Cassazione Penale, Sentenza n. 30000/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
FRAONE impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto con decreto del 31/07/2020. Denunciava violazioni degli artt. 322-bis, 648 e 649 c.p.p., sostenendo che sussisteva un elemento nuovo rispetto al primo procedimento di riesame: l'esclusione dei gravi indizi quanto al delitto associativo (e, secondo la difesa, successivo intervento della Cassazione che aveva annullato anche quanto al reato di interposizione fittizia) e la presunta divergenza tra la relazione del GICO della Guardia di Finanza e la consulenza tecnica della difesa sulla sproporzione/sperequazione. Inoltre contestava l'applicazione del principio del giudicato cautelare, ritenendo che non potesse estendersi a tutte le eccezioni non espressamente dedotte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo sia ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione tanto gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice. Non è emerso alcun "quid novi": gli elementi richiamati dal ricorrente non erano stati posti al vaglio del GIP nel procedimento cautelare iniziale e, quindi, il riesame aveva correttamente escluso la novità necessaria a superare il giudicato cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni dei provvedimenti in materia di misure cautelari reali; nel caso è richiamata per il quadro delle impugnazioni e per il principio che evita la mera rivalutazione degli stessi elementi in assenza di novità.
art. 322-bis cod. proc. pen.
Regola l'appello contro i provvedimenti in materia di sequestro; la Corte interpreta tale norma nel senso che opera un effetto preclusivo ("giudicato cautelare"): se non emergono elementi nuovi non è consentito rimettere in discussione decisioni cautelari già adottate o rigettate.
art. 648 cod. proc. pen.
Norma riferita al sequestro preventivo e alle sue finalità procedurali; richiamata per il contesto delle misure reali e delle relative impugnazioni nel procedimento.
art. 649 cod. proc. pen.
Norma collegata alle disposizioni sul sequestro preventivo; il suo richiamo serve a inquadrare il regime procedurale delle impugnazioni e i limiti alla riapertura del giudizio cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al versamento di somme a titolo di ammenda in caso di istanze o impugnazioni manifestamente infondate o colpose; la Corte ha applicato questa norma per irrogare l'importo di euro 3.000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso limitatamente a violazioni di legge o a vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice.
- Il cosiddetto "giudicato cautelare" impedisce la mera rivalutazione degli stessi elementi già esaminati: per ottenere un nuovo esame è necessario proporre elementi di novità effettivi e non già disponibili al giudice cautelare precedente.
- Elementi nuovi idonei a superare il giudicato sono fatti o prove emersi dopo il precedente vaglio e non semplici ripresentazioni di perizie o argomentazioni già esistenti: divergenze tra perizie possono costituire novità soltanto se non erano disponibili nel procedimento originario.
- Una sentenza di annullamento della Cassazione relativa alle posizioni sostanziali dell'imputato non sostituisce automaticamente il vaglio cautelare: la decisione di legittimità deve essere esaminata dal giudice del rinvio e non vale di per sé a superare il giudicato cautelare antecedente.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione contro un provvedimento cautelare, valutare attentamente se sussistono reali "quid novi": l'impugnazione infondata può comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).
- Se si ritiene di avere nuove prove o perizie divergenti, il percorso procedurale corretto è proporle al GIP o nel corso del procedimento di riesame (se consentito) e non limitarsi a un ricorso per cassazione che richiede presupposti stringenti.
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