Cassazione Civile, Ordinanza n. 16932/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo presentata da un titolare di farmacia in continuità diretta, con parziale liquidazione di beni personali e soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e parziale dei chirografari. Il concordato viene omologato nonostante l'opposizione di una società creditrice dissenziente. La società creditrice impugna il decreto di omologazione sostenendo, in sostanza, che la relazione del professionista attestatore fosse carente: non avrebbe verificato compiutamente la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, omettendo di attestare il valore dell'avviamento della farmacia e la reale situazione debitoria di una società partecipata dal debitore. Sostiene inoltre che non fossero stati correttamente considerati ulteriori assets del debitore, tra cui la partecipazione totalitaria nella società White House s.r.l. e una quota di legittima ereditaria potenzialmente azionabile, con conseguente impossibilità di un corretto giudizio di comparazione tra concordato e liquidazione fallimentare. L'Agenzia delle Entrate propone a sua volta ricorso incidentale, deducendo la violazione delle norme sul reclamo contro l'omologazione, e afferma di essere legittimata a reclamare il decreto di omologa pur non avendo proposto opposizione, poiché il suo interesse a impugnare sarebbe sorto solo successivamente, quando ha appreso del mancato perfezionamento di una procedura di definizione agevolata delle cartelle.
La decisione
La Corte respinge la richiesta di interruzione del processo, affermando che l'interruzione non è applicabile nel giudizio di cassazione. Accoglie il ricorso principale della società creditrice, ritenendo fondate le censure sulla incompletezza e inattendibilità della relazione attestativa: il professionista doveva dare conto in modo completo della veridicità dei dati e delle ragioni della convenienza del concordato in continuità, mentre nella specie la relazione risultava lacunosa per omessa valutazione di assets rilevanti e per l'assenza di una verifica adeguata del valore di avviamento. La Corte censura anche la motivazione della corte territoriale, che non aveva spiegato perché una relazione affetta da tali lacune potesse comunque essere considerata idonea a fondare un giudizio informato dei creditori. Respinge invece il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, affermando che sono legittimati a impugnare il decreto di omologa solo gli opponenti e il debitore, cioè le parti formali del giudizio di omologazione; non è estendibile al reclamo contro l'omologa positiva la disciplina del reclamo del fallimento da parte di qualunque interessato. Il decreto impugnato viene quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità tra società creditrice e debitore.
Norme richiamate
art. 161 l.fall.
comma 2, lett. b; comma 3; comma 6
La proposta di concordato e la relazione del professionista devono essere corredate da dati e attestazioni completi e veritieri, funzionali alla valutazione della fattibilità del piano.
art. 186-bis l.fall.
Nel concordato con continuità aziendale l'attestazione deve rendere conto in modo compiuto delle ragioni per cui la prosecuzione dell'attività assicura il miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
art. 180 l.fall.
Nel giudizio di opposizione all'omologazione possono contestare la proposta i soggetti che vi abbiano partecipato come oppositori; il perimetro di questo giudizio non si estende automaticamente alla fase del reclamo.
art. 183 l.fall.
Il reclamo avverso il decreto che omologa il concordato non attribuisce legittimazione a chi non sia stato parte formale del giudizio di omologazione; il richiamo al reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non consente un'estensione generalizzata ai terzi.
art. 2740 c.c.
Il piano concordatario e la sua valutazione devono considerare correttamente il patrimonio del debitore, in quanto garanzia patrimoniale generica dei creditori.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo incidentale, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo infondata la tesi sulla legittimazione del creditore non opponente.
art. 18 l.fall.
La legittimazione al reclamo da parte di qualunque interessato riguarda la sentenza che dichiara il fallimento e non può essere estesa, per analogia, al reclamo contro il decreto positivo di omologazione del concordato.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamata solo per la memoria depositata, senza incidere sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla ricorrente incidentale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con continuità aziendale, la relazione del professionista attestatore deve essere completa, veritiera e logicamente coerente: non è sufficiente un'attestazione che si limiti a recepire i dati del debitore senza verificare gli elementi patrimoniali rilevanti ai fini della convenienza della proposta.
- L'omessa considerazione di asset potenzialmente rilevanti o la mancata verifica del valore di elementi essenziali dell'impresa possono inficiare il giudizio di fattibilità e di convenienza del concordato, soprattutto quando il piano si fondi sulla prosecuzione dell'attività.
- Il giudice dell'omologazione deve controllare non solo la correttezza formale della procedura, ma anche l'attendibilità della relazione attestativa e la sua idoneità a fornire ai creditori un quadro non decettivo sulla comparazione tra concordato e alternativa liquidatoria.
- Nel giudizio di reclamo contro il decreto di omologazione del concordato, la legittimazione spetta agli opponenti e al debitore, cioè ai soggetti che siano stati parti formali del giudizio di omologa; non è sufficiente un generico interesse sopravvenuto al rigetto della proposta.
- La disciplina del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, che consente l'impugnazione a qualunque interessato, non è automaticamente estensibile al reclamo contro l'omologazione positiva del concordato, mancando omogeneità di ratio tra i due rimedi.
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