Cassazione Civile, Sentenza n. 23957/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava che il veicolo vendutogli dalla DL Auto presentasse vizi tali da renderlo inidoneo all'uso e chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento danni. In primo grado il Tribunale di Avezzano accolse la domanda e condannò la società. La DL Auto propose appello, la Corte d'Appello di L'Aquila accolse l'eccezione di prescrizione ex art.1495 c.c., ritenendo che solo la notifica dell'atto di avvio del giudizio interrompa la prescrizione. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, fra l'altro, che la prescrizione è interrotta anche dal riconoscimento dei vizi da parte del venditore (atti conformi all'art.1219 c.c.) e che la valutazione sulla prova dei vizi era errata perché bastava l'allegazione del compratore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile il principio stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. n.18672/2019) secondo cui la prescrizione ex art.1495 c.c. può essere interrotta anche da atti conformi all'art.1219 c.c. (es. riconoscimento). Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito in quanto la Corte d'appello aveva fondato la decisione sull'eccezione preliminare di prescrizione. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, che deciderà nuovamente anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 1495 cod. civ.
La prescrizione speciale prevista per l'azione relativa ai vizi della cosa venduta può essere interrotta non solo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio ma anche da atti idonei conformi all'art.1219 c.c., come il riconoscimento del vizio da parte del venditore
art. 1219 cod. civ.
Gli atti conformi all'art.1219 (riconoscimento del debito) interrompono la prescrizione e, secondo la Corte, sono idonei anche nella materia dei vizi della cosa venduta ai fini dell'interruzione della prescrizione prevista dall'art.1495 c.c.
art. 1492 cod. civ.
Richiamato nel quadro normativo dei rimedi relativi ai vizi della cosa venduta; evocato nel ricorso insieme all'art.1495 ma la decisione si concentra soprattutto sull'interpretazione dell'interruzione della prescrizione
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Richiamati dal ricorrente in relazione all'onere della prova e all'allegazione; la Corte di legittimità ha ritenuto però il relativo motivo assorbito perché la Corte d'appello aveva deciso preliminarmente per la prescrizione
Cass. sez. unite, sent. n.18672/2019
Precedente di legittimità fondamentale che ha affermato che atti conformi all'art.1219 c.c. interrompono la prescrizione ex art.1495 c.c.; decisivo per l'accoglimento del primo motivo del ricorso
Massime di principio
- L'interruzione della prescrizione per i vizi della cosa venduta non è limitata alla notifica dell'atto introduttivo; anche il riconoscimento del vizio o altri atti conformi all'art.1219 c.c. sono idonei a interromperla.
- È importante conservare e valorizzare ogni comunicazione o comportamento del venditore (e-mail, riparazioni, offerte di risarcimento, riconoscimenti formali o informali) che possa costituire riconoscimento, perché incidono sulla decorrenza della prescrizione.
- Se la Corte d'appello accoglie preliminarmente l'eccezione di prescrizione e dichiara assorbite le questioni di merito, la Corte di Cassazione può limitarsi a censurare la decisione sulla prescrizione e disporre il rinvio per nuovo esame, senza entrare nel merito delle questioni assorbite.
- Sull'onere della prova: il compratore deve allegare i fatti costitutivi della sua pretesa (esistenza e rilevanza del vizio); tuttavia, una volta allegati, il venditore è chiamato a confutare e a provare l'assenza di vizi o l'inesistenza della sua responsabilità.
- In contenziosi relativi a vizi di cose vendute, è strategico per l'acquirente promuovere azioni o raccogliere atti che possano comprovare l'interruzione della prescrizione anche prima dell'instaurazione del giudizio.
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