Cassazione Civile, Ordinanza n. 09471/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore nei confronti della società committente per ottenere l’accertamento della subordinazione e le relative differenze retributive. La Corte d’appello aveva riformato il primo grado, ritenendo nullo/illegittimo il primo contratto a progetto per difetto di specificità del progetto e dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 4.6.2012, con inquadramento nell’Area operativa, posizione organizzativa B, e condanna al pagamento di differenze retributive. La società ha proposto ricorso principale deducendo violazione degli artt. 61 e 62 d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che il contratto rispondesse a una specifica esigenza organizzativa e a un obiettivo determinato nel tempo, e che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato la nozione di progetto/programma/fase di lavoro. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla validità degli ulteriori contratti a progetto e ricorso incidentale non condizionato, lamentando: omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 2103 c.c. per l’inquadramento professionale; e erronea disciplina risarcitoria, chiedendo in subordine l’indennità ex art. 32 L. n. 183/2010. La Cassazione ha respinto il ricorso principale, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, ha dichiarato inammissibile il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale non condizionato, ma ha accolto il secondo motivo relativo all’inquadramento ex art. 2103 c.c., cassando con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame sul corretto inquadramento e per le spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato il rigetto del ricorso principale della società, ritenendo infondato il motivo sulla validità del contratto a progetto perché la sentenza di merito si era attenuta ai principi già affermati dalla giurisprudenza sulla necessaria specificità del progetto, del programma o della fase di lavoro e sulla sua distintività rispetto all’ordinaria attività aziendale. Ha però accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, osservando che la Corte d’appello non aveva seguito il procedimento trifasico richiesto per l’inquadramento contrattuale ex art. 2103 c.c. e non aveva confrontato in modo adeguato le declaratorie dell’inquadramento rivendicato e di quello riconosciuto. Sono stati dichiarati assorbiti o inammissibili gli altri motivi incidentali, in particolare perché il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. era stato dedotto in modo non conforme ai criteri di legittimità e perché la censura sull’indennità risarcitoria era estranea alla decisione impugnata. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. n. 276/2003
Il contratto a progetto è legittimo solo se il rapporto di collaborazione è riconducibile a uno o più progetti o programmi specifici o a fasi di essi, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione di un risultato.
art. 62 d.lgs. n. 276/2003
Il progetto deve essere specifico e deve risultare chiaramente delimitato nel contratto, con contenuto caratterizzante e portata precisata.
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
Il sistema degli artt. 61-69 è finalizzato a impedire l’uso improprio delle collaborazioni coordinate e continuative prive di un vero progetto.
art. 409, n. 3 c.p.c.
Richiamato per qualificare le collaborazioni coordinate e continuative prevalente mente personali e senza vincolo di subordinazione.
art. 2103 c.c.
L’inquadramento del lavoratore richiede un procedimento logico-giuridico trifasico: accertamento delle mansioni svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali applicabili e raffronto tra i due risultati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione dell’art. 2103 c.c. è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ometta uno dei passaggi necessari del procedimento di inquadramento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove o all’apprezzamento di documenti.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con adeguata individuazione della loro decisività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
L. n. 183/2010, art. 32
Richiamata dalla parte ricorrente incidentale quale parametro per l’indennità risarcitoria, ma la censura è stata ritenuta estranea alla decisione impugnata.
L. n. 30/2003, art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1-6
Richiamata come finalità della riforma: arginare l’abuso delle collaborazioni coordinate e continuative e prevenire forme surrettizie di lavoro subordinato.
Massime di principio
- Nel contratto a progetto, la legittimità del rapporto richiede la presenza di un progetto, programma o fase di lavoro specifico, chiaramente individuato e distinto dall’ordinaria attività aziendale; non basta la mera descrizione generica delle prestazioni richieste.
- Il progetto deve consentire una gestione autonoma del collaboratore orientata a un risultato definito; la nozione legale esclude che il rapporto si risolva in una semplice messa a disposizione di energie lavorative inserite nella routine dell’impresa.
- In cassazione, la contestazione della valutazione di merito sulla specificità del progetto non può risolversi in una mera rilettura del contratto o delle prove, perché la verifica della conformità ai requisiti legali spetta al giudice di merito.
- L’inquadramento professionale del lavoratore subordinato deve seguire un percorso trifasico: accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali pertinenti e raffronto tra mansioni e declaratorie; l’omissione di uno di tali passaggi integra violazione di legge.
- Il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consiste nell’omesso esame di ogni elemento istruttorio, ma solo nell’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare una diversa lettura delle prove.
- La censura per omesso esame deve rispettare il requisito di specificità, indicando in modo preciso gli atti e i documenti rilevanti e spiegandone la decisività; in difetto, il motivo è inammissibile.
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