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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1103/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 02/07/2024 della Corte di appello - che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore contro la sentenza del Tribunale di Taranto per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) - per avere la Corte ritenuto l'appello inammissibile a causa della mancata produzione, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La ricorrente deduceva violazione di legge e richiamava la possibilità di richiamare una precedente dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter nella previgente formulazione, nonché l'applicabilità delle regole di elezione di domicilio richiamate dall'art. 601 c.p.p.; in subordine sosteneva che il reato si era già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado a causa di una illegittima sospensione dei termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato (commesso tra il 27/04/2014 e il 03/11/2015) ed ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia la sentenza del Tribunale di Taranto del 4/10/2023, poiché il reato risultava estinto per prescrizione. Ha inoltre revocato le statuizioni civili pronunciate in primo grado. Pur osservando che la questione del mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio era rilevante, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n.15/2024) secondo cui, nella previgente formulazione dell'art. 581, comma 1-ter, è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, e che la disciplina si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; nondimeno la Corte ha ritenuto comunque dovesse essere pronunciata d'ufficio l'estinzione del reato quando essa risulta evidente dagli atti (art. 129 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    previgente formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successivamente abrogata dalla L. 9 agosto 2024, n. 114

    Secondo le Sezioni Unite (informazione provvisoria n.15/2024) era sufficiente che l'impugnazione richiamasse espressamente e specificamente una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, in modo da individuare il luogo per la notificazione; la disposizione si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024

  • art. 164, cod. proc. pen.

    Rilevato che la norma non pone un limite temporale di efficacia alla dichiarazione/elezione di domicilio, ragion per cui la vocatio in ius può estendersi al grado di appello se sussistono i presupposti

  • art. 601, cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui l'elezione di domicilio operata con la nomina del difensore di fiducia può considerarsi immanente e riferibile anche al giudizio successivo, se individuabile

  • art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    La causa di estinzione del reato deve essere rilevata d'ufficio e, quando la prescrizione emerge in termini di 'evidenza' dagli atti, il giudice è obbligato alla immediata declaratoria di estinzione; la declaratoria assolutoria può essere esclusa solo se emergono elementi che giustifichino diversa pronuncia ai sensi del comma 2

  • art. 578, cod. proc. pen.

    Non può essere mantenuta la statuizione civile se non sussiste una sentenza di condanna precedente all'intervenuta causa estintiva; il risarcimento resiste solo se vi sia stato un accertamento positivo della responsabilità anteriore alla causa estintiva

  • artt. 157 e 161, cod. pen.

    Utilizzati per il calcolo del termine massimo di prescrizione (qui ritenuto pari a 11 anni 7 mesi e 6 giorni) e per stabilire la data di estinzione (3/08/2023), inclusi i periodi di sospensione

  • art. 368, cod. pen.

    Norma incriminatrice (calunnia) contestata alla ricorrente; la qualificazione del fatto e i relativi effetti sanzionatori sono stati valutati alla luce della prescrizione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e L. 9 agosto 2024, n. 114

    Il d.lgs. 150/2022 aveva introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la L. 114/2024 ha abrogato tale comma con efficacia dal 25/08/2024; la Corte ha considerato l'applicazione temporale della disciplina alle impugnazioni presentate entro il 24/08/2024

  • Informazione provvisoria n. 15 delle Sezioni Unite, 2024 (sentenza del 24/10/2024)

    Indica il principio interpretativo sulla sufficienza del richiamo specifico a precedente dichiarazione/elezione di domicilio e la decorrenza dell'applicabilità della disciplina alle impugnazioni sino al 24/08/2024

Massime di principio

  • Se al giudice di merito sembra inammissibile un'appello per mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 c.p.p., verificare subito se l'impugnazione contiene un richiamo specifico a una precedente dichiarazione/elezione e la collocazione nel fascicolo: secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ciò può essere sufficiente a evitare l'inammissibilità (per le impugnazioni presentate entro il 24/08/2024).
  • Quando la prescrizione del reato emerge con chiarezza dagli atti, il giudice (anche di legittimità) deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato; tale declaratoria può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • Le statuizioni civili (risarcimento, restituzioni) non possono sopravvivere se la condanna penale viene annullata per estinzione del reato e, in assenza di una condanna anteriore all'intervenuta causa estintiva, devono essere revocate.
  • Per il difensore: in fase di impugnazione è prudente allegare espressamente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero indicare in modo puntuale la precedente dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo, per evitare pericolosi vizî di inammissibilità.
  • Controllare le date di entrata in vigore o di abrogazione delle norme processuali (es. modifiche di art. 581) e gli orientamenti delle Sezioni Unite, perché possono incidere sulla disciplina applicabile al singolo caso in funzione della data di proposizione dell'impugnazione.

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