L.R. Sardegna 7/2006
Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia [e sovranità] del popolo sardo *
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sardegna una Consulta incaricata di elaborare, consultare e trasmettere al Consiglio regionale un progetto di nuovo statuto di autonomia. La disciplina è legata a un percorso a termine (8 mesi dall’insediamento) e a una consultazione finale con enti locali e soggetti regionali. Le disposizioni sulla sovranità risultano colpite da illegittimità costituzionale solo per le relative espressioni.
Istituzione della Consulta per il nuovo statuto di autonomia della Sardegna
Istituzione della Consulta per il nuovo statuto di autonomia della Sardegna
La legge disciplina la creazione di una Consulta regionale incaricata di predisporre un progetto organico di nuovo statuto di autonomia per la Sardegna, assicurando la partecipazione della comunità regionale, dei sardi fuori dall’Isola e delle autonomie locali. Il testo consolidato conserva la disciplina organizzativa e procedurale della Consulta, mentre le espressioni riferite alla “sovranità” risultano colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate dalla Corte.
Finalità e contenuto del progetto statutario
La Consulta deve elaborare un progetto di statuto in forma di articolato, preceduto da un preambolo di principi e accompagnato da una relazione. Il progetto può contenere più ipotesi o opzioni su singole parti e deve considerare, in via indicativa, i seguenti profili:
- identità regionale e ragioni dell’autonomia;
- competenze legislative e amministrative della Regione, anche oltre quelle già previste da Statuto e Costituzione;
- autonomia finanziaria e impositiva, con entrate certe, perequazione, compensazioni per l’insularità e investimenti sostitutivi;
- rapporti con gli enti locali e principi di distribuzione delle funzioni;
- ordinamento e forma di governo regionale, fonti e partecipazione dei cittadini;
- rapporti con lo Stato e strumenti di intesa;
- poteri esteri regionali e partecipazione alla formazione delle politiche e norme UE;
- forma e valore dello Statuto, garanzie procedimentali e limiti di revisione. Il progetto può inoltre affrontare ogni altro tema ritenuto rilevante per definire l’autonomia regionale.
Fasi di lavoro e termine finale
L’attività della Consulta si articola in tre fasi:
- elaborazione del progetto di base, della durata di quattro mesi;
- consultazione istituzionale e sociale sul progetto;
- definizione e approvazione del testo finale da trasmettere al Consiglio regionale. La trasmissione del progetto al Consiglio regionale deve avvenire entro otto mesi dall’insediamento della Consulta. Una volta approvato, il progetto è messo a disposizione dei consiglieri e assegnato alla Prima Commissione permanente, che presenta al Consiglio una proposta di legge di nuovo statuto per il normale iter legislativo.
Composizione della Consulta e criteri di nomina
La Consulta è composta da 50 membri esperti o rappresentativi delle principali realtà politiche, sociali, economiche, imprenditoriali, culturali e associative. La composizione è così ripartita:
- 29 membri eletti dal Consiglio regionale con sistema proporzionale collegato ai risultati delle elezioni regionali del 12 giugno 2004;
- 20 membri eletti dal Consiglio regionale tra i designati di Università di Cagliari e Sassari, CREL, Consiglio delle autonomie locali e Consulta per l’emigrazione;
- 1 membro nominato dal Presidente del Consiglio regionale per garantire la rappresentanza della coalizione che aveva presentato un candidato Presidente della Regione senza ottenere consiglieri eletti. Le candidature e designazioni devono essere accompagnate da curriculum e consenso. È richiesta una rappresentanza di genere non inferiore a un quarto; se necessario, i seggi vengono riassegnati per assicurare tale equilibrio.
Elezione dei componenti e garanzie di rappresentanza
Per i 29 componenti eletti sulla base delle coalizioni, si applica un meccanismo proporzionale fondato sui voti ottenuti dalle coalizioni nelle elezioni regionali del 2004. Le liste devono essere presentate da almeno due consiglieri, indicare la coalizione di riferimento, rispettare il rapporto tra i generi e essere depositate almeno 72 ore prima della votazione; è prevista una finestra di 24 ore per regolarizzazioni. Se più liste si riferiscono alla stessa coalizione, i seggi sono ripartiti proporzionalmente con criterio dei quozienti. Per i 20 componenti designati dagli enti e organismi indicati, il Consiglio regionale vota separatamente per ciascuna categoria di designati tra proposte di nomi doppie rispetto ai seggi da attribuire. Anche in questo caso, se necessario, si interviene con sostituzioni per rispettare il quorum di genere.
Incompatibilità, ineleggibilità e surroghe
Per i componenti della Consulta valgono le incompatibilità previste per i consiglieri regionali, salvo specifiche eccezioni. La carica è compatibile con quella di senatore a vita e di sindaco, qualunque sia la popolazione del comune. Non sono eleggibili i consiglieri e assessori regionali, i componenti degli uffici di gabinetto e i dipendenti regionali. In caso di dimissioni o impedimento, subentra il primo dei non eletti della medesima lista o categoria, nel rispetto preliminare della rappresentanza di genere.
Organi interni e funzionamento
La Consulta elegge al proprio interno un Presidente, che dirige i lavori e la discussione. È inoltre previsto un Ufficio di coordinamento composto da due vicepresidenti e sei consultori, con funzioni di programmazione dei lavori, attuazione delle deliberazioni, raccordo con il Consiglio regionale e proposta delle iniziative di spesa. Alle riunioni dell’Ufficio possono partecipare il Presidente e il Vicepresidente della Prima Commissione permanente. La Consulta e il suo Ufficio cessano con la trasmissione del progetto di statuto al Consiglio regionale.
Sede, pubblicità e partecipazione
La Consulta si riunisce a Cagliari, in una sede definita dalla Presidenza del Consiglio regionale; nella fase di consultazione possono svolgersi riunioni anche in altre sedi del territorio regionale. Le sedute sono pubbliche e atti e documenti devono essere resi pubblici anche con strumenti telematici. Sono ammesse forme di consultazione telematica, i cui risultati confluiscono nella relazione finale.
Soggetti che possono intervenire nei lavori
Possono presentare proposte articolate, entro i termini del calendario dei lavori:
- ciascun componente della Consulta;
- ciascun consigliere regionale;
- ciascun deputato o senatore eletto in Sardegna. Il Presidente della Regione può partecipare e intervenire in qualunque fase, presentare documenti e formulare proposte. La Consulta può inoltre coinvolgere, d’intesa con il Presidente della Regione, uno o più componenti della Giunta per temi specifici. La Prima Commissione è costantemente informata e può proporre integrazioni ai temi da trattare. La Consulta può svolgere audizioni, sollecitare contributi di esperti e centri di studio, formulare quesiti e coinvolgere soggetti culturali, sociali, economici, volontariato e associazionismo, compresi i sardi fuori dall’Isola. Sono previste sedute speciali con la partecipazione dei parlamentari eletti in Sardegna e possono essere istituiti gruppi di lavoro su singoli aspetti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
Consultazione finale e raccordo con il territorio
Prima della trasmissione al Consiglio regionale, il progetto di statuto è diffuso alla comunità regionale e inviato ai comuni e alle province della Sardegna, che possono inviare entro 45 giorni documenti di indirizzo e proposte di modifica. Entro lo stesso termine possono intervenire i residenti nell’Isola, i sardi emigrati, le loro organizzazioni, associazioni e altri soggetti operanti in Sardegna. Per favorire il coinvolgimento delle autonomie locali, nei 30 giorni successivi il presidente della Consulta, d’intesa con i presidenti delle province, convoca un’assemblea territoriale dei consigli provinciali e comunali in ciascuna delle otto province. Nei 45 giorni successivi, tenuto conto delle risultanze delle assemblee, la Consulta definisce e approva il progetto definitivo da trasmettere al Consiglio regionale.
Insediamento, supporto amministrativo e spese
Il Presidente del Consiglio regionale convoca la Consulta per l’insediamento entro 15 giorni dalle votazioni di nomina, apre i lavori e presiede la seduta; alla seduta partecipa anche il Presidente della Regione. In tale occasione si procede all’elezione del Presidente della Consulta e dell’Ufficio di coordinamento. Il supporto istruttorio e di segreteria è assicurato dal Consiglio regionale, anche mediante convenzioni e contratti a tempo determinato per funzioni non dirigenziali, con adeguata selezione del personale. Le spese necessarie sono disposte dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale su proposta dell’Ufficio di coordinamento.
Trattamento economico dei componenti
Ai componenti spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell’assemblea plenaria o dei gruppi di lavoro formalmente costituiti, pari alla diaria giornaliera dei consiglieri regionali. Per i lavoratori dipendenti valgono i meccanismi di rimborso e tutela previsti per i permessi retribuiti e per l’aspettativa non retribuita; per i non dipendenti si applicano criteri analoghi a quelli del TUEL. I componenti in aspettativa non retribuita e i non dipendenti possono optare per una indennità mensile di funzione pari forfettariamente a 26 giornate di diaria, con detrazione per assenze ingiustificate. Il trattamento è erogato dall’amministrazione del Consiglio regionale.
Copertura finanziaria
La legge quantifica gli oneri in 2.500.000 euro e dispone, per il bilancio regionale 2006, una variazione compensativa in diminuzione della riserva del fondo di programmazione e in aumento della dotazione della Presidenza della Giunta/Consiglio regionale. La copertura deriva dalla riduzione della riserva prevista nella legge finanziaria 2006.
Profili di attualità della disciplina
La legge ha natura essenzialmente istitutiva e procedimentale, legata alla specifica elaborazione di un nuovo statuto regionale in un arco temporale definito. Poiché l’attività della Consulta si conclude con la trasmissione del progetto di statuto al Consiglio regionale, la disciplina appare oggi priva di una funzione operativa corrente, salvo per eventuali ricadute interpretative o storiche. Le espressioni relative alla “sovranità” sono comunque da considerare espunte nei limiti dichiarati dalla Corte costituzionale.
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