Sentenza del 10/06/2015 n. 5610 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento - Avviso di Accertamento in materia di IRPEF, Add.REG e IVA - IVA 2009 - Art. 39 DPR 600/1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento “a tavolino” per il periodo d’imposta 2009, rideterminando maggiori ricavi, IRPEF, IRAP e IVA sulla base dei soli dati dichiarati nel modello Unico. L’Ufficio aveva ritenuto antieconomica la gestione, considerando soprattutto il ricarico dichiarato del 23%, asseritamente inferiore a una media di settore del 120%, l’elevato ammontare delle rimanenze, la posizione centrale del negozio in una località turistica e le dimensioni dei locali. La CTR ha qualificato l’accertamento come fondato sull’art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, del DPR 600/1973, rilevando che spettava all’Agenzia provare l’esistenza di ricavi non dichiarati mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. I dati contabili estratti dalla dichiarazione erano soltanto descrittivi e non dimostravano, da soli, l’evasione. Inoltre, la media di ricarico non era adeguatamente documentata e l’avviso presentava una contraddizione tra il ricarico del 120% indicato come parametro e quello del 60% concretamente applicato.
La decisione
La CTR di Napoli ha accolto l’appello del contribuente, riformato la sentenza di primo grado, accolto il ricorso originario e annullato integralmente l’avviso di accertamento. Ha ritenuto insussistente una manifesta e irrazionale antieconomicità, anche perché le rimanenze finali erano inferiori a quelle iniziali, l’attività risultava comunque in utile e il contesto di crisi economica e calo delle presenze turistiche poteva giustificare un ricarico inferiore. L’Agenzia non aveva svolto verifiche sulla contabilità, sul magazzino, sui locali o sui conti bancari e non aveva fornito la prova dei maggiori ricavi. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), DPR 600/1973
Accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
L’Amministrazione può ricostruire maggiori ricavi mediante presunzioni, ma deve dimostrare fatti e indizi attendibili, collegati logicamente al fatto ignoto dell’evasione. I semplici dati dichiarati e le argomentazioni astratte non sono sufficienti.
Art. 39, comma 2, DPR 600/1973
Determinazione induttiva del reddito in caso di inattendibilità delle scritture contabili.
L’utilizzo del metodo induttivo richiede che l’Amministrazione dimostri previamente l’inattendibilità sostanziale della contabilità; la mera antieconomicità o la divergenza da medie statistiche non bastano, se non assumono carattere macroscopico e irragionevole.
Art. 12, D.Lgs. 546/1992
Richiamato ai fini della determinazione del valore della lite per la liquidazione delle spese processuali.
Art. 182 c.p.c.
Richiamato dall’Agenzia in relazione alla regolarità della propria costituzione in giudizio; la CTR ha comunque ritenuto infondate le eccezioni del contribuente, applicando il principio del funzionario di fatto.
D.M. 140/2012 e D.M. 55/2014
Applicati per la liquidazione delle spese professionali rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio.
Massime di principio
- In un accertamento analitico-induttivo, l’Agenzia deve provare l’esistenza dei maggiori ricavi; l’onere non può essere trasferito automaticamente al contribuente sulla base della sola incoerenza economica.
- La mera antieconomicità, la differenza rispetto a una media di settore, la localizzazione dell’attività o l’entità delle rimanenze non dimostrano da sole l’esistenza di ricavi occultati.
- Le presunzioni devono fondarsi su elementi certi, specifici e coerenti tra loro, riferiti al concreto periodo d’imposta; dati aggregati e descrittivi ricavati dalla dichiarazione non hanno autonomamente capacità induttiva.
- Se l’Amministrazione utilizza una media statistica o un ricarico di settore, deve indicarne la fonte, dimostrarne l’attendibilità e applicarlo in modo coerente e non contraddittorio.
- Per disconoscere la contabilità con metodo induttivo occorre una inattendibilità sostanziale, tendenzialmente caratterizzata da anomalie macroscopiche e irragionevoli, non una semplice gestione poco redditizia.
- L’assenza di attività istruttoria — come mancato esame della contabilità, mancato controllo del magazzino, mancato accesso, mancati accertamenti bancari o contraddittorio — può indebolire significativamente la legittimità dell’accertamento, soprattutto quando le conclusioni derivano da mere elaborazioni statistiche.
- La valutazione dell’antieconomicità deve considerare il contesto concreto, inclusi crisi economica, andamento della domanda, turismo, ubicazione, periodo e caratteristiche della merce; non sono ammesse generalizzazioni economiche non dimostrate.
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