 aprile 2023; - dell'avviso pubblicato in data 18 aprile 2023 con cui si comunica che la commissione procederà ad una nuova pubblicazione degli esiti della prova del concorso A001-Arte e immagine, scuola secondaria I grado (D.D. 499/2020) e del relativo allegato; - del verbale della Commissione di adozione dei criteri di valutazione delle prove; - dei verbali e di tutti i documenti e atti delle fasi del procedimento amministrativo con cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione delle prove pratiche e del colloquio; - dei verbali delle operazioni di rivalutazione delle prove pratiche e del colloquio in cui risulta che parte ricorrente non ha superato la soglia di 70/100; - dell'elenco reso noto in data 19 aprile 2023 e contenente gli esiti “rettificati” della prova orale; - delle schede di valutazione delle prove di parte ricorrente; - della graduatoria pubblicata per la Classe di concorso A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, pubblicata con decreto AOODRTO802 del 29/06/2023 di approvazione della graduatoria del Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (DD 499/2020 e ss.mm.ii.); - di tutti i riscontri alle istanze di accesso agli atti; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato.

Giustizia amministrativa202311672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifica dei risultati della prova orale e conseguente mancato inserimento nella graduatoria del concorso per la classe A001, unitamente agli atti di costituzione della commissione, ai criteri di valutazione, alle schede individuali e alla graduatoria finale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano superato la prova preselettiva e quella scritta e, dopo la prima pubblicazione degli esiti della prova orale, articolata in prova pratica e colloquio, erano stati considerati vincitori avendo conseguito almeno 70/100. La commissione, ritenendo di avere commesso un errore materiale, procedeva in autotutela alla nuova pubblicazione degli esiti dei candidati esaminati tra il 6 dicembre 2022 e il 6 aprile 2023. I ricorrenti contestavano la rettifica sostenendo che la commissione avesse modificato ex post i criteri di valutazione, con conseguente attribuzione di un punteggio complessivo di 69,50, inferiore di 0,50 punti alla soglia minima, e chiedevano l'annullamento degli atti impugnati. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato. In rito, il TAR ha rilevato che il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrano congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto delle domande, l'identità degli atti impugnati e dei motivi, nonché l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali. Nel caso concreto i ricorrenti non avevano dimostrato la specificità delle rispettive posizioni e, trattandosi di una procedura concorsuale competitiva, le loro posizioni erano potenzialmente confliggenti, poiché tutti aspiravano all'inserimento nella medesima classe di concorso. Nel merito, il TAR ha escluso che la commissione avesse modificato successivamente i criteri di valutazione. La commissione non aveva introdotto criteri propri, ma aveva corretto un errore materiale consistente nell'arrotondamento dei decimali della media tra prova pratica e colloquio, non previsto dal bando. L'art. 8, comma 10, del bando prescriveva infatti la semplice media aritmetica delle due valutazioni, senza prevedere arrotondamenti. La rettifica era quindi necessaria per conformare i punteggi alla lex specialis e per rispettare la soglia minima di 70/100; l'arrotondamento avrebbe illegittimamente equiparato candidati con punteggio inferiore alla soglia, come chi avesse conseguito 69,6, a quelli con 70. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 10, bando D.D. 499/2020

    media aritmetica delle rispettive valutazioni

    La disposizione impone di calcolare la media aritmetica tra prova pratica e colloquio senza effettuare arrotondamenti dei decimali, in assenza di una previsione espressa.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti i possibili profili di incompetenza territoriale e di inammissibilità del ricorso collettivo.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nell'ambito della decisione definitoria del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio nell'ambito della decisione definitoria del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo proposto da più soggetti è ammissibile solo quando sussistano congiuntamente identità delle situazioni sostanziali e processuali, identità dell'oggetto delle domande, identità degli atti impugnati e dei motivi, nonché assenza di conflitti di interesse anche potenziali.
  • La mera omogeneità delle pretese non è sufficiente a rendere ammissibile un ricorso collettivo; i ricorrenti devono dimostrare la specificità delle rispettive posizioni, così da consentire all'amministrazione una difesa effettiva riferita ai singoli casi.
  • Nelle procedure concorsuali intrinsecamente competitive, la partecipazione congiunta di più candidati allo stesso ricorso può essere preclusa dalla potenziale conflittualità delle loro posizioni quando tutti aspirino ai medesimi posti o all'inserimento nella stessa graduatoria.
  • La commissione di concorso può rettificare in autotutela i punteggi erroneamente attribuiti per conformarli alla lex specialis, quando la rettifica non introduce nuovi criteri ma elimina un arrotondamento non previsto dal bando.
  • Quando il bando stabilisce la media aritmetica tra più prove senza prevedere arrotondamenti, il punteggio deve essere calcolato mantenendo i decimali: non è possibile arrotondare un risultato inferiore alla soglia minima fino a equipararlo al punteggio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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