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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 384/2024, pubblicata il 27/11/2024, RG n. 258/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, n. 384/2024, passata in giudicato, avente a oggetto l’assegnazione di somme relative al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e delle competenti articolazioni territoriali, della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato le amministrazioni al pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Le amministrazioni si sono costituite con memoria meramente formale, senza contestare l’inadempimento né opporre ragioni contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, tra la notificazione della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che le amministrazioni, pur costituite, non avevano dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi ordinato al Ministero e all’Ufficio Scolastico Regionale di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi di funzionari delegati o delle strutture amministrative competenti. Le amministrazioni sono state inoltre condannate al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quella sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme integra inottemperanza e legittima il creditore a chiedere l’esecuzione integrale del titolo davanti al giudice amministrativo.
  • La costituzione meramente formale dell’amministrazione, in assenza di contestazioni sull’inadempimento o sulla spettanza della pretesa, non impedisce l’accoglimento del ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’inadempimento dell’amministrazione era già sussistente al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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