Cassazione Penale, Sentenza n. 37518/2024 del 11/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'Appello di Trieste che aveva disposto la revoca della sospensione condizionale di pena per due sentenze precedenti (n. 1774/06 del 14/12/2006 irrevocabile il 20/03/2010 e n. 1471/2016 del 26/10/2016 irrevocabile il 22/12/2016). Con unico motivo la difesa denunciava violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 168 c.p., sostenendo in particolare che il giudice dell'esecuzione non aveva acquisito il fascicolo del giudice della cognizione per valutare i presupposti di revoca e richiamando i principi delle Sezioni Unite (cd. SU Longo) secondo cui una sospensione concessa per errore potrebbe non essere revocabile; inoltre la difesa contestava la revoca della sospensione del 2016 perché la successiva condanna irrevocabile (2/02/2023) sarebbe intervenuta oltre il termine quinquennale decorrente dall'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso la sospensione (22/12/2016).
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato solo in relazione alla revoca della sospensione connessa alla sentenza n. 1471/2016 (26/10/2016, irrevocabile 22/12/2016) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a quella revoca. Motivazione: il termine previsto dall'art. 163 c.p. (5 anni per delitto) si riferisce alla sentenza che concede la sospensione e deve essere valutato rispetto alla sua irrevocabilità; ai fini dell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p. la revoca automatica richiede che la condanna per il reato anteriormente commesso diventi irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del termine di durata del beneficio. Nel caso di specie la condanna divenuta irrevocabile il 2/02/2023 è intervenuta oltre i 5 anni dall'irrevocabilità della sospensione del 22/12/2016 (sono trascorsi sei anni), pertanto la revoca non poteva essere disposta. Quanto alla sospensione concessa con la sentenza del 14/12/2006, irrevocabile il 20/03/2010, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché per quella revoca (art. 168, comma 1, per aver commesso reati nel quinquennio) risultava accertato che il ricorrente aveva commesso reati nel periodo considerato e, trattandosi di statuizione meramente dichiarativa, non era necessario acquisire il fascicolo della cognizione.
Norme richiamate
art. 163 codice penale
Il termine di durata della sospensione condizionale (5 anni per delitto, 2 per contravvenzione) si riferisce alla sentenza che ha concesso il beneficio e va valutato dalla data della sua irrevocabilità.
art. 168 codice penale
La revoca della sospensione condizionale opera, tra l'altro, di diritto quando intervenga una condanna per un delitto anteriormente commesso divenuta irrevocabile dopo la sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del termine di durata del beneficio (art. 168, comma 1, n. 2).
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati, incl. SU Longo e precedenti)
La Corte ha richiamato orientamenti secondo cui l'anteriorità del reato, ai fini della revoca per sentenza successiva, va determinata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione e non alla data di commissione del reato; inoltre le condizioni per la revoca automatica devono verificarsi entro il termine di durata del beneficio.
Massime di principio
- La durata della sospensione condizionale (2 o 5 anni) si computa dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio: per valutare la revoca occorre confrontare le date di irrevocabilità, non le sole date di commissione del reato.
- La revoca 'di diritto' ex art. 168, comma 1, n. 2 c.p. richiede che la successiva condanna per reato anteriormente commesso diventi irrevocabile dopo l'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del termine di durata della sospensione.
- Quando la revoca è fondata sulla commissione di reati nel quinquennio (o biennio) successivo alla concessione, se i fatti sono accertati con sentenza successiva e risultano pacifici, la natura meramente dichiarativa della decisione del giudice dell'esecuzione può rendere non necessaria l'acquisizione del fascicolo della cognizione.
- Se la difesa eccepisce vizi procedurali o richiede l'acquisizione del fascicolo del giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione deve valutare la rilevanza di tale acquisizione; tuttavia la mancata acquisizione non è di per sé decisiva quando i presupposti di revoca risultano comunque documentati e incontrovertibili.
- In caso di revoca parziale ordinanze dell'esecuzione possono essere annullate limitatamente alle parti viziati (annullamento senza rinvio) se il vizio riguarda solo alcune pronunce impugnate.
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