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Legge

L.R. Sardegna 3/2006

Disposizioni in materia di pesca.

Normativa regionaleL.R. Sardegna 3/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in via transitoria le funzioni regionali in materia di pesca e acquacoltura in Sardegna, il piano triennale del settore, i distretti di pesca, misure di protezione delle risorse, aiuti agli investimenti e un fondo di solidarietà per danni da eventi eccezionali. Le norme sugli aiuti di Stato entrano in vigore dopo l’approvazione della Commissione europea; il piano di protezione 2006-2008 e vari interventi hanno oggi rilievo prevalentemente storico.

Disposizioni transitorie in materia di pesca e acquacoltura in Sardegna

Disposizioni transitorie in materia di pesca e acquacoltura in Sardegna

La legge disciplina, per la Sardegna, funzioni amministrative, programmazione, misure gestionali e strumenti di sostegno economico nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il provvedimento ha natura transitoria e si coordina con la normativa statale, comunitaria e con la precedente legislazione regionale.

Ambito di applicazione e coordinamento normativo

La disciplina riguarda la pesca e l’acquacoltura nelle acque marine, salmastre e dolci, comprese mitilicoltura, molluschicoltura e marinocoltura. Per quanto non previsto espressamente dalla legge regionale, trovano applicazione le norme statali in materia di pesca, in particolare la legge n. 963 del 1965 e il relativo regolamento di attuazione. L’Assessore regionale competente può adottare disposizioni integrative e correttive per adeguare la regolamentazione al progresso scientifico e tecnologico e alla normativa comunitaria.

Programmazione regionale del settore

La Regione adotta un Piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura per raccordare la programmazione regionale con quella nazionale e comunitaria. Il Piano deve articolarsi in:

  • una parte generale sullo stato del settore in Sardegna;
  • una parte specifica sugli obiettivi di comparto;
  • una parte economica con risorse di bilancio e relativa ripartizione.

Il Piano deve perseguire, tra gli altri, la sostenibilità delle risorse ittiche, la tutela della biodiversità, lo sviluppo della produzione e dell’acquacoltura, la valorizzazione delle attività connesse, l’occupazione e il ricambio generazionale, la tutela del consumatore, la razionalizzazione del mercato, la ricerca scientifica, la semplificazione amministrativa e la formazione professionale.

Procedura di approvazione del Piano

Il Piano è proposto dall’Assessore regionale competente, sottoposto al parere del Comitato tecnico consultivo della pesca e poi della Commissione consiliare competente. I pareri devono essere resi entro 30 giorni dalla ricezione; decorso il termine, si intendono favorevoli. In prima applicazione, il Piano doveva essere elaborato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Distretti di pesca e gestione del litorale

Le attività di pesca entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla giurisdizione regionale sono riservate alle imbarcazioni che svolgono di fatto attività in tali acque, salvo il diritto di accesso previsto dalla normativa richiamata.

L’Assessore regionale deve suddividere, con appositi decreti da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il litorale e le acque territoriali antistanti la Sardegna in distretti di pesca, sulla base di dati scientifici e sentito il Comitato tecnico consultivo regionale. La suddivisione mira a:

  • razionalizzare lo sforzo di pesca;
  • valorizzare l’uso degli spazi a terra per pesca e acquacoltura;
  • prevenire usi conflittuali del mare e del litorale.

I decreti devono essere corredati da cartografia. La gestione dei distretti è disciplinata con decreto assessoriale; può essere affidata a organismi di gestione costituiti tra imprese di pesca e loro associazioni, nel rispetto della pesca sportiva. Distretti e gestione possono essere modificati con le stesse modalità.

Protezione delle risorse acquatiche e fermo tecnico

Per regolare lo sforzo di pesca e tutelare le risorse biologiche, l’Assessore competente adotta un Piano triennale di protezione delle risorse acquatiche per il periodo 2006-2008. Il Piano può prevedere:

  • interruzioni tecniche dell’attività di pesca, anche obbligatorie;
  • limitazione delle catture;
  • limitazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati;
  • prescrizioni tecniche sugli attrezzi;
  • zone di divieto;
  • tutela delle aree “nursery”.

L’interruzione può riguardare le imbarcazioni iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna e con base operativa nell’Isola, interessando tutti o parte dei distretti di pesca. Ai membri dell’equipaggio dei pescherecci interessati sono riconosciute misure di accompagnamento sociale per compensare il mancato reddito, nei limiti previsti dalla normativa richiamata e dalla legge regionale sul fermo biologico. Il Piano può essere affidato, per singoli distretti, a organismi di gestione tra imprese e associazioni. Le modalità tecniche e l’entità delle compensazioni sono definite con decreto assessoriale.

Aiuti agli investimenti delle imprese di pesca e acquacoltura

La Regione è autorizzata a concedere aiuti per investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura, compresi mitilicoltura e molluschicoltura, per:

  • ridurre i costi di produzione;
  • migliorare e riconvertire la produzione e aumentare la qualità;
  • tutelare e migliorare l’ambiente naturale e l’igiene degli allevamenti;
  • favorire la diversificazione delle attività.

Beneficiari e condizioni di accesso

Possono accedere agli aiuti gli imprenditori ittici e le imprese, singole o associate, operanti in Sardegna, purché dimostrino:

  • redditività prospettica;
  • possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate.

Interventi finanziabili e attività connesse

Sono finanziabili interventi su:

  • ammodernamento di pescherecci;
  • acquacoltura;
  • lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
  • attrezzature dei porti da pesca;
  • promozione, innovazione tecnologica e assistenza tecnica;
  • piccola pesca costiera;
  • azioni degli operatori del settore;
  • misure socio-economiche per riconversione e diversificazione;
  • impianti di depurazione delle acque di stabulazione;
  • sicurezza del lavoro in terra e in mare.

Sono inoltre ammesse spese per iniziative connesse alla pesca, purché non prevalenti rispetto all’attività principale e svolte con prodotti prevalentemente provenienti dalla propria pesca o con attrezzature/risorse aziendali. Rientrano tra queste:

  • pescaturismo;
  • ittiturismo;
  • prima lavorazione, conservazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti del mare e dell’acquacoltura, con azioni di promozione e valorizzazione.

Per l’ittiturismo si applicano anche le norme edilizie e quelle sull’accessibilità e sull’eliminazione delle barriere architettoniche richiamate dalla legge. Il pescaturismo richiede autorizzazione dell’autorità marittima competente. Pescaturismo e ittiturismo sono disciplinati con decreto assessoriale, ferme restando le necessarie autorizzazioni di agibilità e idoneità degli impianti.

Ulteriori investimenti ammessi comprendono:

  • dispositivi elettronici di localizzazione a bordo;
  • deterrenti acustici contro la cattura accidentale di cetacei;
  • iniziative complementari e di diversificazione, come ristrutturazione e diversificazione economica, pluriattività, valorizzazione dei prodotti locali, piccole infrastrutture per pescaturismo e ittiturismo, cooperazione interregionale e transnazionale, acquisizione di competenze per strategie di sviluppo locale.

Intensità degli aiuti

Per gli interventi riconducibili al regolamento CE n. 2792/1999, il contributo pubblico è determinato secondo l’allegato IV del medesimo regolamento. Per gli ulteriori investimenti:

  • le azioni relative a dispositivi di localizzazione e deterrenti acustici possono essere finanziate fino al 100% dei costi ammissibili;
  • le altre azioni complementari e di diversificazione fino al 60% dei costi ammissibili.

Fondo di solidarietà regionale per danni da eventi eccezionali

È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura per concedere aiuti alle imprese del settore, comprese le tonnare, colpite da calamità naturali, emergenze sanitarie, altri eventi eccezionali o eventi meteo-climatici avversi, quando tali eventi abbiano inciso sulle strutture o sui bilanci economici e le imprese si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e previo parere della Commissione consiliare, definisce criteri e modalità di attuazione. Gli aiuti:

  • sono concessi nel rispetto della normativa europea, statale e regionale;
  • possono arrivare fino al 100% del danno;
  • sono riconosciuti solo per la differenza residua se il danno è già coperto da altri enti pubblici o da assicurazioni.

Utilizzi accessori del fondo e anticipazioni

Fino al 5% delle risorse del fondo può essere destinato a consulenze tecnico-scientifiche e al supporto istruttorio per la valutazione dei danni e dell’impatto degli eventi sulle imprese. Le somme restano nel fondo fino al completo utilizzo. Per aiuti in regime “de minimis” o in esenzione, istituiti per emergenze di particolare gravità, la Regione può concedere anticipazioni a tutte le imprese richiedenti, nei limiti e alle condizioni previsti dalla disciplina di riferimento.

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore sono abrogati:

  • l’articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2000;
  • vari commi e articoli della legge regionale n. 34 del 1998.

Copertura finanziaria

Per il 2006 sono quantificati oneri complessivi per gli articoli su programmazione, protezione delle risorse, investimenti e fondo di solidarietà. Le coperture derivano da disponibilità già esistenti, da risorse destinate a precedenti interventi e da una variazione di bilancio per euro 750.000. Per gli anni successivi provvede la legge finanziaria regionale.

Decorrenza ed efficacia

La legge è notificata alla Commissione europea e le disposizioni in materia di aiuti di Stato entrano in vigore solo dopo l’approvazione della Commissione. Le misure con riferimento a piani triennali, distretti, fondo di solidarietà e investimenti hanno rilievo per il periodo disciplinato e, per varie componenti, risultano oggi prevalentemente storiche o collegate a esercizi e programmi già conclusi.

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