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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria con cui l’Università degli Studi di Messina ha ritenuto non convalidabile il percorso formativo della ricorrente, unitamente ai verbali di valutazione e revisione della Commissione Didattica del corso di laurea in Medicina e Chirurgia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dall’Ateneo e i verbali della Commissione Didattica, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, il riconoscimento del diritto a essere trasferita al quinto o sesto anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la ricorrente aveva chiesto l’ammissione al quinto anno senza rispettare le propedeuticità obbligatorie previste dal regolamento didattico del corso. La ricorrente aveva inoltre posto a confronto la propria posizione con quella di soggetti che avevano chiesto l’ammissione al terzo anno, sostenendo l’eventuale rilevanza di tale comparazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, insussistenti i presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Ha ritenuto adeguatamente motivata la posizione dell’Università, secondo cui la richiesta di ammissione al quinto anno era incompatibile con il mancato rispetto delle propedeuticità obbligatorie previste dal regolamento didattico. Il confronto con gli studenti che avevano chiesto l’ammissione al terzo anno è stato giudicato non pertinente, poiché l’assenza delle attività formative fondamentali del biennio, necessarie per la progressione al terzo anno e per l’accesso agli insegnamenti clinici avanzati, impediva di riconoscere gli esami sostenuti negli anni successivi, ritenuti privi dei necessari prerequisiti formativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari.

Massime di principio

  • Nella valutazione cautelare di una domanda di trasferimento o ammissione ad anni successivi di un corso universitario, il mancato rispetto delle propedeuticità obbligatorie previste dal regolamento didattico può giustificare il rigetto della sospensione degli atti che negano la convalida del percorso formativo.
  • Gli esami sostenuti in anni successivi non devono necessariamente essere riconosciuti quando manchino le attività formative fondamentali e i prerequisiti richiesti per l’accesso agli insegnamenti avanzati.
  • Il confronto con la posizione di altri studenti è privo di pertinenza quando le situazioni poste a raffronto riguardano richieste di ammissione a differenti anni di corso e presupposti formativi diversi.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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