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Legge

L.R. Sardegna 6/2006

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 6/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’ARPAS in Sardegna, definendone funzioni di controllo, monitoraggio, assistenza tecnico-scientifica e supporto alla Regione e agli enti locali. Regola organi, organizzazione, personale, beni, finanziamento e rapporti con il sistema sanitario. Molte disposizioni transitorie riguardano l’avvio dell’Agenzia e sono oggi storicizzate; l’impianto generale resta però vigente.

Istituzione dell’ARPAS e disciplina dell’organizzazione e delle funzioni di protezione ambientale in Sardegna

Istituzione dell’ARPAS e finalità generali

La legge istituisce l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), quale ente pubblico dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale. L’Agenzia opera nel territorio della Sardegna per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, della tutela degli ecosistemi e della protezione della salute collettiva rispetto ai fattori di degrado ambientale.

Natura giuridica e rapporto con la Regione

L’ARPAS è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale. Dalla data di entrata in vigore della legge è vietato alla Regione, agli enti locali e alle aziende sanitarie locali mantenere o istituire strutture tecniche e di laboratorio con compiti analoghi a quelli dell’Agenzia.

Funzioni istituzionali e attività tecniche

L’Agenzia svolge le funzioni di interesse regionale in materia ambientale e di prevenzione, tra cui lo studio, l’analisi e il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici connessi all’inquinamento di aria, acqua, suolo, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni, rifiuti e rischi di incidenti rilevanti. Svolge anche attività su igiene dell’ambiente, fattori geologici, meteorologici, idrologici, nivologici e sismici, nonché sui processi di trasformazione antropica, inclusa la cartografia geologica di stato.

L’ARPAS assicura inoltre assistenza tecnico-scientifica alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici per programmazione del territorio, ambiente, salute collettiva e controlli; supporto istruttorio per VIA, VAS, autorizzazioni IPPC e valutazione del danno ambientale; utilizzo dei dati idro-meteo-pluviometrici e dei radar meteorologici per previsioni e elaborazioni meteorologiche e climatologiche; promozione di tecnologie e sistemi produttivi ambientalmente compatibili; verifica di progetti di intervento sull’ambiente; proposte in materia energetica; informazione, educazione ambientale e formazione del personale; collaborazione con APAT, AEA, altri enti di ricerca e protezione civile.

Rientrano tra le attività anche la segnalazione delle violazioni ambientali, la redazione del rapporto annuale sullo stato dell’ambiente in Sardegna, l’esercizio delle competenze del Servizio geologico regionale e ogni altra attività prevista da successive norme di attuazione.

Controlli, accesso ai luoghi e vigilanza

Nello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza il personale ARPAS può accedere agli impianti e alle sedi di attività, richiedere dati, informazioni e documenti, ed è munito di apposito documento di riconoscimento. Il segreto industriale non può essere opposto per impedire o ostacolare le verifiche. Il direttore generale individua il personale da proporre come ufficiale di polizia giudiziaria.

L’Agenzia può avvalersi anche del Corpo forestale e di vigilanza ambientale per vigilanza e controllo o per altre attività compatibili con le funzioni del Corpo.

Rapporti con il sistema sanitario e limiti alle prestazioni verso privati

Restano ferme le attribuzioni del Servizio sanitario regionale in materia di igiene e sanità pubblica, servizi veterinari, prevenzione e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’ARPAS eroga servizi principalmente a soggetti pubblici; può operare verso privati nel rispetto della concorrenza, ma sono vietate prestazioni a favore di privati che comportino sopralluoghi, pareri o valutazioni preventive su attività soggette alla vigilanza dell’Agenzia stessa.

Coordinamento regionale e indirizzi

La Regione persegue l’integrazione e il coordinamento tra i soggetti che operano in materia di promozione e prevenzione della salute collettiva e controllo ambientale. La Giunta regionale definisce, su proposta degli Assessori competenti, le rispettive competenze e le modalità di esercizio coordinato tra ARPAS e dipartimenti di prevenzione delle ASL per i controlli con rilevanza ambientale e sanitaria. Definisce inoltre obiettivi e priorità strategiche, direttive per la vigilanza, approva il programma triennale e annuale delle attività e i bilanci e il conto consuntivo.

Sistema informativo ambientale e reti di monitoraggio

L’ARPAS partecipa alla gestione dei moduli del sistema informativo ambientale regionale (SIRA) inerenti i propri processi operativi e contribuisce alla raccolta, validazione, elaborazione e diffusione dei dati ambientali. Deve inoltre fornire con continuità tutti i dati ambientali in proprio possesso per l’aggiornamento del SIRA, secondo formati e regole stabilite dalla Regione.

L’Agenzia utilizza e gestisce, in coordinamento con la Regione, le reti di monitoraggio e i sistemi di indagine e collabora con i sistemi informativi regionali e locali, con le ASL, con il Sistema informativo nazionale ambientale, con APAT e con l’Agenzia europea dell’ambiente.

Programmazione delle attività

L’attività dell’ARPAS si svolge sulla base di programmi pluriennali, di durata triennale, e annuali, coerenti con gli indirizzi regionali. Il programma triennale descrive interventi, risorse, tempi e risultati attesi; quello annuale specifica obiettivi, interventi, risorse e sistemi di verifica, a livello regionale e dipartimentale. In prima applicazione il programma annuale doveva essere approvato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Vigilanza, controlli e poteri sostitutivi

L’ARPAS è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Giunta regionale. Il controllo preventivo sugli atti indicati dalla legge, inclusi quelli su concorsi, rapporti di lavoro e consulenze, è esercitato dall’Assessorato competente ed è di legittimità e di merito: verifica conformità a norme e coerenza con programmazione regionale, buona amministrazione e direttive della Giunta.

Se l’ente non adotta atti obbligatori o richiesti dall’Assessorato, dopo diffida di trenta giorni la Giunta può nominare commissari ad acta. È inoltre esteso all’ARPAS il controllo di gestione previsto per gli uffici regionali.

Organi dell’Agenzia

Gli organi dell’ARPAS sono il comitato regionale di coordinamento, il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti.

Comitato regionale di coordinamento

Il comitato regionale verifica l’andamento generale delle attività, formula valutazioni e proposte sui fabbisogni del territorio e raccorda la gestione dell’ARPAS con il sistema delle autonomie locali. Esprime parere obbligatorio su bilanci preventivi e conto consuntivo e sul programma triennale e annuale delle attività. Dopo diciotto mesi dalla nomina del direttore generale può esprimere un motivato parere sul suo operato in caso di manifesta inattuazione del programma.

È composto dagli Assessori regionali competenti e da tre rappresentanti degli enti locali eletti dal Consiglio delle autonomie locali; il direttore generale partecipa senza voto. I membri sono nominati dal Presidente della Regione, restano in carica per la legislatura e non percepiscono emolumenti, salvo il rimborso spese.

Comitato provinciale per l’ambiente

A livello territoriale è previsto il comitato provinciale per l’ambiente, organismo di coordinamento per il controllo e la valutazione delle problematiche ambientali. È presieduto dal presidente della provincia e composto da assessore provinciale all’ambiente e da tre sindaci eletti dal Consiglio delle autonomie locali. Partecipa senza voto il direttore generale o il direttore del dipartimento provinciale.

Il comitato formula proposte per i programmi annuali del dipartimento provinciale, effettua controlli sui risultati conseguiti ed esprime parere obbligatorio sui programmi provinciali. Dura quanto il consiglio provinciale, si riunisce almeno quattro volte l’anno e non prevede compensi, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

Direttore generale: nomina, compiti e poteri

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione conforme della Giunta, per una durata da tre a cinque anni, rinnovabile una sola volta. È scelto con procedura pubblica tra dirigenti regionali o soggetti esterni dotati di comprovata esperienza nella direzione di strutture complesse; l’incarico è a tempo pieno e incompatibile con attività professionali e incarichi elettivi.

Il direttore generale rappresenta legalmente l’ARPAS, ne coordina le strutture centrali, i dipartimenti provinciali e specialistici, assegna risorse, nomina i direttori di area e di dipartimento, predispone bilanci, programmi e conto consuntivo, redige la relazione annuale sulle attività, prepara i regolamenti di organizzazione e di contabilità, stipula convenzioni e garantisce l’uniformità dei servizi. Le sue determinazioni sono pubblicate all’albo dell’Agenzia; quelle relative alle nomine sono pubblicate anche nel BURAS e sul sito dell’ARPAS.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni sono svolte dai direttori di area o, in mancanza di delega, dal più anziano d’età; dopo sei mesi si nomina un commissario straordinario. In caso di grave disavanzo, violazione di legge o mancato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Regione può revocarlo, previa contestazione, con sostituzione e gestione commissariale del periodo di vacanza.

Prime ricognizioni e avvio dell’Agenzia

Nella fase di prima applicazione, entro sei mesi dalla nomina, il direttore generale doveva effettuare la ricognizione delle esigenze territoriali, del personale, dei beni, delle dotazioni e dei rapporti giuridici dei presidi multizonali, del personale ministeriale e delle strutture regionali/territoriali interessate, nonché del personale del Consorzio SAR Sardegna Srl e di Progemisa Spa, ai fini del trasferimento all’Agenzia. Doveva poi presentare alla Giunta una relazione con la dotazione organica e nominare i direttori di area.

Direzioni di area e dipartimenti

La struttura centrale dell’ARPAS comprende una direzione generale e due direzioni di area: tecnico-scientifica e amministrativa. Il direttore tecnico-scientifico coordina le attività tecniche e scientifiche; quello amministrativo cura personale, bilancio, patrimonio e attività amministrative unitarie. Entrambi sono nominati dal direttore generale, durano quanto lui e devono essere in possesso di specifici requisiti di laurea ed esperienza direzionale.

L’Agenzia è articolata inoltre in otto dipartimenti provinciali e in dipartimenti specialistici regionali. I dipartimenti provinciali svolgono i servizi essenziali di base, con particolare riguardo al controllo ambientale, e possono essere incaricati di compiti interdipartimentali. I dipartimenti specialistici regionali sono istituiti per competenze specialistiche da applicare uniformemente su tutto o parte del territorio regionale.

I direttori di dipartimento sono nominati dal direttore generale tra soggetti con i requisiti previsti per il direttore tecnico-scientifico; restano in carica quanto il direttore generale e possono essere rimossi con provvedimento motivato nei casi previsti dalla normativa o dal contratto.

Personale e regime contrattuale

Sin dalla costituzione sono assegnati all’ARPAS il personale dei presidi multizonali di prevenzione e il personale ministeriale preposto ai progetti ambientali PON-ATAS indicati dalla legge. Il personale delle ASL e quello operante presso strutture regionali, locali e strumentali che svolge attività tecnico-scientifiche può chiedere l’assegnazione all’Agenzia secondo una procedura di mobilità.

Sono previsti l’inquadramento nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e, per il personale dirigente, l’appartenenza alla separata area di contrattazione regionale. La disciplina giuridico-economica attuale rinvia all’accordo di confluenza e alla normativa regionale sul personale. Il personale dell’ARPAS non può assumere incarichi di consulenza, progettazione o direzione lavori in campo ambientale a favore di soggetti terzi.

Beni, strutture e trasferimenti patrimoniali

All’ARPAS sono trasferiti i beni, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione relative alle funzioni ambientali. Possono essere assegnati anche beni e risorse delle ASL, della Regione, degli enti regionali, degli enti locali e di altri enti pubblici regionali riferiti alle funzioni dell’Agenzia.

La Regione promuove inoltre l’acquisizione dei beni e delle dotazioni di Consorzio SAR Sardegna Srl e Progemisa Spa e, successivamente, può trasferire all’Agenzia ulteriori risorse e strutture degli enti coinvolti.

Finanziamento dell’Agenzia

Le entrate dell’ARPAS comprendono:

  • una quota del Fondo sanitario regionale non inferiore allo 0,4%, destinata a prevenzione e controlli ambientali;
  • un contributo annuale di funzionamento regionale;
  • finanziamenti per attività o progetti specifici affidati dagli enti locali;
  • quote degli introiti tariffari per prestazioni rese ai privati e altri introiti da leggi su tributi e tariffe ambientali;
  • introiti per prestazioni rese ad altri enti pubblici;
  • risorse regionali destinate a Progemisa Spa e al Consorzio SAR Sardegna Srl;
  • finanziamenti statali e comunitari;
  • lasciti, donazioni e ogni altro finanziamento consentito.

Regime transitorio di avvio

Alla data di istituzione dell’ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione, le cui funzioni passano ai dipartimenti provinciali dell’Agenzia, che subentra anche nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli contrattuali. Nelle more dell’avvio e per un massimo di dodici mesi, le spese delle attività precedentemente svolte dai presidi continuano a gravare sulle ASL.

In prima applicazione sono istituiti due dipartimenti specialistici regionali: uno a Sassari per le tematiche meteorologiche e agrometeorologiche e uno a Cagliari per le tematiche geologiche. Fino ai provvedimenti di inquadramento del personale e trasferimento dei beni, l’ARPAS si avvale di Progemisa Spa e del Consorzio SAR Sardegna Srl mediante convenzioni.

Profili finanziari e copertura

La legge quantifica inizialmente le spese di attuazione in euro 980.000 annui, a valere sulle disponibilità della relativa unità previsionale di base. Le disposizioni transitorie e organizzative sono state poi in parte aggiornate da norme successive, ma l’assetto generale dell’Agenzia resta quello descritto.

Valutazione di attualità

L’atto non è obsoleto: istituisce e disciplina ancora l’ARPAS, ente tuttora operativo e utile nella pratica amministrativa e professionale in Sardegna, pur con alcune disposizioni transitorie e di avvio ormai storicizzate.

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