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Legge

L.R. Sardegna 4/2006

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale sarda disciplina istituzioni e tributi regionali, interventi per sviluppo economico, politiche sociali, personale e numerose misure settoriali. Molte previsioni sono legate al 2006-2008 e diversi articoli risultano poi abrogati o dichiarati incostituzionali; in particolare le imposte su seconde case, plusvalenze e scalo turistico non sono oggi applicabili.

Disposizioni finanziarie, tributarie, sociali e di sviluppo della Regione Sardegna

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo

La legge della Regione Sardegna contiene un ampio insieme di misure finanziarie, tributarie, organizzative e settoriali. Molte disposizioni hanno portata temporanea, riferita agli esercizi 2006-2008, mentre alcune norme tributarie sono state successivamente abrogate o dichiarate illegittime.

Organizzazione delle entrate regionali e Agenzia delle entrate

È istituita l’Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate, ente di diritto pubblico con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale. L’Agenzia supporta la Regione nelle attività di studio delle entrate, predisposizione degli strumenti normativi e operativi, gestione dei tributi regionali, contenzioso, recupero crediti, vigilanza sulle tasse e concessioni regionali e informazione ai contribuenti.

L’Agenzia è diretta da un direttore generale e da un collegio dei revisori, nominati con decreto del Presidente della Regione. Il direttore generale è selezionato pubblicamente, ha contratto privatistico quinquennale rinnovabile una sola volta e deve possedere laurea ed esperienza in tributi e finanza regionale. Lo statuto, la nomina degli organi e la dotazione organica iniziale sono approvati dalla Giunta entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Imposta sulle plusvalenze delle seconde case e imposta sulle seconde case turistiche

La disciplina originaria prevedeva due prelievi regionali sugli immobili abitativi non principali situati in Sardegna entro tre chilometri dalla battigia marina, con aliquota del 20% sulle plusvalenze o, per il possesso, con imposta annuale parametrata alla superficie e maggiorata per gli immobili entro 300 metri dal mare. Il testo consolidato riporta la normativa come modificata nel 2007, ma tali disposizioni risultano oggi non utilizzabili perché l’articolo sulle seconde case è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale.

Per la plusvalenza, il cedente o il notaio doveva dichiarare e versare l’imposta entro termini brevi; erano previsti controlli dell’ARASE, accertamento entro il quinto anno e possibilità di definizione agevolata. Per il possesso, il versamento era annuale tra il 1° e il 30 novembre, con gettito destinato al 75% al fondo perequativo e al 25% al comune interessato. Queste norme non hanno oggi utilità pratica.

Tassa regionale sullo scalo turistico di aeromobili e unità da diporto

La legge istituisce una tassa regionale per lo scalo turistico degli aeromobili dell’aviazione generale e delle unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri, limitatamente al periodo 1° giugno-30 settembre. La tassa era dovuta per ogni scalo degli aeromobili e settimanalmente per le unità da diporto, con importi differenziati per categoria e lunghezza, riduzione del 50% per unità a vela con motore ausiliario ed esenzione per eventi sportivi, soste di almeno dieci mesi e soste tecniche.

La riscossione poteva essere affidata anche ai gestori di aeroporti e porti mediante convenzione con aggio del 5%; erano previsti obblighi di riversamento, rendiconto, comunicazioni statistiche e controlli da parte dell’ARASE e del Corpo forestale regionale. Anche questa disciplina è oggi da considerarsi obsoleta: l’articolo è stato prima abrogato e poi dichiarato incostituzionale.

Poteri di controllo, accertamento, riscossione e sanzioni tributarie

L’ARASE disciplina le modalità di pagamento dei tributi regionali e dispone, per le imposte su seconde case e scalo turistico, dei poteri di controllo analoghi a quelli dei comuni per l’ICI. I funzionari possono chiedere documenti, questionari, notizie a contribuenti e uffici pubblici; i comuni possono essere coinvolti in indagini e verifiche sugli immobili, e gli impiegati dell’ARASE possono effettuare controlli diretti presso scali, porti e approdi.

L’accertamento avviene mediante avviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto; il contribuente può definire l’atto o aderire secondo il d.lgs. 218/1997. La riscossione coattiva avviene mediante ruolo e cartella notificata entro il secondo anno successivo alla notifica dell’avviso. Sono previste sanzioni per omessi riversamenti dei gestori, per omesse o tardive comunicazioni e per omessi versamenti, con disciplina generale affidata ai criteri del d.lgs. 472/1997.

Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale e destinazione del gettito

È istituito un fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale, alimentato dal 75% del gettito derivante dalle due imposte sugli immobili. Il fondo finanzia programmi di interesse regionale, comunale e provinciale rispettivamente nella misura del 40%, 40% e 20%, secondo criteri individuati dalla Giunta regionale. L’Assessore al bilancio provvede alle variazioni conseguenti.

Disposizioni contabili e di bilancio

La legge modifica regole di contabilità regionale, riducendo taluni termini di controllo contabile e prevedendo che la Ragioneria generale effettui il controllo di legalità contabile sugli atti di impegno. Sono disciplinati il pagamento delle spese sanitarie tramite Tesoreria centrale, l’uso delle carte di credito per missioni, il recupero dei depositi provvisori non restituiti, la comunicazione dei depositi alla Ragioneria e il successivo versamento al bilancio regionale in caso di mancata restituzione.

Sviluppo economico, enti strumentali e promozione

È istituita l’Agenzia “Sardegna Promozione”, con compiti di promozione economica, internazionalizzazione, marketing territoriale e valorizzazione dell’artigianato tipico. L’ISOLA è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla nuova Agenzia o all’Assessorato competente; il personale del BIC Sardegna può essere inquadrato tramite procedure concorsuali.

Sono previsti inoltre la soppressione degli enti provinciali del turismo, interventi per l’artigianato mediante integrazione dei fondi di garanzia di cooperative e consorzi fidi, contributi ai comuni e ad altri enti locali per progetti di riuso turistico, raccolta differenziata, mobilità del personale e trasferimenti patrimoniali simbolici.

Interventi in agricoltura, bonifiche e sistema industriale

La legge finanzia la concentrazione dei consorzi fidi agricoli e agroindustriali, proroga i termini di impegnabilità di alcuni progetti di elettrificazione rurale e consente di non recuperare anticipazioni agricole in presenza di completamento delle opere e richiesta di collaudo entro il 30 ottobre 2006. Sono inoltre previsti contributi straordinari ai consorzi di bonifica e all’Ente autonomo del Flumendosa, nonché contributi a fondo perduto per progetti di riabilitazione di cave abbandonate in regime de minimis.

Programmi ambientali e tutela delle coste

La Regione finanzia studi e ricerche per la conservazione delle coste, il funzionamento dell’Ufficio regionale VIA, la rete di educazione ambientale, il catasto regionale degli impianti elettromagnetici e l’Ufficio tecnico del piano di tutela delle acque. In materia IPPC le province rilasciano le AIA, con coordinamento regionale e potere sostitutivo; le spese di istruttoria e controllo sono a carico dei gestori degli impianti. Sono inoltre previste misure in materia di caccia, fauna selvatica e prelievo in deroga, ma alcune disposizioni su licenze di pesca e direttive attuative risultano poi abrogate.

Istruzione, cultura, sport e università

La legge finanzia programmi culturali e scolastici, tra cui “Sardegna speaks English” e “Fabbrica della creatività”, oltre a interventi per beni archeologici, musei, biblioteche, attività espositive e celebrazioni culturali. È inoltre riformata la disciplina sportiva per i contributi alle società dilettantistiche impegnate nei campionati nazionali di maggior rilievo.

Per il sistema universitario, sono stanziate risorse per l’ERSU di Cagliari per l’acquisizione dell’area “ex Sem” e la realizzazione di un campus con almeno 500 posti letto.

Politiche sociali e sostegno alla famiglia

Sono previsti programmi sperimentali triennali per il rientro in famiglia di persone inserite in strutture residenziali (“Ritornare a casa”), per l’inclusione sociale di giovani dimessi da strutture residenziali e per il sostegno alle persone con dipendenze. La legge disciplina anche interventi per la domiciliarità, l’assistenza alle famiglie, il finanziamento di progetti sanitari, il sostegno alle case per anziani e il trattamento dei fondi integrativi di quiescenza del personale degli enti soppressi.

Personale regionale, formazione professionale e razionalizzazione della spesa

Sono introdotte norme di contenimento della spesa del personale: incentivo all’esodo per iscritti all’albo della formazione professionale, trasferimento alle province delle funzioni in materia di formazione professionale dal 1° gennaio 2007, limiti alle assunzioni e nuove regole per comandi, part-time, valutazione dei dirigenti, incarichi e trattamenti accessori. Parte della disciplina è poi stata modificata o abrogata in anni successivi.

Opere pubbliche, trasporti e altre disposizioni settoriali

Sono previste riprogrammazioni di finanziamenti per opere pubbliche, opere portuali, sistemi idrici e trasferimenti patrimoniali agli enti locali. In materia di trasporti, si consente l’estensione di talune procedure di finanziamento alle gestioni governative ferroviarie e agli enti pubblici operanti nelle infrastrutture di trasporto. Ulteriori norme riguardano volontariato, usi civici, transazioni dei crediti regionali, trasferimenti di personale provinciale e gestione di fondi di rotazione.

Regime temporale e attualità della legge

Molte misure sono limitate agli anni 2006-2008 o a scadenze puntuali, mentre alcune disposizioni hanno effetti anche oltre tali annualità, specialmente in materia organizzativa e di personale. Restano tuttavia da considerare non più operative o comunque deprecate le norme tributarie sulle seconde case, sulle plusvalenze immobiliari e sulla tassa di scalo turistico, nonché le disposizioni espressamente abrogate o dichiarate incostituzionali.

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