Sentenza n. 209/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 362 del 18/07/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 362 del 18 luglio 2025, relativa al pagamento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20-2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento del bonus carta docente, pari a 500 euro annui, per cinque anni scolastici, oltre alle spese legali. Dopo avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, la ricorrente ha dedotto di non avere ancora ricevuto il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa erariale aveva sostenuto che il pagamento presupponesse una nuova richiesta mediante la procedura telematica indicata da avvisi pubblicati sui siti istituzionali e che il creditore dovesse attendere l'esito della procedura in applicazione dei doveri di collaborazione, correttezza e buona fede.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme dovute in forza del giudicato civile e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non opponibile alla creditrice la pretesa del Ministero di subordinare l'esecuzione del giudicato alla presentazione di una nuova richiesta amministrativa e a un'attesa priva di tempi certi: nessuna norma impone tali adempimenti come condizione per ottenere il pagamento del credito riconosciuto con sentenza, né dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza. Il Collegio ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme spettanti, compreso il rilascio della carta docente e l'accredito degli importi. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da questi delegato, autorizzandolo, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta della ricorrente, a sostituirsi al Ministero e ad adottare ogni atto amministrativo e contabile necessario. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 1, comma 121, legge 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorso il quale può essere richiesta l'esecuzione coattiva.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio secondo i minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, l'amministrazione non può subordinare l'esecuzione del giudicato alla presentazione di una nuova domanda amministrativa o all'espletamento di una procedura telematica non prevista dalla decisione giudiziale e dalla legge.
- I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati nel senso di imporre un'attesa ulteriore e priva di tempi certi quando il credito è già stato riconosciuto da un giudicato e l'amministrazione non ha dato concreta esecuzione alla condanna.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine dilatorio applicabile, il giudice dell'ottemperanza può assegnarle un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine e alla richiesta della parte vittoriosa.
- Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla completa esecuzione del giudicato, compreso il rilascio di un beneficio economico e l'accredito delle somme dovute.
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