Cassazione Civile, Sentenza n. 14597/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La compagnia assicurativa notificava al debitore un precetto per il pagamento di 1.854,44 euro e, il 4 settembre 2008, avviava un pignoramento mobiliare presso il debitore. Il 17 ottobre 2008, due creditori della compagnia pignoravano presso il debitore il credito vantato dalla compagnia nei suoi confronti. Il debitore proponeva opposizione all’esecuzione, sostenendo che il pignoramento presso terzi avesse vincolato le somme dovute alla compagnia e reso improseguibile la precedente esecuzione mobiliare, in ragione degli obblighi di custodia gravanti sul terzo pignorato. Il giudice dell’esecuzione sospendeva la procedura e assegnava termine per introdurre il giudizio di merito. Il Giudice di pace di Roma rigettava l’opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era successivo all’inizio dell’esecuzione mobiliare; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 13119 pubblicata il 28 giugno 2016, rigettava l’appello. In Cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 492, 543, 546 e 615 c.p.c., nonché degli artt. 632, 388 e 334 c.p., sostenendo che il pignoramento del credito da parte dei creditori della compagnia determinasse l’indisponibilità delle somme e impedisse la prosecuzione dell’esecuzione mobiliare, anche se già iniziata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Le procedure avevano oggetti e debitori esecutati differenti: la prima colpiva i beni del debitore, mentre le altre colpivano il credito della compagnia verso il debitore. Il solo pignoramento di tale credito non ne trasferiva la titolarità né faceva venir meno la legittimazione della compagnia a proseguire l’esecuzione sui beni del debitore; questo effetto si produce con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. La Corte chiarisce inoltre che il terzo pignorato, quando il credito oggetto del pignoramento è già stato azionato in un’altra procedura esecutiva, deve rendere una dichiarazione completa ex art. 547 c.p.c., informando del pignoramento in corso e dei beni sottoposti a esecuzione. La dichiarazione negativa non era corretta, poiché il debitore era effettivamente debitore della compagnia in forza di titolo esecutivo. L’omessa informazione può esporlo al rischio di pagare sia i creditori della compagnia sia di subire il completamento dell’esecuzione originaria. I creditori del creditore procedente possono tutelarsi mediante l’assegnazione del credito, che determina successione a titolo particolare, oppure chiedendo la sostituzione ex art. 511 c.p.c.; non è previsto un coordinamento officioso tra le procedure. Sono poste a carico del ricorrente le spese di legittimità: 1.000 euro, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. È inoltre dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 547 c.p.c.
Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris.
Il terzo pignorato deve indicare che il credito pignorato è già azionato in un’altra procedura esecutiva, così da informare i creditori e il giudice della situazione e ridurre il rischio di una duplice esposizione.
art. 553 c.p.c.
Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, da soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente. Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull’azione esecutiva intentata in forza di tale credito: l’una e l’altra vengono meno, invece, soltanto con l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., con cui il giudice dell’espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.
Il pignoramento presso terzi del credito, di per sé, non trasferisce il credito né elimina la legittimazione esecutiva del creditore originario; la sostituzione si produce con l’ordinanza di assegnazione.
art. 111 c.p.c.
In tal caso, il Cr. e il Ci., succedendo, per effetto dell’ordinanza di assegnazione, nel credito di Ina Assitalia S.p.a., avrebbero avuto titolo per proseguire nell’espropriazione da questa intrapresa contro il C., secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 c.p.c.).
L’assegnazione del credito ai creditori del creditore procedente comporta successione a titolo particolare nel diritto e consente agli assegnatari di proseguire l’esecuzione già intrapresa contro il debitore.
art. 511 c.p.c.
Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all’art. 511 c.p.c., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore.
I creditori del creditore procedente possono chiedere di sostituirsi a quest’ultimo nell’esecuzione già in corso, per soddisfare il proprio credito, anche se non dispongono di un titolo esecutivo contro il debitore originario.
art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Poiché il ricorso è rigettato, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali.
In caso di rigetto dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, senza valutazioni discrezionali.
Massime di principio
- Il pignoramento presso terzi di un credito già azionato dal creditore in una distinta procedura esecutiva non rende, per ciò solo, improseguibile quest’ultima: le procedure possono avere oggetti e debitori esecutati diversi e il pignoramento del credito non trasferisce automaticamente la sua titolarità.
- La titolarità del credito e la legittimazione del creditore originario a proseguire l’esecuzione vengono meno soltanto con l’ordinanza di assegnazione del credito al creditore pignorante, che determina la successione a titolo particolare nel diritto.
- Quando il credito sottoposto a pignoramento presso terzi è già azionato in un’altra esecuzione, il terzo pignorato deve darne completa informazione nella dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.; l’omissione lo espone al rischio di dover adempiere sia verso il creditore pignorante sia verso il creditore originario e di subire la prosecuzione dell’esecuzione sui propri beni.
- Non sussiste un coordinamento officioso tra la procedura esecutiva sul patrimonio del debitore e quella che pignora il credito del creditore procedente: spetta agli interessati informare i giudici dell’esistenza e della contemporanea pendenza delle procedure. I creditori del creditore procedente possono ricorrere alla sostituzione ex art. 511 c.p.c. oppure, dopo l’assegnazione, proseguire l’esecuzione come successori a titolo particolare.
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