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Legge

L.R. Sardegna 8/2006

Integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione elezioni comunali e provinciali) e alla legge regionale 7 ottobre 2005, n 13 (Scioglimento organi enti locali). Interventi per la partecipazione elettorale.

Normativa regionaleL.R. Sardegna 8/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 8/2006 integra la disciplina delle elezioni comunali e provinciali, stabilisce regole per i seggi nel secondo turno e prevede contributi anche per gli elettori emigrati che non votano per il rinvio delle consultazioni. Modifica inoltre la legge regionale sullo scioglimento degli organi degli enti locali, attribuendo alla Regione funzioni prima spettanti alle prefetture, con efficacia dalla pubblicazione.

Interventi per la partecipazione elettorale e modifiche alla disciplina regionale delle elezioni e dello scioglimento degli enti locali

Integrazioni alla disciplina delle elezioni comunali e provinciali

La legge regionale della Sardegna interviene sulla disciplina dell’indizione e dello svolgimento delle elezioni comunali e provinciali, con particolare attenzione al secondo turno dell’elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e alle ipotesi di contemporaneo svolgimento di referendum nazionali.

Composizione e funzionamento dei seggi nel secondo turno

Nel secondo turno elettorale il seggio è composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vice presidente. La norma uniforma così la composizione minima del seggio per il ballottaggio amministrativo.

Coordinamento con i referendum nazionali

Quando referendum nazionali e secondo turno delle elezioni amministrative si svolgono contemporaneamente, per la composizione e il funzionamento dei seggi elettorali delle consultazioni amministrative si applicano le disposizioni previste per i referendum nazionali. In tale ipotesi, le operazioni di spoglio delle elezioni amministrative iniziano in ciascun seggio solo al termine di quelle relative ai referendum.

Misure per favorire la partecipazione elettorale degli emigrati

La legge estende i contributi previsti dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9 anche agli elettori sardi emigrati all’estero che, rientrati in Sardegna per votare, non abbiano potuto esercitare il diritto di voto a causa del rinvio della data delle consultazioni disposto con decreto del Presidente della Regione emanato nei quindici giorni precedenti la data inizialmente fissata. La misura mira a tutelare chi aveva già sostenuto il rientro per finalità di voto.

Applicazione ai procedimenti già avviati

La disciplina sui contributi si applica anche alle consultazioni elettorali già indette alla data di entrata in vigore della legge, con efficacia quindi anche su procedure elettorali già in corso al momento della pubblicazione.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’estensione dei contributi sono posti a carico delle disponibilità della UPB S02.014 del bilancio regionale per l’anno 2006.

Modifiche alla disciplina sullo scioglimento degli organi degli enti locali

La legge modifica la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, ampliando il riferimento ai casi in cui si applica la disciplina regionale e precisando che essa opera anche in ogni altro caso previsto dalla legislazione statale vigente, salvo le ipotesi richiamate dal comma 6 dell’articolo 2.

Competenze della Regione in luogo delle prefetture

Viene introdotto un nuovo articolo che attribuisce alla Regione, salvo i casi richiamati dal comma 6 dell’articolo 2, l’esercizio delle funzioni attribuite alle prefetture dal testo unico degli enti locali. La previsione rafforza il ruolo regionale nelle procedure connesse agli enti locali nei casi disciplinati dalla legge richiamata.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Non risultano disposizioni di durata limitata, ma la parte sui contributi ha rilievo soprattutto per le consultazioni già indette o rinviate nei termini indicati dalla norma.

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