Cassazione Penale, Sentenza n. 37128/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello dell'assoluzione pronunciata nei confronti di Rosario Crocetta per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) in relazione a frasi pronunciate durante un comizio elettorale a Gela il 22/05/2015. Di Blasi contestava che le espressioni di Crocetta lo avessero offeso nella sua reputazione, denunciando vizi motivazionali e omissione di valutazione di prove richieste (art. 603 c.p.p.), nonché violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. per mancata assunzione di prove ritenute necessarie e decisive. Sosteneva inoltre che le frasi erano inequivocabilmente riferite a lui, anche perché Crocetta lo aveva nominato subito dopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, ritenendo legittima la valutazione del giudice d'appello circa la non necessità della rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) e la sufficienza degli elementi probatori acquisiti. Ha inoltre escluso la rilevanza di una diversa valutazione dei fatti in sede di legittimità, richiamando il divieto per la Cassazione di rivedere nel merito la valutazione delle prove operata dai giudici di merito; in particolare ha condiviso la valutazione che una parte delle frasi fosse rivolta genericamente agli "ambientalisti" e non esclusivamente a Di Blasi, sicché non risultava integrato il reato di diffamazione nei suoi confronti.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che la diffamazione richiede l'offesa della reputazione di una persona determinata: espressioni rivolte in termini generici a una categoria (anche limitata) non integrano il reato se non è possibile individuare specificamente la persona offesa
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale; può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti. Il rigetto può essere sorretto da motivazione implicita quando la struttura argomentativa della decisione evidenzi elementi sufficienti per decidere
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Il motivo di cassazione relativo a mancata assunzione di prove necessarie è valutato alla stregua della necessità effettiva delle prove; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove, salvo vizi di diritto
Massime di principio
- Per integrare il reato di diffamazione è necessario che l'offesa sia diretta a una persona determinata o comunque identificabile in modo univoco; riferimenti generici a una categoria non sono sufficienti se non consentono l'identificazione specifica
- In sede d'appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) è ammessa solo in casi eccezionali: occorre dimostrare che il giudice non possa decidere sulla base degli atti esistenti; il rigetto è legittimo se la motivazione dimostra implicitamente la completezza del materiale probatorio
- La Cassazione è limitata nel riesame delle prove: non può sostituire la valutazione dei giudici di merito con una diversa ricostruzione fattuale, salvo errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione
- In contesti di comizio politico va considerato il carattere polemico e il diritto di critica: alcuni rilievi critici sull'operato politico possono essere non penalmente rilevanti se rientrano nel legittimo esercizio del diritto di critica e non costituiscono offese specifiche e individuabili
- Quando il discorso è composto da più brani, i giudici possono valutarne separatamente la capacità lesiva: una parte può essere generica e non riferibile a una persona specifica, l'altra può essere rivolta nominativamente, ma occorre comunque valutare complessivamente se sussista offesa penalmente rilevante
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