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Sentenza

Sentenza n. 12621/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - della nota prot. n. 02596/2023 del 05.11.2023, adottata dall'Ambasciata d'Italia a Teheran avente ad oggetto la “comunicazione di preavviso di rigetto ex. art. 10 bis Legge 241/1990” - del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Teheran, in data 06.12.2023, avente prot. n. 03057/2023, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rilascio del visto per motivi di studio ai sensi del punto 15 dell'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 80/2011 e delle norme in esso richiamate;

Giustizia amministrativa202400104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, preceduto da comunicazione di preavviso di rigetto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di preavviso di rigetto e il successivo provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Teheran con cui era stata respinta la richiesta di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, finalizzato alla frequenza di un corso nell'anno accademico 2023/2024. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare. Prima dell'udienza pubblica il difensore originariamente costituito ha dichiarato di avere rinunciato al mandato e non vi è stata sostituzione né ulteriore attività difensiva. Nelle more si è concluso l'anno accademico cui si riferiva la richiesta di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché l'anno accademico 2023/2024 si era ormai concluso, l'eventuale annullamento del diniego non avrebbe più procurato al ricorrente alcuna utilità concreta. Il Collegio ha escluso anche la possibilità di accertare l'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., non essendo stata manifestata la sussistenza di un interesse risarcitorio. L'interesse ad agire deve permanere fino al momento della decisione e il giudice deve verificarne d'ufficio la persistenza. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La nota impugnata costituiva comunicazione di preavviso di rigetto; la sentenza non esamina nel merito la legittimità del preavviso.

  • punto 15 dell'Allegato A al d.m. n. 80/2011

    È richiamato quale disciplina del visto d'ingresso per motivi di studio, ma la controversia non viene decisa nel merito.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    Quando l'annullamento non è più utile, l'accertamento dell'illegittimità può essere pronunciato soltanto se permane un interesse ai fini risarcitori; in sua assenza il ricorso diviene improcedibile.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'interesse ad agire nel processo amministrativo deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere fino al passaggio della causa in decisione; il giudice deve verificarne la persistenza in ciascuna fase rilevante.
  • Quando il provvedimento impugnato riguarda un'utilità temporalmente delimitata e il periodo cui tale utilità si riferisce si conclude durante il giudizio, l'annullamento non è più utile e il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Se l'annullamento del provvedimento non è più utile, il giudice può accertarne l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. soltanto in presenza di un interesse ai fini risarcitori; in mancanza di tale interesse deve dichiarare l'improcedibilità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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