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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22357/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una ricostruzione induttiva dei ricavi di un esercizio di impresa, con conseguente emissione di avvisi di accertamento per IRPEF, ILOR, IVA e sanzioni relative all’anno 1995. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato le decisioni, ma la Cassazione aveva già cassato con rinvio affermando che la rettifica della dichiarazione era possibile anche in presenza di contabilità formalmente corretta, purché sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio e, condividendone le conclusioni, aveva ricostruito i ricavi in misura significativamente superiore rispetto a quella prospettata dalla parte privata. Con il ricorso per cassazione la contribuente aveva censurato tale ricostruzione, in particolare la determinazione dei prezzi di vendita sulla base di studi di settore e dati non riferiti all’annualità in contestazione, nonché l’uso di criteri ritenuti incongrui nella stima del costo del venduto e dei ricarichi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha poi documentato l’avvenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 119/2018, con produzione della relativa domanda e della ricevuta di presentazione, nonché del pagamento della prima rata; è emerso inoltre che nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione entro il termine previsto dalla norma e che non risultava intervenuto alcun diniego impugnato.

La decisione

La Corte ha preso atto della prova della definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, ritenendo integrata la fattispecie estintiva prevista dalla disciplina di definizione delle liti pendenti. Richiamando il proprio precedente, ha affermato che, in presenza della dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata e in mancanza di istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c.; ha inoltre valorizzato la produzione della documentazione attestante sia la domanda di definizione sia il pagamento della prima rata. Di conseguenza il ricorso non è stato esaminato nel merito ed il processo è stato dichiarato estinto; le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    richiamato come parametro per la validità della ricostruzione induttiva fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata e la mancata istanza di trattazione nel termine determinano l’estinzione del processo; il pagamento integrale del debito rateizzato può condurre alla cessazione della materia del contendere

  • art. 391 c.p.c.

    è la base processuale per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in presenza della definizione agevolata

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla producibilità e conoscibilità dei documenti depositati in cassazione

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    norma di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, applicata alla controversia

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, la produzione della domanda di adesione e della documentazione attestante il pagamento dovuto consente di verificare l’avveramento della causa estintiva del giudizio.
  • Quando il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata e nessuna delle parti abbia chiesto la trattazione entro il termine previsto dalla legge, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
  • La mancata impugnazione del diniego della definizione, ove esistente, e la mancata istanza di trattazione assumono rilievo decisivo ai fini dell’estinzione del processo.
  • La Corte può tener conto della documentazione prodotta in cassazione nei limiti processuali consentiti, se essa è rilevante per verificare l’estinzione del giudizio.
  • Le censure sul merito dell’accertamento tributario restano assorbite quando sopravvenga una valida definizione agevolata della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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