Cassazione Penale, Sentenza n. 15675/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che l'aggravante "delle più persone riunite" era stata applicata senza che dalla descrizione della condotta emergessero gli elementi necessari e senza indicazione delle norme penali violate; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per mancata valorizzazione dell'ammissione di responsabilità e del risarcimento del danno
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le doglianze: l'aggravante delle piu' persone riunite risultava descritta nel capo di imputazione (con indicazione anche dell'art. 628, comma 3, n. 1) e dagli atti emergeva la presenza di più persone e la suddivisione dei ruoli; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato dalla gravità e brutalità della condotta e dal comportamento processuale aggressivo del ricorrente, nonché dalla mancanza di elementi positivi richiesti per il riconoscimento delle attenuanti. Per l'inammissibilità del ricorso si è applicato l'art. 616 c.p.p.: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata
Norme richiamate
art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1 (aggravanti)
L'aggravante "commessa da più persone riunite" può essere applicata quando dall'imputazione e dagli atti emergono elementi concreti sulla partecipazione di più soggetti e sulla suddivisione dei ruoli; è necessario che l'aggravante sia contestata in fatto nell'imputazione
art. 522 cod. proc. pen.
Rinvio al principio di correlazione tra accusa e provvedimento: la sentenza deve restare entro i limiti della contestazione in fatto dell'imputazione; se l'aggravante è indicata nel capo di imputazione e giustificata dagli atti, non sussiste violazione
art. 62-bis cod. pen.
Sulle circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento non è automatico in presenza di elementi positivi assenti (es. giovane età, incensuratezza) ma richiede elementi di segno positivo che giustifichino la loro concessione; l'assenza di tali elementi legittima il diniego
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'aggravante deve essere chiaramente contestata nel capo di imputazione e sostenuta da elementi fattuali: la presenza di più persone e la suddivisione dei ruoli documentati negli atti giustificano l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite".
- Il principio di correlazione impone che la sentenza non estenda l'accusa oltre quanto contestato; tuttavia, se l'aggravante è già indicata nella rubrica dell'imputazione e la descrizione dei fatti la supporta, non c'è violazione.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che attestino un interesse attenuante della personalità o della condotta: la sola giovane età o l'assenza di precedenti non bastano se la gravità o la brutalità del fatto e il comportamento processuale sono ostativi.
- In cassazione, la declaratoria di inammissibilità comporta sanzioni economiche (spese + somma alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, prima di proporre ricorso è utile valutare la fondatezza e la novità delle doglianze rispetto alla motivazione già data nelle decisioni di merito.
- La documentazione dettagliata del fatto nel capo di imputazione (descrizione di luoghi, ruoli, modalità) è determinante per difendere o contestare l'applicazione di aggravanti: in situazioni simili, verificare sempre la corrispondenza tra la descrizione fattuale e le circostanze contestate.
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