Cassazione Penale, Sentenza n. 1103/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del 02/07/2024 della Corte di appello - che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore contro la sentenza del Tribunale di Taranto per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) - per avere la Corte ritenuto l'appello inammissibile a causa della mancata produzione, unitamente all'atto di appello, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. La ricorrente deduceva violazione di legge e richiamava la possibilità di richiamare una precedente dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 comma 1-ter nella previgente formulazione, nonché l'applicabilità delle regole di elezione di domicilio richiamate dall'art. 601 c.p.p.; in subordine sosteneva che il reato si era già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado a causa di una illegittima sospensione dei termini.
La decisione
La Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione del reato (commesso tra il 27/04/2014 e il 03/11/2015) ed ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia la sentenza del Tribunale di Taranto del 4/10/2023, poiché il reato risultava estinto per prescrizione. Ha inoltre revocato le statuizioni civili pronunciate in primo grado. Pur osservando che la questione del mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio era rilevante, la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n.15/2024) secondo cui, nella previgente formulazione dell'art. 581, comma 1-ter, è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, e che la disciplina si applica alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; nondimeno la Corte ha ritenuto comunque dovesse essere pronunciata d'ufficio l'estinzione del reato quando essa risulta evidente dagli atti (art. 129 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
previgente formulazione introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successivamente abrogata dalla L. 9 agosto 2024, n. 114
Secondo le Sezioni Unite (informazione provvisoria n.15/2024) era sufficiente che l'impugnazione richiamasse espressamente e specificamente una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo, in modo da individuare il luogo per la notificazione; la disposizione si applica alle impugnazioni proposte sino al 24/08/2024
art. 164, cod. proc. pen.
Rilevato che la norma non pone un limite temporale di efficacia alla dichiarazione/elezione di domicilio, ragion per cui la vocatio in ius può estendersi al grado di appello se sussistono i presupposti
art. 601, cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui l'elezione di domicilio operata con la nomina del difensore di fiducia può considerarsi immanente e riferibile anche al giudizio successivo, se individuabile
art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
La causa di estinzione del reato deve essere rilevata d'ufficio e, quando la prescrizione emerge in termini di 'evidenza' dagli atti, il giudice è obbligato alla immediata declaratoria di estinzione; la declaratoria assolutoria può essere esclusa solo se emergono elementi che giustifichino diversa pronuncia ai sensi del comma 2
art. 578, cod. proc. pen.
Non può essere mantenuta la statuizione civile se non sussiste una sentenza di condanna precedente all'intervenuta causa estintiva; il risarcimento resiste solo se vi sia stato un accertamento positivo della responsabilità anteriore alla causa estintiva
artt. 157 e 161, cod. pen.
Utilizzati per il calcolo del termine massimo di prescrizione (qui ritenuto pari a 11 anni 7 mesi e 6 giorni) e per stabilire la data di estinzione (3/08/2023), inclusi i periodi di sospensione
art. 368, cod. pen.
Norma incriminatrice (calunnia) contestata alla ricorrente; la qualificazione del fatto e i relativi effetti sanzionatori sono stati valutati alla luce della prescrizione
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e L. 9 agosto 2024, n. 114
Il d.lgs. 150/2022 aveva introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la L. 114/2024 ha abrogato tale comma con efficacia dal 25/08/2024; la Corte ha considerato l'applicazione temporale della disciplina alle impugnazioni presentate entro il 24/08/2024
Informazione provvisoria n. 15 delle Sezioni Unite, 2024 (sentenza del 24/10/2024)
Indica il principio interpretativo sulla sufficienza del richiamo specifico a precedente dichiarazione/elezione di domicilio e la decorrenza dell'applicabilità della disciplina alle impugnazioni sino al 24/08/2024
Massime di principio
- Se al giudice di merito sembra inammissibile un'appello per mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581 c.p.p., verificare subito se l'impugnazione contiene un richiamo specifico a una precedente dichiarazione/elezione e la collocazione nel fascicolo: secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ciò può essere sufficiente a evitare l'inammissibilità (per le impugnazioni presentate entro il 24/08/2024).
- Quando la prescrizione del reato emerge con chiarezza dagli atti, il giudice (anche di legittimità) deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione del reato; tale declaratoria può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
- Le statuizioni civili (risarcimento, restituzioni) non possono sopravvivere se la condanna penale viene annullata per estinzione del reato e, in assenza di una condanna anteriore all'intervenuta causa estintiva, devono essere revocate.
- Per il difensore: in fase di impugnazione è prudente allegare espressamente la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero indicare in modo puntuale la precedente dichiarazione e la sua collocazione nel fascicolo, per evitare pericolosi vizî di inammissibilità.
- Controllare le date di entrata in vigore o di abrogazione delle norme processuali (es. modifiche di art. 581) e gli orientamenti delle Sezioni Unite, perché possono incidere sulla disciplina applicabile al singolo caso in funzione della data di proposizione dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 985/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 986/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 989/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 990/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 992/2025 del 10/01/2025
- Sentenza penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 994/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →