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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43419/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Crotone che aveva respinto la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: 1) l'inutilizzabilità del compendio intercettivo e di altri atti investigativi perché acquisiti o utilizzati oltre i termini di cui all'art. 407 c.p.p. e in presenza di duplicazioni tra Procura di Catanzaro e Procura di Crotone; 2) violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p. per dichiarazioni autoindizianti rese da Alì Barzan Hassan e mancata interruzione delle sommarie informazioni; 3) apparenza o carenza della motivazione del provvedimento impugnato; 4) invocazione delle garanzie ex artt. 6 e 8 CEDU relativamente all'utilizzabilità delle intercettazioni. Inoltre il ricorrente sosteneva la permanenza dell'interesse ad impugnare nonostante la successiva sostituzione della misura cautelare, in vista di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. In particolare ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui l'interesse all'impugnazione, dopo la revoca o sostituzione della misura cautelare, sussiste ai fini della eventuale domanda di riparazione solo se tale volontà è specificamente e personalmente manifestata dall'interessato (o da difensore munito di procura speciale). Nel caso di specie non risultava una dichiarazione espressa dell'imputato di voler chiedere la riparazione, e il difensore non aveva procura speciale in tal senso; di conseguenza l'impugnazione è stata ritenuta priva di interesse. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 407 cod. proc. pen.

    La doglianza riguardava l'eventuale inutilizzabilità di intercettazioni e atti acquisiti oltre il termine per le indagini; la Corte ha ritenuto che tale questione non fosse stata dimostrata in modo da integrare un "fatto nuovo" rilevante ai fini del riesame cautelare, e non ha accolto la censura.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale di merito in tema di revoca della misura: per ottenere la revoca l'istanza deve essere fondata su elementi nuovi; qui non è stato riconosciuto un fatto nuovo idoneo a modificare la valutazione cautelare.

  • artt. 63 e 64 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle prove testimoniali e alle dichiarazioni autoindizianti di un testimone; il ricorrente denunciava violazioni e inutilizzabilità, ma la Corte non ha ritenuto che tali censure, così come formulate, permettessero di superare la carenza di interesse alla cassazione.

  • art. 315, comma 3, e art. 645, comma 1, cod. proc. pen.

    Interpretati insieme per affermare che la domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto riservato personalmente alla parte: per coltivare l'impugnazione a fini risarcitori è necessaria una manifestazione espressa della volontà di chiedere la riparazione, direttamente dall'imputato o tramite difensore con procura speciale.

  • artt. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Citate come riferimento alla disciplina delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari e al presupposto della eventuale riparazione per detenzione ingiustificata; la Corte ha richiamato tali norme nel quadro della giurisprudenza sulle conseguenze della revoca/sostituzione della misura.

  • artt. 6 e 8 CEDU

    Richiamati dal ricorrente per sostenere che l'utilizzabilità delle intercettazioni e la durata delle misure avrebbero inciso su diritti garantiti dalla Convenzione; la Cassazione non ha comunque valutato tali profili, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare un provvedimento cautelare revocato o sostituito sussiste ai fini di una futura domanda di riparazione solo se l'imputato manifesta espressamente la volontà di chiedere la riparazione; il difensore deve essere munito di procura speciale per far valere tale interesse in suo nome.
  • Ai fini della revoca della misura cautelare, le istanze fondate su "fatti nuovi" richiedono elementi concretamente diversi da quelli già valutati: il mero decorso del tempo o la sola sospensione dall'attività professionale non sono sufficienti.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di intercettazioni o atti per superamento dei termini processuali (art. 407 c.p.p.) richiede una chiara dimostrazione della successione temporale e del rapporto tra fascicoli/procure; è necessario portare elementi specifici e decisivi per persuadere il giudice della loro inutilizzabilità.
  • Le censure sulla utilizzabilità di dichiarazioni autoindizianti (artt. 63-64 c.p.p.) e sulla regolarità delle escussioni testimonali vanno sollevate tempestivamente e con puntuale indicazione del vizio procedurale, altrimenti rischiano di non incidere sull'esito cautelare.
  • Il giudicato cautelare copre le questioni già decise e quelle dedotte, ma non necessariamente tutte le contestazioni deducibili: nuove questioni devono emergere chiaramente come "fatto nuovo" rispetto al precedente giudicato.
  • Ricorsi privi di interesse possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie; pertanto è necessario valutare preventivamente l'utilità concreta dell'impugnazione e formalizzare le eventuali finalità risarcitorie.

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