Sentenza n. 549/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale “Registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” n.14118 del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura - Settore 2 – Borghi aree e parchi archeologici, assunto in data 18/12/2020- numero registro dipartimento n. 385, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; - dell'allegato 1, nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto e/o consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuti; nonché, in via subordinata, per la condanna della Regione Calabria al risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva e di accertamento e impegno delle somme relative all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
Il Comune ricorrente aveva impugnato il decreto dirigenziale regionale e la graduatoria definitiva relativi all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, chiedendone l'annullamento e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 19 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Non risultano formulate repliche o diverse richieste idonee a impedire la definizione in rito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione espressa del Comune ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che, nel processo amministrativo, la parte ricorrente mantenga la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e possa dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. In presenza di tale dichiarazione, il giudice non può decidere il merito, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire, dovendo limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate tra le parti costituite in ragione della natura processuale della decisione e dell'assetto degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone la definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina della decisione in rito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito o procedere d'ufficio alla decisione della controversia.
- Nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte ricorrente la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione; il giudice non può sostituirsi alla valutazione della parte circa la persistenza dell'interesse ad agire, salvo la presenza di repliche o diverse richieste processuali rilevanti.
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